CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 32465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 23/11/2022 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto - per quanto qui rileva - il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di SANTINI Valeria, in relazione al concorso nei reati di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, a lei ascritti ai capi 109), 122) e 148) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione la SANTINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un consapevole contributo concorsuale della SANTINI alle ipotesi di indebita compensazione a lei ascritte. Si censura l'ordinanza per il carattere laconico della motivazione, imperniata su colloqui tra la ricorrente e l'OLIVA che andavano in realtà ricondotti ad una "fascinazione" verso quest'ultimo, e che risultavano inidonei a comprovare la consapevolezza della SANTINI - che aveva solo svolto il ruolo di consulente fiscale - circa il carattere fraudolento delle operazioni. 2.2. Mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora, essendosi il Tribunale limitato a generici e non integrabili riferimenti ad allarmanti modalità della condotta e al rischio di dispersione patrimoniale. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che le doglianze deducevano non già violazioni di legge, ma vizi della motivazione volti a prospettare una (non consentita) lettura alternativa delle risultanze acquisite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza delle censure prospettate. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità della SANTINI, disposto dal G.i.p. e confermato dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, è finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei reati di indebita compensazione a lei ascritti in concorso ai capi 109), 142) e 148) della rubrica, ascritti alla SANTINI in concorso. Tali reati - secondo l'ipotesi accusatoria convalidata dai giudici della cautela - costituiscono una delle molteplici espressioni di un consolidato sistema fraudolento, facente capo a OLIVA Giuseppe e funzionale (attraverso l'utilizzo di società "cartiere", la creazione di documentazione falsa, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ecc.) alla creazione di fittizi crediti IVA e all'utilizzo degli stessi - previo accollo o cessione - in indebite compensazioni, coinvolgenti anche imprese interessate ed a tal fine appositamente individuate (cfr. pag. 4 segg. dell'ordinanza impugnata). Il contributo concorsuale della SANTINI, presupposto della misura cautelare reale, è stato individuato nel ruolo di consulente/intermediario delle indebite compensazioni, nonché di soggetto preposto alla gestione contabile e fiscale di alcune società cartiere (cfr. pag. 2).2.1. L'odierno ricorso non ha inteso contestare il fumus dei reati ascritti alla SANTINI (peraltro esposto in termini estremamente puntuali ed esaustivi alle pagg. 7 segg. dell'ordinanza impugnata), ma la configurabilità di un suo contributo consapevole alla realizzazione degli illeciti: essendosi ella limitata, nell'ottica ricostruttiva illustrata nel ricorso, a svolgere la propria professione di consulente fiscale. L'assunto è manifestamente infondato. Deve osservarsi, da un lato, che - dopo aver descritto i meccanismi fraudolenti produttivi dei crediti fittizi - il Tribunale ha valorizzato (pag. 13 dell'ordinanza) il fatto che la SANTINI si fosse occupata sia delle indebite compensazioni a favore di numerose imprese terze, realizzate grazie ai fittizi crediti IVA generati dalle società cartiere [OSCURATO:SOCIETA]. e I.GE. s.r.I., avendo in particolare curato la trasmissione dei modelli F24; sia anche della gestione contabile della "cartiera" [OSCURATO:SOCIETA], come dimostrato dal rinvenimento di una fattura emessa dalla ricorrente per l'attività svolta per conto della predetta società. D'altro lato, con riferimento alla consapevolezza del contributo della SANTINI all'attività illecita, il Tribunale ha richiamato alcune comunicazioni della ricorrente con OLIVA Giuseppe (ovvero con il soggetto un posizione apicale nel sodalizio di cui al capo 1, ideatore del sistema fraudolento), aventi ad oggetto la [OSCURATO:SOCIETA] ed altre società. In tali messaggi estrapolati da una chat tra i due, la SANTINI riconosce all'altro il ruolo di leader, ma si rivolge a lui con frasi quali "insieme dobbiamo costruire un impero...su me puoi contare sempre sono leale e fedele", ovvero "non dubitare mai di me...non parlo neanche sotto tortura" (cfr. pag. 14 dell'ordinanza impugnata). Appare superfluo sottolineare l'intrinseca rilevanza che deve essere attribuita, ai fini che qui interessano, a tali risultanze (ben difficilmente minimizzabili quali espressioni di una "fascinazione", come dedotto in ricorso), specie considerando i ridottissimi limiti in cui, in sede cautelare reale, può essere estesa l'indagine sull'elemento psicologico del reato (cfr. ad es. Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 01, secondo cui «in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga ictu ocull». 3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla residua censura. Il Tribunale ha motivato la propria valutazione circa la sussistenza del periculum in mora ravvisando un concreto rischio di dispersione patrimoniale, 3 avuto riguardo alla elevata spregiudicatezza palesata dalla ricorrente con la propria allarmante condotta: un rischio non superato da risultanze idonee a comprovare la capienza patrimoniale della SANTINI (risultanze neppure allegate dalla difesa). Trattasi di percorso argomentativo ampiamente idoneo a supportare la decisione impugnata. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so