CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 26961/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 56-624-bis e 707 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto è manifestamente infondata in quanto contrasta con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui non è ammissibile il tentativo in ordine al reato di furto d'uso, essendo obiettivamente esclusa la possibilità di restituzione, a causa del mancato impossessamento della cosa oggetto del reato. Invero, tale minore ipotesi del delitto di furto richiede, quanto all'elemento oggettivo, l'avvenuta restituzione che, a sua volta, presuppone l'avvenuto impossessamento della cosa sottratta (insieme con il susseguente uso, sia pure momentaneo); ne' alla restituzione può essere equiparata la semplice intenzione di restituire (Sez. 4, n. 4447 del 30/11/1988, dep. 1989, Rv. 180871: Conf mass n 159533 e ivi citate; Conf. mass n. 117700); - che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quale il ricorrente lamenta il giudizio di bilanciamento e e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, in presenza (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione e che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. h P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigliere es