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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 30746/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 11177-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro [OSCURATO:PERSONA];- intimato - avverso la sentenza n. 856/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/10/2016 R.G.N.

I 1744/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG. 11177/2017 RILEVATO che - con sentenza n. 856 del 26 ottobre 2016, la Corte d'appello di Palermo, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], configurando lo stesso come contratto a tempo indeterminato ab origine e affermando il conseguente diritto del lavoratore ad essere riammesso nel posto di lavoro, con mansioni di autotrasportatore, a decorrere dal 4 marzo 2013 e condanna della società alla corresponsione di una somma pari a 9 mensilità della retribuzione di fatto ex art. 32 L. n. 183/2010; - per la cassazione della sentenza propone ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

CONSIDERATO che - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 368 del 2001 nonché degli artt. 11 e 12 delle preleggi; - con il secondo motivo si denunzia ancora la violazione dell'art. 5 D. Igs. n. 368 del 2001 nel testo precedente alla modifica operata dal d.

I. n. 76 del 2013; - entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, sono infondati; - parte ricorrente, nella sostanza, contesta la violazione del disposto di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 368 del 2001 per vizio di sussunzione della fattispecie adducendo in primo luogo che alla stessa avrebbe dovuto applicarsi in ogni caso la disciplina di cui al d.

I. n. 76 del 2013 pur trattandosi di contratto ab origine acausale, atteso che l'entrata in vigore della normativa in esame sarebbe intervenuta nel corso della prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro per 28 giorni e contestando l'assunto del c..: giudice di secondo grado secondotale prosecuzione di fatto, anche per un solo giorno, avrebbe determinato la trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato; - ad avviso del Collegio, invece, del tutto corretta deve ritenersi l'interpretazione della norma offerta dalla Corte territoriale; - giova rilevare, al riguardo, che l'introduzione nell'originario testo dell'art. 5, comma 1, del D,Igs. n. 368 del 2001, dell'inciso instaurato anche ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis", determina, sul piano interpretativo, la conseguenza che il c.d. contratto a termine "acausale" quale pacificamente era quello di specie, disciplinato dall'art. 1, comma 1 bis del medesimo decreto, non avrebbe potuto proseguire di fatto, neanche un solo giorno, senza essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato prima dell'introduzione di quell'inciso; - tale interpretazione discende chiaramente dalla circostanza che l'introduzione della specificazione sulla base del d.l. n. 276 determina la logica conseguenza che prima di tale modifica il contratto de quo era escluso dall'applicazione della disciplina sulla proroga di fatto, applicandosi il "periodo cuscinetto" di trenta giorni cui all'art. 5 esclusivamente nell'ipotesi di rapporto iniziato successivamente all'introduzione dell'inciso - instaurato anche ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis - e non potendo, quindi, estendersi al contratto acausale di specie, che, pertanto, non avrebbe potuto proseguire senza trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non essendo ancora entrata in vigore la previsione di cui al decreto 276 del 2013; - l'osservazione de qua consente di reputare infondata anche l'ulteriore doglianza di parte ricorrente, atteso che, per effetto della impossibilità di prorogati° in fatto del rapporto di lavoro (prima della suddetta modifica normativa) automaticamente trasformatosi in rapporto ab origine a tempo indeterminato, essendo la circostanza dedotta a fondamento della pretesa, cioè la prosecuzione in fatto del rapporto per 28 giorni, intervenuta dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 76 del 203, per il c.d. contratto acausale trovava applicazione perdurante la disciplina anteriore; - destituita di fondamento anche l'ulteriore censura di parte ricorrente, a mente della quale sarebbe erronea la ritenuta mancata applicazione della disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.

Igs. n. 368 del 2001, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2013; - invero, la previsione di cui all'art. 4, comma 2 bis del Digs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 9, della

I. n. 92 del 2012, nel prevedere espressamente che il contratto a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 1 bis, non può essere oggetto di proroga, non legittima l'interpretazione secondo cui, in base all'art. 5, la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro avente la durata di sette mesi e svoltasi pacificamente per 28 giorni, non avrebbe dovuto consentire la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato;- discenderebbe, infatti, dall'interpretazione contraria la distorsione secondo cui la proroga, ove stabilita contrattualmente, imporrebbe la conversione del rapporto ab initio in rapporto a tempo indeterminato mentre diversamente avverrebbe - e, quindi, dovrebbe escludersi la conversione - qualora, invece, la prorogatio fosse esclusivamente di fatto; - va, quindi, riaffermato che, prima dell'entrata in vigore della modifica introdotta per il tramite dell'art. 7, comma 1, lett.

C), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, secondo cui, al comma 2 dell'art. 5, dopo le parole "se il rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "instaurato anche ai sensi dell'art. 1, comma 1 - bis", il "periodo cuscinetto" doveva reputarsi applicabile ai soli contratti causali di cui al comma 1 del D.Lgs. n. 368 del 2001, anche avuto riguardo al fatto che quanto statuito dall'art. 4, comma 2 bis del d.

Igs. n. 368 del 2001 che prevedeva che il contratto previsto dall'art. 1 comma 1 bis non può essere oggetto di proroga, è stato abrogato, così significando che da quel momento è stata consentita la proroga di tali rapporti acausali, in alcun modo in precedenza procrastinabili; - essendo, quindi, il contratto concluso tra le parti in epoca antecedente alla modifica, la regola sostanziale tempus regit actum può essere invocata con riguardo a quel momento e non a quello, successivo, oggetto della pretesa ed invece inconfigurabile deve ritenersi la proroga; - alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 5.250,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 marzo 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 11177-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro [OSCURATO:PERSONA];- intimato - avverso la sentenza n. 856/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/10/2016 R.G.N. I 1744/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. 11177/2017 RILEVATO che - con sentenza n. 856 del 26 ottobre 2016, la Corte d'appello di Palermo, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], configurando lo stesso come contratto a tempo indeterminato ab origine e affermando il conseguente diritto del lavoratore ad essere riammesso nel posto di lavoro, con mansioni di autotrasportatore, a decorrere dal 4 marzo 2013 e condanna della società alla corresponsione di una somma pari a 9 mensilità della retribuzione di fatto ex art. 32 L. n. 183/2010; - per la cassazione della sentenza propone ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. CONSIDERATO che - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 368 del 2001 nonché degli artt. 11 e 12 delle preleggi; - con il secondo motivo si denunzia ancora la violazione dell'art. 5 D. Igs. n. 368 del 2001 nel testo precedente alla modifica operata dal d. I. n. 76 del 2013; - entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, sono infondati; - parte ricorrente, nella sostanza, contesta la violazione del disposto di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 368 del 2001 per vizio di sussunzione della fattispecie adducendo in primo luogo che alla stessa avrebbe dovuto applicarsi in ogni caso la disciplina di cui al d. I. n. 76 del 2013 pur trattandosi di contratto ab origine acausale, atteso che l'entrata in vigore della normativa in esame sarebbe intervenuta nel corso della prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro per 28 giorni e contestando l'assunto del c..: giudice di secondo grado secondotale prosecuzione di fatto, anche per un solo giorno, avrebbe determinato la trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato; - ad avviso del Collegio, invece, del tutto corretta deve ritenersi l'interpretazione della norma offerta dalla Corte territoriale; - giova rilevare, al riguardo, che l'introduzione nell'originario testo dell'art. 5, comma 1, del D,Igs. n. 368 del 2001, dell'inciso instaurato anche ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis", determina, sul piano interpretativo, la conseguenza che il c.d. contratto a termine "acausale" quale pacificamente era quello di specie, disciplinato dall'art. 1, comma 1 bis del medesimo decreto, non avrebbe potuto proseguire di fatto, neanche un solo giorno, senza essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato prima dell'introduzione di quell'inciso; - tale interpretazione discende chiaramente dalla circostanza che l'introduzione della specificazione sulla base del d.l. n. 276 determina la logica conseguenza che prima di tale modifica il contratto de quo era escluso dall'applicazione della disciplina sulla proroga di fatto, applicandosi il "periodo cuscinetto" di trenta giorni cui all'art. 5 esclusivamente nell'ipotesi di rapporto iniziato successivamente all'introduzione dell'inciso - instaurato anche ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis - e non potendo, quindi, estendersi al contratto acausale di specie, che, pertanto, non avrebbe potuto proseguire senza trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non essendo ancora entrata in vigore la previsione di cui al decreto 276 del 2013; - l'osservazione de qua consente di reputare infondata anche l'ulteriore doglianza di parte ricorrente, atteso che, per effetto della impossibilità di prorogati° in fatto del rapporto di lavoro (prima della suddetta modifica normativa) automaticamente trasformatosi in rapporto ab origine a tempo indeterminato, essendo la circostanza dedotta a fondamento della pretesa, cioè la prosecuzione in fatto del rapporto per 28 giorni, intervenuta dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 76 del 203, per il c.d. contratto acausale trovava applicazione perdurante la disciplina anteriore; - destituita di fondamento anche l'ulteriore censura di parte ricorrente, a mente della quale sarebbe erronea la ritenuta mancata applicazione della disciplina dell'art. 5, comma 2, del d. Igs. n. 368 del 2001, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2013; - invero, la previsione di cui all'art. 4, comma 2 bis del Digs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 9, della I. n. 92 del 2012, nel prevedere espressamente che il contratto a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 1 bis, non può essere oggetto di proroga, non legittima l'interpretazione secondo cui, in base all'art. 5, la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro avente la durata di sette mesi e svoltasi pacificamente per 28 giorni, non avrebbe dovuto consentire la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato;- discenderebbe, infatti, dall'interpretazione contraria la distorsione secondo cui la proroga, ove stabilita contrattualmente, imporrebbe la conversione del rapporto ab initio in rapporto a tempo indeterminato mentre diversamente avverrebbe - e, quindi, dovrebbe escludersi la conversione - qualora, invece, la prorogatio fosse esclusivamente di fatto; - va, quindi, riaffermato che, prima dell'entrata in vigore della modifica introdotta per il tramite dell'art. 7, comma 1, lett. C), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, secondo cui, al comma 2 dell'art. 5, dopo le parole "se il rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "instaurato anche ai sensi dell'art. 1, comma 1 - bis", il "periodo cuscinetto" doveva reputarsi applicabile ai soli contratti causali di cui al comma 1 del D.Lgs. n. 368 del 2001, anche avuto riguardo al fatto che quanto statuito dall'art. 4, comma 2 bis del d. Igs. n. 368 del 2001 che prevedeva che il contratto previsto dall'art. 1 comma 1 bis non può essere oggetto di proroga, è stato abrogato, così significando che da quel momento è stata consentita la proroga di tali rapporti acausali, in alcun modo in precedenza procrastinabili; - essendo, quindi, il contratto concluso tra le parti in epoca antecedente alla modifica, la regola sostanziale tempus regit actum può essere invocata con riguardo a quel momento e non a quello, successivo, oggetto della pretesa ed invece inconfigurabile deve ritenersi la proroga; - alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 5.250,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 marzo 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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