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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13690/2026

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ndirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE e ADER AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,domiciliati presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587),che li rappresenta e difende ex lege-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n.996/2025depositata il 05/09/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 27/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 23654/2025Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 13690/2026Data pubblicazione 11/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debitoe agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE e ADER AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,domiciliati presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587),che li rappresenta e difende ex lege-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n.996/2025depositata il 05/09/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 27/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 23654/2025Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 13690/2026Data pubblicazione 11/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debitoe agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13690/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris