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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13425/2026

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omonima ditta individuale ([OSCURATO:PARTITA_IVA]),rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Prato (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni enotifiche alla casella di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] o al n. di [OSCURATO:TELEFONO], con ilmedesimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Certificata [OSCURATO:EMAIL]), in Roma, viaPaolo Emilio 28-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana-Firenze n. 358/2017 depositata il 08/02/2017.Numero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In data 19 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era attinto daavviso di accertamento n.

T8B010906269 mediante il quale la Direzioneprovinciale di Firenze dell’Agenzia delle entrate, a seguito di controllo dellaposizione fiscale del medesimo relativamente all’a.i. 2006, giusta duerilievi, recuperava a tassazione costi dedotti ed IVA detratta e determinavamaggiori ricavi per fatture oggettivamente inesistenti, in riferimento,rispettivamente, a due fatture passive emesse dalla ditta individualeconfronti di [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.2.

La CTP di Firenze, adita impugnatoriamente dal contribuente, consentenza n. 701/3/14, rigettava il ricorso.3.

Il medesimo proponeva appello, rigettato dalla CTR della Toscana,con l’epigrafata sentenza n. 358/2017 depositata l’8 febbraio 2017, sullabase, essenzialmente, della seguente motivazione:- la motivazione della sentenza di primo grado è “sufficientementearticolata nell'evidenziare le ragioni della ripresa dei costi sulla fatturaemessa dalla ditta Fioretti, soggetto dedito alla emissione di fattureinesistenti verso diversi operatori economici, come si trae dai numerosielementi indiziari, univoci e concordanti a suo carico, riportati nell'avvisodi accertamento e rilevati in seguito ad accessi mirati e controlli intrapresisu autorizzazione della Procura del Repubblica”;- “il meccanismo preordinato a porre in essere con clienti o fornitoricompiacenti l'emissione di fatture per operazioni mai poste in essere […] èstato descritto incontrovertibilmente nell'avviso di accertamento, cui fariferimento anche la sentenza appellata […]”;- il contribuente non è riuscito a dimostrare “di aver ricevutoconcretamente i servizi e le prestazioni pubblicitarie dalla ditta Fioretti,Numero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026non essendo sufficiente in questo senso il regolare transito nellacontabilità”;- “in ordine all'eccezione per errore di fatto sul secondo recupero dellafattura attiva a motivo che l'Amministrazione da una parte afferma che taliricavi non esistono in quanto afferenti a fatture emesse per operazioniinesistenti e dall'altra impone maggiori ricavi, adducendo difetto diconsequenzialità logica, va detto che il recupero si fonda oggettivamentesull'anomalia rilevata dall'incrocio degli elenchi clienti/fornitori, conindicazione del numero di partita IVA e codice attività, trasmessi tra le dueditte in questione”;- “l[e] circostanz[e] rilevat[e] della fattura emessa dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] della società ‘[OSCURATO:SOCIETA]. e consegnata dal liquidatore dellasocietà all'Ufficio senza la documentazione allegata sulle operazionicommerciali intercorse, unitamente al mancato rilievo delladocumentazione contabile nella sezione clienti compilata dalla dittaricorrente, rappresentano ulteriori incongruenze che legittimano ilrecupero dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 85 TUIR e art. 21, co. 7 DPR633/72”;- “l'Amministrazione ha ritenuto che la falsità dei documenti e delleoperazioni sottostanti[,] a fini di evasione, derivi fondatamente dalcosiddetto […] vantaggio ripartito tra i soggetti che commettono l'illecitofiscale”;- “le giustificazioni rese dal ricorrente nel processo verbale giornaliero,deputate univocamente a dimostrare la falsità dei riferimenti scritti a semedesimo e l'estraneità alle operazioni sottostanti, non sono sufficienti asmentire oggettivamente le risultanze emergenti dal raffronto incrociatodegli elenchi forniti dalle due ditte, stante i limiti derivanti dalladichiarazione resa, priva di valenza ‘certificativa’ e probatoria[,] conspecifico riguardo, nel contenzioso tributario[,] alla previsione dell'art. 7comma 4, del d.lgs. 546 del 1992 […].

Dal che l'inattendibilità delle stesseNumero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026e[,] per l'effetto, conseguente legittimo recupero[,] da illecito, del‘provento’ sotteso, che nella previsione dell'art. 14, comma 4 della L. n.537/93, è da ricomprendersi nelle categorie di reddito ex art. 6 Tuir, conripresa induttiva dell'intero importo della fattura”.4.

Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con quattro motivi.L’Agenzia delle entrate restava intimata.

In data 6 febbraio 2026, ilcontribuente depositava ampia memoria telematica, ad ulterioreillustrazione delle ragioni addotte a fondamento dei motivi di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St. contr., laddove,richiamando l’art. 3 l. n. 241 del 1990, impone che il provvedimento rendaconto delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la decisionedell’Amministrazione e che, se esso fa riferimento ad un altro atto “perrelationem”, questo deve essere allegato.2.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamenteinfondato.2.1.

È inammissibile, anzitutto, in quanto meritale, nella parte in cuisollecita a questa S.C. un non consentito nuovo accertamento di fatto, giàmotivatamente compiuto dalla CTR, in ordine all’adeguatezzamotivazionale dell’avviso di accertamento.2.2.

È ulteriormente inammissibile e comunque manifestamenteinfondato nella parte in cui denuncia che l’avviso di accertamento a caricodel contribuente fonda su altri atti emessi “nei confronti di altri duecontribuenti ed ivi richiamati solo per estratto”.2.2.1.

Ritenuto dalla CTR che l’avviso esibisca una motivazionecompleta ed idonea a mettere il contribuente nelle condizioni di avercontezza delle pretese dell’A.F. e dei fatti su cui esse fondano, nel motivo,oltreché non essere indicati gli atti in esso “richiamati solo per estratto”,non è soprattutto in alcun modo dedotto, neppure graficamente, unNumero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026concreto ed effettivo pregiudizio che il contribuente ne abbia in ipotesiricevuto con specifico alla sue prerogative difensive, d’altrondeampiamente esplicate, in giudizio, anche sul merito delle contestazioni.2.2.2.

Ciò detto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità,l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documentirichiamati, [ben] potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale”(Cass. n. 34906 del 2024, in una fattispecie in cui la S.C. ha rigettato ilricorso, avendo la CTR correttamente ritenuto che il contenuto essenzialedelle verifiche espletate nei confronti della ditta individuale, riprodottonell'avviso di accertamento, risultava sufficiente a provare l'incapacitàoperativa della stessa e, perciò, la natura fittizia della fatturazione delleoperazioni commerciali, che la ditta ed il suo partner commercialedichiaravano di avere posto in essere; analogamente, “mutatis mutandis”,Cass. n. 22257 del 2024 e Cass. n. 8016 del 2024).2.3.

A fronte di quanto innanzi, non colgono nel segno neppure le purpregevoli considerazioni svolte, quanto al motivo in disamina, nellamemoria, anche mediante riferimenti alla giurisprudenza unionale, conparticolare riguardo alla sentenza della CGUE 16 ottobre 2019, causaGlencore [OSCURATO:PERSONA] in causa C-189/18.In sintesi, vi si prospetta il diritto del contribuente alla conoscenzadella documentazione istruttoria nella sua integralità.Tuttavia, in linea con quanto dinanzi già osservato, pare solo il caso diaggiungere, conformemente a giurisprudenza ancora di recente ribadita(Cass. n. 27234 del 2025, in motiv., p. 8, par. 8.3), che, “in tema di dirittie garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto diaccesso alle informazioni sottostanti l'emissione dell'atto impugnato puòessere esercitato solo se, e nella misura in cui, sia strumentaleall'esercizio del diritto di difesa.

Questo può dirsi violato ove ilcontribuente illustri come e in che termini la tempestiva ostensione degliNumero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026elementi di fatto a lui favorevoli e non contenuti negli atti impositiviimpugnati, avrebbe potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propriconfronti (v.

Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2022, n. 36852).

La stessagiurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata dal ricorrente affermache il rispetto del diritto di difesa non costituisce una prerogativa assoluta,ma può essere assoggettato a restrizioni, soprattutto in ambito tributario(CGUE, Glencore, citata dal ricorrente, punti 43, 55; CGUE, 9 novembre2017, C-298/16, Ispas, punto 35)”.3.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 e/o n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.Lgs n. 546del 1992 in combinato disposto con l’art. 39 DPR n. 600 del 1973 edomessa motivazione su punti decisivi, “laddove la CTR si è uniformatapassivamente alle conclusioni dell’Agenzia delle entrate contenutenell’avviso di accertamento impugnato, senza dar conto [della …]posizione sostanziale del contribuente […] e delle altre parti coinvolte nellaquestione”, non esercitando, se del caso, poteri di accesso e di richiesta didati ed informazioni, ma fondando la decisione su “presunzioni che nonriguardano il medesimo soggetto ricorrente, al quale nessuna violazione èstata contestata in merito alla regolare tenuta della contabilità […]”.3.1.

Il motivo è inammissibile laddove propone, in un unicosvolgimento, censure eterogenee, rubricate sotto paradigmi pureeterogenei, presupponendo un non consentito intervento suppletivo dellaS.C. in funzione della specifica individuazione delle censure (cfr. Cass. Sez.U n. 9100 del 2015, cui “adde”, “ex pluirimis”, Cass. n. 3397 del 2024; n.26874 del 2018; Cass. n.19443 del 2011).Lo è altresì nella declinazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., incorrendo nella preclusione della cd. doppia conforme dimerito (ai sensi dell’art. 348-ter v.t. c.p.c.).Lo è soprattutto, di per sé, complessivamente considerato, in quantovolto è a devolvere a questa S.C. un non consentito giudizio di merito,Numero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026sollecitandole in definitiva la condivisione di un’alternativa, e piùfavorevole al contribuente, rispetto a quella motivatamente ritenuta dallaCTR, valutazione delle emergenze istruttorie.3.2.

Esso è comunque manifestamente infondato.La CTR, ben lungi dall’“uniformarsi passivamente alle conclusionidell’Agenzia delle entrate”, le ha criticamente condivise, evidenziandocome l’avviso di accertamento esponesse puntualmente le ragioni dei duerecuperi, non affatto fondati, come invece sostenuto in memoria (p. 10)“solo” su dichiarazioni di terzi, bensì, oltreché su queste, apprezzateunitamente ad un complesso di convergenti indizi, principalmente suprecisi elementi di fatto, oltretutto in sé neppure contestati.3.2.1.

Valga il vero.3.2.2.

In riferimento al primo recupero (fattura passiva emessa dalladitta individuale [OSCURATO:PERSONA]), essa, con un ragionamento ferreo econcludente, ha chiarito come, a seguito di materiali attività di verificamediante “accessi mirati e controlli intrapresi su autorizzazione dellaProcura della Repubblica”, fosse emerso che l’emittente –incontestatamente (ancora in ricorso ed in memoria) priva di “capacitàoperativa” atta a sostenere l’entità delle prestazioni, viepiù assaieterogenee, fatturate in modo generico (cfr. la parte della motivazionedell’avviso riprodotta a p. 5 ric.) – era sistematicamente dedita “allaemissione di fatture inesistenti verso diversi operatori economici” (tra cuianche, ma non solo, il contribuente), trovandosi al centro di un“meccanismo preordinato” a finalità di evasione.

Né il contribuente hadimostrato il contrario o comunque l’effettività delle operazioni che, inparticolare, lo riguardavano, senza potersi attribuire rilievo, a suo favore,alla pretesa (ma ancora a tutt’oggi indimostrata) regolare tenuta dellacontabilità.3.2.3.

In riferimento al secondo recupero (fattura attiva nei confrontidi Fibe), essa ha specificato che l’inesistenza dell’operazione eraNumero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026comprovata dalla mancata corrispondenza “degli elenchi clienti/fornitori,con indicazione del numero di partita Iva e codice attività, trasmessi tra ledue ditte in questione” e dalla consegna, da parte del liquidatore di Fibe,della sola fattura, regolata in contanti, “senza [tuttavia] ladocumentazione allegata sulle operazioni commerciali intercorse”.

Ciò inun contesto di coinvolgimento del contribuente in schemi illeciti(improntati al cd.

“vantaggio ripartito”), a delineare – chiosa la CTR – unquadro univocamente probante, non scalfito dalle dichiarazioni, prive diaffidabilità, del contribuente medesimo in ordine alla protesta di estraneitàrispetto ai rapporti con Fibe ed alla deduzione di falsità della fattura (sucui insiste la memoria): dichiarazioni, in effetti, ancorché nuovamentereiterate in ricorso, prive, viepiù in difetto di riproduzione perautosufficienza della fattura n. 36 del 2006 in questione onde apprezzarnematerialmente le caratteristiche, di alcun effettivo supporto probatorio(evidentemente non identificabile nella proposizione di denuncia-querela,costituente mera prospettazione di parte, sul cui esito neppure la memoriaoffre aggiornamenti).3.3.

Ne consegue che la CTR ha fatto buon governo degli insegnamentidi questa S.C.Invero, premesso che il potere di accertamento tributario non ècondizionato dall'esercizio di dirette attività di verifica dell'Amministrazionefinanziaria nei confronti del contribuente successivamente attintodall'avviso (Cass. n. 32274 del 2024), essa ha motivatamente reso contodi un robusto quadro indiziario, ricomposto ad unità in una sequenzalogica coerente con le emergenze fattuali, i cui esiti il contribuente non haconfutato mediante l’assolvimento dell’onere della prova contraria, che innessun caso, per costante giurisprudenza, può consistere nella regolaritàformale delle scritture contabili (“ex multis”, Cass., nn. 19352 del 2018;29002 del 2017; 428 del 2015; 17977 del 2013).Numero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/20263.4.

Fermo quanto precede, mette conto di aggiungere, quanto almancato esercizio, ad iniziativa della CTR, di “poteri di accesso e dirichiesta di dati ed informazioni”, che il motivo neppure illustra presuppostie finalità delle sollecitazioni istruttorie: in disparte che l’esercizio di talipoteri non può supplire al mancato assolvimento degli oneri probatoriincombenti alle parti (Cass. n. 16476 del 2020), il difetto di allegazione didirezione e concludenza delle corrispondenti attività si traduce in undifetto di precisione del motivo, per mancata dimostrazione di rilevanza edidoneità delle medesime a sovvertire il giudizio fattuale attinto, non solodalla CTR, ma già prima, in ipotesi di cd. doppia conforme, dalla CTP.4.

Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St. contr. in relazioneall’art. 39, comma 1, DPR n. 600 del 1973, “per nullità del procedimentonella parte in cui non è stato rilevato il vizio dell’avviso di accertamentoper la mancata esatta indicazione della norma di legge applicata pergiustificare l’accertamento del maggior reddito, a fronte di maggiori ricavi[…], nonché per contrasto con la L. 44/2012 di conv. [del] D.L. 16/’12”.4.1.

Il motivo è manifestamente infondato.4.1.1.

Finanche alla luce della motivazione dell’avviso riprodotta inricorso emerge la citazione delle norme di legge violate (cfr. in part. p 11ric.).4.1.2.

Fermo quanto precede, ricorre in giurisprudenza il principio –che merita di essere espressamente ribadito – a termini del quale, in temadi accertamento delle imposte sui redditi, [persino] l'erronea indicazione,nell'avviso di accertamento, della norma di legge in tesi violata non è, diper sé, causa di nullità dell'atto per inosservanza dell'obbligo dimotivazione, previsto dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati,i quali, comunque, legittimano la pretesa impositiva, eventualmente ancheNumero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026sulla base di altra disposizione legislativa (Cass. nn. 28968 del 2008; 3257del 2002).4.1.3.

Da ultimo, comunque non allega il contribuente alcunpregiudizio in tesi patito in chiave difensiva.5.

Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia su parte delladomanda e per carenza di motivazione, “in quanto, ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., è stato omesso l’esame e l’istruttoria circa il fatto […]del disconoscimento, da parte del ricorrente, della fattura n. 36 del12.10.2006 portata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. […] nonché dellasottoscrizione in essa apposta per quietanza del pagamento”.5.1.

Il motivo, insistito con memoria, è in parte inammissibile ed inparte manifestamente infondato.5.2.

Valgono le medesime considerazioni già svolte a proposito delsecondo in punto di non consentita cumulatività delle censure.Inoltre, medesimamente, quanto alla censura ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., incorre nella preclusione di cui all’art. 348-ter v.t. cod. proc.civ.5.3.

Ad ogni buon conto, esso è contrario al tenore letterale dellasentenza impugnata, che, come visto, affronta espressamente il “thema”delle dichiarazioni rassegnate dal contribuente nel p.v. giornaliero, ove ècontenuto il disconoscimento della fattura n. 36 del 2006, rilevando che“le giustificazioni” del medesimo “non sono sufficienti a smentireoggettivamente le risultanze emergenti dal raffronto incrociato deglielenchi forniti dalle due ditte”: donde sono testualmente da escludersi lededotte omessa pronuncia ed omessa motivazione, avendo la CTR,nell’esercizio del potere suo proprio di apprezzamento del compendioistruttorio, semplicemente ritenuto di non accordare rilievo allegiustificazioni del contribuente in rapporto alle obiettive discrasiedocumentali.Numero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026Né, come già evidenziato, la memoria, che pure la richiama (p. 12)rende conto del seguito della denuncia-querela.6.

In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.Nulla è a statuirsi sulle spese, stante la mancata costituzioneagenziale.Il contribuente è nondimeno tenuto “ex lege” al pagamento del cd.doppio contributo unificato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omonima ditta individuale ([OSCURATO:PARTITA_IVA]),rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Prato (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni enotifiche alla casella di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] o al n. di [OSCURATO:TELEFONO], con ilmedesimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Certificata [OSCURATO:EMAIL]), in Roma, viaPaolo Emilio 28-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana-Firenze n. 358/2017 depositata il 08/02/2017.Numero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data 19 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era attinto daavviso di accertamento n. T8B010906269 mediante il quale la Direzioneprovinciale di Firenze dell’Agenzia delle entrate, a seguito di controllo dellaposizione fiscale del medesimo relativamente all’a.i. 2006, giusta duerilievi, recuperava a tassazione costi dedotti ed IVA detratta e determinavamaggiori ricavi per fatture oggettivamente inesistenti, in riferimento,rispettivamente, a due fatture passive emesse dalla ditta individualeconfronti di [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.2. La CTP di Firenze, adita impugnatoriamente dal contribuente, consentenza n. 701/3/14, rigettava il ricorso.3. Il medesimo proponeva appello, rigettato dalla CTR della Toscana,con l’epigrafata sentenza n. 358/2017 depositata l’8 febbraio 2017, sullabase, essenzialmente, della seguente motivazione:- la motivazione della sentenza di primo grado è “sufficientementearticolata nell'evidenziare le ragioni della ripresa dei costi sulla fatturaemessa dalla ditta Fioretti, soggetto dedito alla emissione di fattureinesistenti verso diversi operatori economici, come si trae dai numerosielementi indiziari, univoci e concordanti a suo carico, riportati nell'avvisodi accertamento e rilevati in seguito ad accessi mirati e controlli intrapresisu autorizzazione della Procura del Repubblica”;- “il meccanismo preordinato a porre in essere con clienti o fornitoricompiacenti l'emissione di fatture per operazioni mai poste in essere […] èstato descritto incontrovertibilmente nell'avviso di accertamento, cui fariferimento anche la sentenza appellata […]”;- il contribuente non è riuscito a dimostrare “di aver ricevutoconcretamente i servizi e le prestazioni pubblicitarie dalla ditta Fioretti,Numero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026non essendo sufficiente in questo senso il regolare transito nellacontabilità”;- “in ordine all'eccezione per errore di fatto sul secondo recupero dellafattura attiva a motivo che l'Amministrazione da una parte afferma che taliricavi non esistono in quanto afferenti a fatture emesse per operazioniinesistenti e dall'altra impone maggiori ricavi, adducendo difetto diconsequenzialità logica, va detto che il recupero si fonda oggettivamentesull'anomalia rilevata dall'incrocio degli elenchi clienti/fornitori, conindicazione del numero di partita IVA e codice attività, trasmessi tra le dueditte in questione”;- “l[e] circostanz[e] rilevat[e] della fattura emessa dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] della società ‘[OSCURATO:SOCIETA]. e consegnata dal liquidatore dellasocietà all'Ufficio senza la documentazione allegata sulle operazionicommerciali intercorse, unitamente al mancato rilievo delladocumentazione contabile nella sezione clienti compilata dalla dittaricorrente, rappresentano ulteriori incongruenze che legittimano ilrecupero dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 85 TUIR e art. 21, co. 7 DPR633/72”;- “l'Amministrazione ha ritenuto che la falsità dei documenti e delleoperazioni sottostanti[,] a fini di evasione, derivi fondatamente dalcosiddetto […] vantaggio ripartito tra i soggetti che commettono l'illecitofiscale”;- “le giustificazioni rese dal ricorrente nel processo verbale giornaliero,deputate univocamente a dimostrare la falsità dei riferimenti scritti a semedesimo e l'estraneità alle operazioni sottostanti, non sono sufficienti asmentire oggettivamente le risultanze emergenti dal raffronto incrociatodegli elenchi forniti dalle due ditte, stante i limiti derivanti dalladichiarazione resa, priva di valenza ‘certificativa’ e probatoria[,] conspecifico riguardo, nel contenzioso tributario[,] alla previsione dell'art. 7comma 4, del d.lgs. 546 del 1992 […]. Dal che l'inattendibilità delle stesseNumero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026e[,] per l'effetto, conseguente legittimo recupero[,] da illecito, del‘provento’ sotteso, che nella previsione dell'art. 14, comma 4 della L. n.537/93, è da ricomprendersi nelle categorie di reddito ex art. 6 Tuir, conripresa induttiva dell'intero importo della fattura”.4. Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con quattro motivi.L’Agenzia delle entrate restava intimata. In data 6 febbraio 2026, ilcontribuente depositava ampia memoria telematica, ad ulterioreillustrazione delle ragioni addotte a fondamento dei motivi di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St. contr., laddove,richiamando l’art. 3 l. n. 241 del 1990, impone che il provvedimento rendaconto delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la decisionedell’Amministrazione e che, se esso fa riferimento ad un altro atto “perrelationem”, questo deve essere allegato.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamenteinfondato.2.1. È inammissibile, anzitutto, in quanto meritale, nella parte in cuisollecita a questa S.C. un non consentito nuovo accertamento di fatto, giàmotivatamente compiuto dalla CTR, in ordine all’adeguatezzamotivazionale dell’avviso di accertamento.2.2. È ulteriormente inammissibile e comunque manifestamenteinfondato nella parte in cui denuncia che l’avviso di accertamento a caricodel contribuente fonda su altri atti emessi “nei confronti di altri duecontribuenti ed ivi richiamati solo per estratto”.2.2.1. Ritenuto dalla CTR che l’avviso esibisca una motivazionecompleta ed idonea a mettere il contribuente nelle condizioni di avercontezza delle pretese dell’A.F. e dei fatti su cui esse fondano, nel motivo,oltreché non essere indicati gli atti in esso “richiamati solo per estratto”,non è soprattutto in alcun modo dedotto, neppure graficamente, unNumero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026concreto ed effettivo pregiudizio che il contribuente ne abbia in ipotesiricevuto con specifico alla sue prerogative difensive, d’altrondeampiamente esplicate, in giudizio, anche sul merito delle contestazioni.2.2.2. Ciò detto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità,l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo i documentirichiamati, [ben] potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale”(Cass. n. 34906 del 2024, in una fattispecie in cui la S.C. ha rigettato ilricorso, avendo la CTR correttamente ritenuto che il contenuto essenzialedelle verifiche espletate nei confronti della ditta individuale, riprodottonell'avviso di accertamento, risultava sufficiente a provare l'incapacitàoperativa della stessa e, perciò, la natura fittizia della fatturazione delleoperazioni commerciali, che la ditta ed il suo partner commercialedichiaravano di avere posto in essere; analogamente, “mutatis mutandis”,Cass. n. 22257 del 2024 e Cass. n. 8016 del 2024).2.3. A fronte di quanto innanzi, non colgono nel segno neppure le purpregevoli considerazioni svolte, quanto al motivo in disamina, nellamemoria, anche mediante riferimenti alla giurisprudenza unionale, conparticolare riguardo alla sentenza della CGUE 16 ottobre 2019, causaGlencore [OSCURATO:PERSONA] in causa C-189/18.In sintesi, vi si prospetta il diritto del contribuente alla conoscenzadella documentazione istruttoria nella sua integralità.Tuttavia, in linea con quanto dinanzi già osservato, pare solo il caso diaggiungere, conformemente a giurisprudenza ancora di recente ribadita(Cass. n. 27234 del 2025, in motiv., p. 8, par. 8.3), che, “in tema di dirittie garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto diaccesso alle informazioni sottostanti l'emissione dell'atto impugnato puòessere esercitato solo se, e nella misura in cui, sia strumentaleall'esercizio del diritto di difesa. Questo può dirsi violato ove ilcontribuente illustri come e in che termini la tempestiva ostensione degliNumero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026elementi di fatto a lui favorevoli e non contenuti negli atti impositiviimpugnati, avrebbe potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propriconfronti (v. Cass., Sez. 5, 15 dicembre 2022, n. 36852). La stessagiurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata dal ricorrente affermache il rispetto del diritto di difesa non costituisce una prerogativa assoluta,ma può essere assoggettato a restrizioni, soprattutto in ambito tributario(CGUE, Glencore, citata dal ricorrente, punti 43, 55; CGUE, 9 novembre2017, C-298/16, Ispas, punto 35)”.3. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 e/o n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.Lgs n. 546del 1992 in combinato disposto con l’art. 39 DPR n. 600 del 1973 edomessa motivazione su punti decisivi, “laddove la CTR si è uniformatapassivamente alle conclusioni dell’Agenzia delle entrate contenutenell’avviso di accertamento impugnato, senza dar conto [della …]posizione sostanziale del contribuente […] e delle altre parti coinvolte nellaquestione”, non esercitando, se del caso, poteri di accesso e di richiesta didati ed informazioni, ma fondando la decisione su “presunzioni che nonriguardano il medesimo soggetto ricorrente, al quale nessuna violazione èstata contestata in merito alla regolare tenuta della contabilità […]”.3.1. Il motivo è inammissibile laddove propone, in un unicosvolgimento, censure eterogenee, rubricate sotto paradigmi pureeterogenei, presupponendo un non consentito intervento suppletivo dellaS.C. in funzione della specifica individuazione delle censure (cfr. Cass. Sez.U n. 9100 del 2015, cui “adde”, “ex pluirimis”, Cass. n. 3397 del 2024; n.26874 del 2018; Cass. n.19443 del 2011).Lo è altresì nella declinazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., incorrendo nella preclusione della cd. doppia conforme dimerito (ai sensi dell’art. 348-ter v.t. c.p.c.).Lo è soprattutto, di per sé, complessivamente considerato, in quantovolto è a devolvere a questa S.C. un non consentito giudizio di merito,Numero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026sollecitandole in definitiva la condivisione di un’alternativa, e piùfavorevole al contribuente, rispetto a quella motivatamente ritenuta dallaCTR, valutazione delle emergenze istruttorie.3.2. Esso è comunque manifestamente infondato.La CTR, ben lungi dall’“uniformarsi passivamente alle conclusionidell’Agenzia delle entrate”, le ha criticamente condivise, evidenziandocome l’avviso di accertamento esponesse puntualmente le ragioni dei duerecuperi, non affatto fondati, come invece sostenuto in memoria (p. 10)“solo” su dichiarazioni di terzi, bensì, oltreché su queste, apprezzateunitamente ad un complesso di convergenti indizi, principalmente suprecisi elementi di fatto, oltretutto in sé neppure contestati.3.2.1. Valga il vero.3.2.2. In riferimento al primo recupero (fattura passiva emessa dalladitta individuale [OSCURATO:PERSONA]), essa, con un ragionamento ferreo econcludente, ha chiarito come, a seguito di materiali attività di verificamediante “accessi mirati e controlli intrapresi su autorizzazione dellaProcura della Repubblica”, fosse emerso che l’emittente –incontestatamente (ancora in ricorso ed in memoria) priva di “capacitàoperativa” atta a sostenere l’entità delle prestazioni, viepiù assaieterogenee, fatturate in modo generico (cfr. la parte della motivazionedell’avviso riprodotta a p. 5 ric.) – era sistematicamente dedita “allaemissione di fatture inesistenti verso diversi operatori economici” (tra cuianche, ma non solo, il contribuente), trovandosi al centro di un“meccanismo preordinato” a finalità di evasione. Né il contribuente hadimostrato il contrario o comunque l’effettività delle operazioni che, inparticolare, lo riguardavano, senza potersi attribuire rilievo, a suo favore,alla pretesa (ma ancora a tutt’oggi indimostrata) regolare tenuta dellacontabilità.3.2.3. In riferimento al secondo recupero (fattura attiva nei confrontidi Fibe), essa ha specificato che l’inesistenza dell’operazione eraNumero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026comprovata dalla mancata corrispondenza “degli elenchi clienti/fornitori,con indicazione del numero di partita Iva e codice attività, trasmessi tra ledue ditte in questione” e dalla consegna, da parte del liquidatore di Fibe,della sola fattura, regolata in contanti, “senza [tuttavia] ladocumentazione allegata sulle operazioni commerciali intercorse”. Ciò inun contesto di coinvolgimento del contribuente in schemi illeciti(improntati al cd. “vantaggio ripartito”), a delineare – chiosa la CTR – unquadro univocamente probante, non scalfito dalle dichiarazioni, prive diaffidabilità, del contribuente medesimo in ordine alla protesta di estraneitàrispetto ai rapporti con Fibe ed alla deduzione di falsità della fattura (sucui insiste la memoria): dichiarazioni, in effetti, ancorché nuovamentereiterate in ricorso, prive, viepiù in difetto di riproduzione perautosufficienza della fattura n. 36 del 2006 in questione onde apprezzarnematerialmente le caratteristiche, di alcun effettivo supporto probatorio(evidentemente non identificabile nella proposizione di denuncia-querela,costituente mera prospettazione di parte, sul cui esito neppure la memoriaoffre aggiornamenti).3.3. Ne consegue che la CTR ha fatto buon governo degli insegnamentidi questa S.C.Invero, premesso che il potere di accertamento tributario non ècondizionato dall'esercizio di dirette attività di verifica dell'Amministrazionefinanziaria nei confronti del contribuente successivamente attintodall'avviso (Cass. n. 32274 del 2024), essa ha motivatamente reso contodi un robusto quadro indiziario, ricomposto ad unità in una sequenzalogica coerente con le emergenze fattuali, i cui esiti il contribuente non haconfutato mediante l’assolvimento dell’onere della prova contraria, che innessun caso, per costante giurisprudenza, può consistere nella regolaritàformale delle scritture contabili (“ex multis”, Cass., nn. 19352 del 2018;29002 del 2017; 428 del 2015; 17977 del 2013).Numero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/20263.4. Fermo quanto precede, mette conto di aggiungere, quanto almancato esercizio, ad iniziativa della CTR, di “poteri di accesso e dirichiesta di dati ed informazioni”, che il motivo neppure illustra presuppostie finalità delle sollecitazioni istruttorie: in disparte che l’esercizio di talipoteri non può supplire al mancato assolvimento degli oneri probatoriincombenti alle parti (Cass. n. 16476 del 2020), il difetto di allegazione didirezione e concludenza delle corrispondenti attività si traduce in undifetto di precisione del motivo, per mancata dimostrazione di rilevanza edidoneità delle medesime a sovvertire il giudizio fattuale attinto, non solodalla CTR, ma già prima, in ipotesi di cd. doppia conforme, dalla CTP.4. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St. contr. in relazioneall’art. 39, comma 1, DPR n. 600 del 1973, “per nullità del procedimentonella parte in cui non è stato rilevato il vizio dell’avviso di accertamentoper la mancata esatta indicazione della norma di legge applicata pergiustificare l’accertamento del maggior reddito, a fronte di maggiori ricavi[…], nonché per contrasto con la L. 44/2012 di conv. [del] D.L. 16/’12”.4.1. Il motivo è manifestamente infondato.4.1.1. Finanche alla luce della motivazione dell’avviso riprodotta inricorso emerge la citazione delle norme di legge violate (cfr. in part. p 11ric.).4.1.2. Fermo quanto precede, ricorre in giurisprudenza il principio –che merita di essere espressamente ribadito – a termini del quale, in temadi accertamento delle imposte sui redditi, [persino] l'erronea indicazione,nell'avviso di accertamento, della norma di legge in tesi violata non è, diper sé, causa di nullità dell'atto per inosservanza dell'obbligo dimotivazione, previsto dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati,i quali, comunque, legittimano la pretesa impositiva, eventualmente ancheNumero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026sulla base di altra disposizione legislativa (Cass. nn. 28968 del 2008; 3257del 2002).4.1.3. Da ultimo, comunque non allega il contribuente alcunpregiudizio in tesi patito in chiave difensiva.5. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia su parte delladomanda e per carenza di motivazione, “in quanto, ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., è stato omesso l’esame e l’istruttoria circa il fatto […]del disconoscimento, da parte del ricorrente, della fattura n. 36 del12.10.2006 portata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. […] nonché dellasottoscrizione in essa apposta per quietanza del pagamento”.5.1. Il motivo, insistito con memoria, è in parte inammissibile ed inparte manifestamente infondato.5.2. Valgono le medesime considerazioni già svolte a proposito delsecondo in punto di non consentita cumulatività delle censure.Inoltre, medesimamente, quanto alla censura ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., incorre nella preclusione di cui all’art. 348-ter v.t. cod. proc.civ.5.3. Ad ogni buon conto, esso è contrario al tenore letterale dellasentenza impugnata, che, come visto, affronta espressamente il “thema”delle dichiarazioni rassegnate dal contribuente nel p.v. giornaliero, ove ècontenuto il disconoscimento della fattura n. 36 del 2006, rilevando che“le giustificazioni” del medesimo “non sono sufficienti a smentireoggettivamente le risultanze emergenti dal raffronto incrociato deglielenchi forniti dalle due ditte”: donde sono testualmente da escludersi lededotte omessa pronuncia ed omessa motivazione, avendo la CTR,nell’esercizio del potere suo proprio di apprezzamento del compendioistruttorio, semplicemente ritenuto di non accordare rilievo allegiustificazioni del contribuente in rapporto alle obiettive discrasiedocumentali.Numero registro generale 20607/2017Numero sezionale 1664/2026Numero di raccolta generale 13425/2026Data pubblicazione 09/05/2026Né, come già evidenziato, la memoria, che pure la richiama (p. 12)rende conto del seguito della denuncia-querela.6. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.Nulla è a statuirsi sulle spese, stante la mancata costituzioneagenziale.Il contribuente è nondimeno tenuto “ex lege” al pagamento del cd.doppio contributo unificato. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13425/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris