CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 35378/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 19/09/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 settembre 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta ex artt. 337 (capo A) e 582 e 585 (capo B) cod. pen. dal Tribunale di Napoli a [OSCURATO:PERSONA], per essersi opposto, anche procurando loro lesioni, agli agenti della Polizia ferroviaria, che lo invitavano a scendere dal treno giunto a fine corsa, nei modi descritti nei capi di imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza, deducendo violazione di legge, perché il decreto di citazione in appello non è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orso, difensore di fiducia dell'imputato, ma al difensore di ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Si precisa che: la nomina dell'avvocato D'Orso come difensore di fiducia è avvenuta il 2 maggio 2023; lo stesso avvocato nello stesso giorno ha avanzato richiesta di revoca della misura cautelare e — essendo stata questa rigettata — richiesta di riesame (accolta) mentre, il 30 maggio 2023, ha presentato istanza di ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio. Si osserva che la qualità di difensore di fiducia in capo all'avvocato D'Orso era nota alla Sesta sezione penale della Corte di appello di Napoli, poiché la sua cancelleria ha notificato proprio all'avvocato D'Orso il decreto di ammissione al gratuito patrocino e l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, il decreto di citazione in appello, emesso il 13 luglio 2023, è stato notificato al difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], quando già risultava la nomina, avvenuta il 2 maggio 2023, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Orso come difensore di fiducia, il quale nello stesso giorno avanzò richiesta di revoca della misura cautelare e — essendo stata questa rigettata — la richiesta di riesame (accolta) e, successivamente, il 30 maggio 2023, ha presentato istanza di ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio. Inoltre, la qualità di difensore di fiducia dell'avvocato D'Orso era nota alla Sesta sezione penale della Corte di appello di Napoli, poiché la sua cancelleria ha notificato proprio all'avvocato D'Orso il decreto di ammissione al gratuito patrocino e l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare. 2. L'omessa notificazione dell'avviso per il giudizio d'appello) al difensore di fiducia dell'imputato determina nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, perchè l'imputato non può essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia, riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), CEDU (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199). Pertanto, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata affinché si proceda per il giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di