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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12029/2026

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10, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] D’IPPOLITO,che li rappresenta e difende- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZUNICATOMASINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GABRIELLIGIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026TEODORI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di PRINCIPESSAGIUSEPPE, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],eredi di [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza n. 1286/2023 della CORTE DI APPELLO diL’AQUILA, depositata in data 07/09/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon ricorso ex art. 703 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], ArdenteDomenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ScarponeRita, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ZunicaTomassina evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale diTeramo, invocando la reintegrazione nel possesso di un cortile, conabbattimento del muro eretto dalla convenuta.

Esponevano di essereproprietari di altrettanti appartamenti siti nel Condominio ResidenceGarden di [OSCURATO:PERSONA] e possessori da oltre 25 anni di un cortilepertinenziale della palazzina in condominio, che la Vallese aveva inparte recintato, appropriandosene.Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda ed eccependodi aver acquistato la porzione del cortile da lei recintata, in comunionecon [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vallese MariaTeresa e [OSCURATO:PERSONA], per acquisto fattone dalla precedenteproprietaria, [OSCURATO:PERSONA], giusta atto a rogito notar Cimmi in dataNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/20266.10.2005, rep. 41063.

Eccepiva inoltre che sulla porzione da leirecintata era stato sempre esercitato il possesso esclusivo da RizzoUmberto e, dopo la morte di costui, da [OSCURATO:PERSONA], e che eventualisconfinamenti di altri soggetti erano stati occasionali e meramentetollerati dai proprietari del bene.Intervenivano volontariamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eCamerini Raffaella, essi pure condomini del medesimo ResidenceGarden, deducendo di vantare un possesso autonomo sulla porzionecontroversa, che avevano utilizzato per accedere al loro posto auto,diversamente irraggiungibile, e chiedevano la reintegrazione nelpossesso a favore dell’intera compagine condominiale.Assunti sommari informatori il Tribunale, a definizione della fasesommaria, ordinava la reintegrazione nel possesso con demolizionedella recinzione realizzata dalla Vallese.Veniva riassunto nel merito il giudizio ed integrato il contraddittorionei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SpadaSecondo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari, insieme aVallese Wilma, della porzione di cortile oggetto di causa.

All’esito dellostesso il Tribunale, con sentenza n. 54/2020, accoglieva la domanda direintegrazione nel possesso, confermando l’ordine di rimozione diquanto eretto dalla Vallese e compensando le spese.Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ValleseLuciana e [OSCURATO:PERSONA].Si costituivano in seconde cure [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiEugenio Lucio, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], resistendo algravame principale e spiegando appello incidentale in relazioneall’omessa pronuncia in merito alla richiesta, da loro asseritamenteNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026formulata in prime cure, di riconoscimento dell’usucapione dell’areacontroversa.Le altre parti del giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Teodori CarlaVittoria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimanevano invececontumaci in appello.Con la sentenza impugnata, n. 1286/2023, la Corte di Appello diL’Aquila rigettava entrambe le impugnazioni, principale e incidentale,confermando la decisione di prima istanza.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione ValleseWilma e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiEugenio Lucio, [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], Gabrielli AnnaMaria e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi tre in qualità di eredi diGabrielli Settimio.Le altre parti del giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA], TeodoriTeresa, [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi diScarpone Rita), [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede, insieme aPrincipessa Sara, di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]), nonhanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.Con istanza di decisione datata 22.7.2024 i ricorrenti, avendoricevuto proposta di definizione anticipata ai sensi di quanto previstodall’art. 380 bis c.p.c., chiedevano la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito dellapubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/20269611/2024 (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv.670667), non sussiste alcuna incompatibilità del presidente o delconsigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizioneaccelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, delcollegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso chela proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumerevalore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distintadel giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti efinalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi laparte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.1027, 1028, 1063, 1065, 1067 e 1168 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omessodi considerare che il requisito fondamentale per il riconoscimento deldiritto di servitù di parcheggio, del cui possesso i ricorrenti in primecure avevano invocato tutela, è costituito dalla localizzazione, comeaffermato dalla sentenza n. 3925 del 13.2.2024 delle Sezioni Unite diquesta Corte.

Nel caso di specie, la domanda di reintegrazione avrebbeavuto ad oggetto l’intera area acquistata dal [OSCURATO:PERSONA] e RecchioniGiovanni, unitamente agli altri comproprietari, senza specificazione diquale porzione di detta area sarebbe asservita al parcheggio.Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti denunziano la violazioneo falsa applicazione degli artt. 112, 116, 132 e ss. c.p.c. e 118 disp.la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione meramenteapparente, senza chiarire su quali elementi di prova avrebbe fondato ilsuo convincimento e seguendo un iter logico-argomentativoassolutamente perplesso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026La due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.Come rilevato nella proposta di definizione anticipata, il tema dellalocalizzazione del diritto di parcheggio non è stato affrontato nel corsodei due gradi del giudizio di merito.

I due motivi di gravame propostidagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure riguardavano,rispettivamente, la configurabilità della tutela possessoria di unaservitù di parcheggio (primo motivo) e la valutazione delle risultanzeistruttorie operata dal Tribunale (secondo motivo).

Il tema dellamancata o insufficiente localizzazione del parcheggio, dunque, non èstato mai discusso nel corso del giudizio di merito, ond’esso va ritenutonuovo, perché proposto per la prima volta in sede di legittimità.In ogni caso, la Corte di Appello, esaminando il primo motivo digravame, ha richiamato il principio, affermato da questa Corte,secondo cui “Ai fini della tutela possessoria ex art. 1168 c.c., lo spogliopuò avere ad oggetto anche il possesso corrispondente ad una signoriadi fatto sul bene corrispondente ad una servitù di parcheggio e,dunque, può realizzarsi con modalità tali da precludere al possessorela possibilità di transito attraverso un passaggio a ciò destinatoindipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità delcorrispondente diritto reale” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7620 del16/03/2023, non massimata, pag. 9).

La servitù di parcheggio, infatti,è stata ormai ammessa dalla giurisprudenza più recente di questaCorte (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7561 del 18/03/2019, Rv. 653147e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16698 del 06/07/2017, Rv. 644848), ondel’esercizio della signoria di fatto corrispondente al predetto diritto realeè suscettibile di ricevere tutela possessoria.

La protezione delpossesso di una servitù di passaggio e di uso di un cortile perparcheggiarvi autovetture, peraltro, è stata riconosciuta da tempo daNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4625 del 21/05/1987, Rv.453298).Peraltro, la Corte distrettuale ha anche dato atto, in occasione delloscrutinio del secondo motivo di appello, che le risultanze istruttorie,complessivamente valutate, confermavano l’iter logico-argomentativoseguito dal Tribunale, poiché “… ciò che rileva in specie non è il fatto dipoter continuare ad utilizzare gli stalli – circostanza, questa, giammailamentata dagli appellati – quanto piuttosto, e diversamente, laperpetrata e dimostrata limitazione in ordine alle modalità concrete diesercizio del loro diritto di godere dell’area dedicata alla rimessa deiveicoli, reso più gravoso per effetto della realizzazione del muretto edella privazione dell’area in questione.

Il che è sufficiente a legittimaree giustificare la tutela possessoria concessa” (cfr. pag. 5 della sentenzaimpugnata).

L’esistenza degli “stalli”, confermata dal passaggio dellamotivazione della sentenza impugnata sopra richiamato, evidenzia cheil diritto di parcheggio era ben localizzato; pertanto, anche il requisitorichiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza invocatadagli odierni ricorrenti, risulta nella specie pienamente soddisfatto.Sotto altro profilo, va altresì evidenziato che nel caso di specie, comerilevato dalla Corte distrettuale, la domanda di tutela del possesso erafondata sul rilievo che le opere realizzate dalla Vallesi avessero reso piùdifficile l’esercizio del diritto di parcheggio, e tale punto dellamotivazione, non specificamente attinto dai motivi di ricorso, è di persé sufficiente a giustificare la tutela possessoria, dovendosi dareseguito, al riguardo, al principio secondo cui “In tema di servitùprediali, il concetto di utilitas è talmente ampio da ricomprendere ognielemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso distrumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimiobiettivamente nel godimento di questo, in modo tale che la servitùNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo …” (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 18465 del 04/09/2020, Rv. 659129; conf.

Cass.Sez. 2, Sentenza n. 4333 del 20/07/1979, Rv. 400841).

L’utilità,pertanto, può essere rappresentata anche dalla destinazione del fondoservente, o di parte di esso “… a mera comodità o amenità del fondodominante ovvero a soddisfacimento di bisogni sporadici del medesimo…” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14693 del 16/10/2002, Rv. 557934;conf.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5737 del 27/02/2019, Rv. 652709;cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15928 del 18/05/2022, Rv.664883).Infine, la motivazione resa dalla Corte distrettuale non risultaviziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idoneaad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).La proposta di definizione anticipata, quindi, merita di essereconfermata.In definitiva, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della partericorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui inNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limitidi legge‒ in favore della cassa delle ammende.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, oltre € 200 peresborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cassaavvocati, iva ed accessori tutti come per legge.Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché alpagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] D’IPPOLITO,che li rappresenta e difende- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZUNICATOMASINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GABRIELLIGIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026TEODORI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di PRINCIPESSAGIUSEPPE, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],eredi di [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza n. 1286/2023 della CORTE DI APPELLO diL’AQUILA, depositata in data 07/09/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon ricorso ex art. 703 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], ArdenteDomenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ScarponeRita, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ZunicaTomassina evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale diTeramo, invocando la reintegrazione nel possesso di un cortile, conabbattimento del muro eretto dalla convenuta. Esponevano di essereproprietari di altrettanti appartamenti siti nel Condominio ResidenceGarden di [OSCURATO:PERSONA] e possessori da oltre 25 anni di un cortilepertinenziale della palazzina in condominio, che la Vallese aveva inparte recintato, appropriandosene.Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda ed eccependodi aver acquistato la porzione del cortile da lei recintata, in comunionecon [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vallese MariaTeresa e [OSCURATO:PERSONA], per acquisto fattone dalla precedenteproprietaria, [OSCURATO:PERSONA], giusta atto a rogito notar Cimmi in dataNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/20266.10.2005, rep. 41063. Eccepiva inoltre che sulla porzione da leirecintata era stato sempre esercitato il possesso esclusivo da RizzoUmberto e, dopo la morte di costui, da [OSCURATO:PERSONA], e che eventualisconfinamenti di altri soggetti erano stati occasionali e meramentetollerati dai proprietari del bene.Intervenivano volontariamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eCamerini Raffaella, essi pure condomini del medesimo ResidenceGarden, deducendo di vantare un possesso autonomo sulla porzionecontroversa, che avevano utilizzato per accedere al loro posto auto,diversamente irraggiungibile, e chiedevano la reintegrazione nelpossesso a favore dell’intera compagine condominiale.Assunti sommari informatori il Tribunale, a definizione della fasesommaria, ordinava la reintegrazione nel possesso con demolizionedella recinzione realizzata dalla Vallese.Veniva riassunto nel merito il giudizio ed integrato il contraddittorionei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SpadaSecondo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari, insieme aVallese Wilma, della porzione di cortile oggetto di causa. All’esito dellostesso il Tribunale, con sentenza n. 54/2020, accoglieva la domanda direintegrazione nel possesso, confermando l’ordine di rimozione diquanto eretto dalla Vallese e compensando le spese.Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ValleseLuciana e [OSCURATO:PERSONA].Si costituivano in seconde cure [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiEugenio Lucio, [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], resistendo algravame principale e spiegando appello incidentale in relazioneall’omessa pronuncia in merito alla richiesta, da loro asseritamenteNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026formulata in prime cure, di riconoscimento dell’usucapione dell’areacontroversa.Le altre parti del giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Teodori CarlaVittoria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimanevano invececontumaci in appello.Con la sentenza impugnata, n. 1286/2023, la Corte di Appello diL’Aquila rigettava entrambe le impugnazioni, principale e incidentale,confermando la decisione di prima istanza.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione ValleseWilma e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiEugenio Lucio, [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], Gabrielli AnnaMaria e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi tre in qualità di eredi diGabrielli Settimio.Le altre parti del giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA], TeodoriTeresa, [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi diScarpone Rita), [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede, insieme aPrincipessa Sara, di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]), nonhanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.Con istanza di decisione datata 22.7.2024 i ricorrenti, avendoricevuto proposta di definizione anticipata ai sensi di quanto previstodall’art. 380 bis c.p.c., chiedevano la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito dellapubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/20269611/2024 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv.670667), non sussiste alcuna incompatibilità del presidente o delconsigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizioneaccelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, delcollegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso chela proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumerevalore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distintadel giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti efinalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi laparte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.1027, 1028, 1063, 1065, 1067 e 1168 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omessodi considerare che il requisito fondamentale per il riconoscimento deldiritto di servitù di parcheggio, del cui possesso i ricorrenti in primecure avevano invocato tutela, è costituito dalla localizzazione, comeaffermato dalla sentenza n. 3925 del 13.2.2024 delle Sezioni Unite diquesta Corte. Nel caso di specie, la domanda di reintegrazione avrebbeavuto ad oggetto l’intera area acquistata dal [OSCURATO:PERSONA] e RecchioniGiovanni, unitamente agli altri comproprietari, senza specificazione diquale porzione di detta area sarebbe asservita al parcheggio.Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti denunziano la violazioneo falsa applicazione degli artt. 112, 116, 132 e ss. c.p.c. e 118 disp.la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione meramenteapparente, senza chiarire su quali elementi di prova avrebbe fondato ilsuo convincimento e seguendo un iter logico-argomentativoassolutamente perplesso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026La due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.Come rilevato nella proposta di definizione anticipata, il tema dellalocalizzazione del diritto di parcheggio non è stato affrontato nel corsodei due gradi del giudizio di merito. I due motivi di gravame propostidagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure riguardavano,rispettivamente, la configurabilità della tutela possessoria di unaservitù di parcheggio (primo motivo) e la valutazione delle risultanzeistruttorie operata dal Tribunale (secondo motivo). Il tema dellamancata o insufficiente localizzazione del parcheggio, dunque, non èstato mai discusso nel corso del giudizio di merito, ond’esso va ritenutonuovo, perché proposto per la prima volta in sede di legittimità.In ogni caso, la Corte di Appello, esaminando il primo motivo digravame, ha richiamato il principio, affermato da questa Corte,secondo cui “Ai fini della tutela possessoria ex art. 1168 c.c., lo spogliopuò avere ad oggetto anche il possesso corrispondente ad una signoriadi fatto sul bene corrispondente ad una servitù di parcheggio e,dunque, può realizzarsi con modalità tali da precludere al possessorela possibilità di transito attraverso un passaggio a ciò destinatoindipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità delcorrispondente diritto reale” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7620 del16/03/2023, non massimata, pag. 9). La servitù di parcheggio, infatti,è stata ormai ammessa dalla giurisprudenza più recente di questaCorte (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7561 del 18/03/2019, Rv. 653147e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16698 del 06/07/2017, Rv. 644848), ondel’esercizio della signoria di fatto corrispondente al predetto diritto realeè suscettibile di ricevere tutela possessoria. La protezione delpossesso di una servitù di passaggio e di uso di un cortile perparcheggiarvi autovetture, peraltro, è stata riconosciuta da tempo daNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4625 del 21/05/1987, Rv.453298).Peraltro, la Corte distrettuale ha anche dato atto, in occasione delloscrutinio del secondo motivo di appello, che le risultanze istruttorie,complessivamente valutate, confermavano l’iter logico-argomentativoseguito dal Tribunale, poiché “… ciò che rileva in specie non è il fatto dipoter continuare ad utilizzare gli stalli – circostanza, questa, giammailamentata dagli appellati – quanto piuttosto, e diversamente, laperpetrata e dimostrata limitazione in ordine alle modalità concrete diesercizio del loro diritto di godere dell’area dedicata alla rimessa deiveicoli, reso più gravoso per effetto della realizzazione del muretto edella privazione dell’area in questione. Il che è sufficiente a legittimaree giustificare la tutela possessoria concessa” (cfr. pag. 5 della sentenzaimpugnata). L’esistenza degli “stalli”, confermata dal passaggio dellamotivazione della sentenza impugnata sopra richiamato, evidenzia cheil diritto di parcheggio era ben localizzato; pertanto, anche il requisitorichiesto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza invocatadagli odierni ricorrenti, risulta nella specie pienamente soddisfatto.Sotto altro profilo, va altresì evidenziato che nel caso di specie, comerilevato dalla Corte distrettuale, la domanda di tutela del possesso erafondata sul rilievo che le opere realizzate dalla Vallesi avessero reso piùdifficile l’esercizio del diritto di parcheggio, e tale punto dellamotivazione, non specificamente attinto dai motivi di ricorso, è di persé sufficiente a giustificare la tutela possessoria, dovendosi dareseguito, al riguardo, al principio secondo cui “In tema di servitùprediali, il concetto di utilitas è talmente ampio da ricomprendere ognielemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso distrumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimiobiettivamente nel godimento di questo, in modo tale che la servitùNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo …” (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 18465 del 04/09/2020, Rv. 659129; conf. Cass.Sez. 2, Sentenza n. 4333 del 20/07/1979, Rv. 400841). L’utilità,pertanto, può essere rappresentata anche dalla destinazione del fondoservente, o di parte di esso “… a mera comodità o amenità del fondodominante ovvero a soddisfacimento di bisogni sporadici del medesimo…” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14693 del 16/10/2002, Rv. 557934;conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5737 del 27/02/2019, Rv. 652709;cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15928 del 18/05/2022, Rv.664883).Infine, la motivazione resa dalla Corte distrettuale non risultaviziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idoneaad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).La proposta di definizione anticipata, quindi, merita di essereconfermata.In definitiva, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della partericorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui inNumero registro generale 6329/2024Numero sezionale 1110/2026Numero di raccolta generale 12029/2026Data pubblicazione 30/04/2026dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limitidi legge‒ in favore della cassa delle ammende.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, oltre € 200 peresborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cassaavvocati, iva ed accessori tutti come per legge.Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché alpagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 12029/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris