CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14744/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
speciale in calce alricorso per cassazione;– ricorrenti –ControAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCalabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 3590/05/2019,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16271/2020Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14744/2026Data pubblicazione 18/05/2026RILEVATO CHE- La CTP di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto dalla F.lliSantacroce s.s. e dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso dipagamento n. 0003247, emesso dall’Agenzia delle dogane e deimonopoli (ADM), riguardante il recupero dell’accisa sui prodottipetroliferi per gli anni dal 2008 al 2011;- secondo le contestazioni mosse dall’ADM, le società del cd. gruppoCamastra Petroli, titolari di licenza per l’esercizio di deposito fiscale diprodotti petroliferi, avevano organizzato un sistema fraudolentofinalizzato ad effettuare vendite cartolari di gasolio ad alcune società,tra cui la F.lli Santacroce s.s., dotate di requisiti per beneficiare delleagevolazioni, quali quelle previste per il gasolio ad uso “motopesca”(esente da accisa) o “agricolo” (con aliquota accisa e IVA agevolate) oagricolo per uso “sotto serra” (esente da accisa); detto gasolio, cheera in realtà carburante ordinario, veniva poi venduto a clienti finalinon aventi titolo a godere delle agevolazioni;- con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Calabria – sezionestaccata di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello proposto daicontribuenti, osservando, per quanto qui rileva, che:- l’avviso di pagamento impugnato traeva origine dal PVC del27.06.2013, regolarmente consegnato al legale rappresentante, FroioRosa, e all’amministratore giudiziario, [OSCURATO:PERSONA], sicché eraammissibile la motivazione per relationem dell’avviso di pagamentonel quale, peraltro, erano stati indicati tutti gli elementi giustificatividell’accertamento e trasfusa la verifica contabile;- la violazione degli obblighi relativi alla contabilità e di quellidichiarativi si evinceva dalla documentazione extracontabile, dallainfedele dichiarazione dei redditi per omessa dichiarazione dei ricavi eNumero registro generale 16271/2020Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14744/2026Data pubblicazione 18/05/2026per omessa dichiarazione di operazioni imponibili di acquisto, dovutaa violazioni in materia di accise su prodotti energetici;- non erano rilevanti le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 48 del 2010;- la società contribuente aveva partecipato alla realizzazione di unafrode ai danni dell’erario mediante la vendita simulata di prodottipetroliferi a soggetti che avevano diritto a riceverli ad accisaagevolata o esenti, ma che in realtà venivano consegnati ad altri nonaventi titolo;- i contribuenti impugnavano la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a sette motivi;- l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) resisteva concontroricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1 e 7 della l. n. 212 del 2000, in relazionedell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erratonel ritenere che il prodromico PVC, redatto al termine di una verificafiscale eseguita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fossestato notificato al legale rappresentante e all’amministratoregiudiziario della società contribuente, posto che [OSCURATO:PERSONA] e PipitoneSalvatore non erano mai stati, rispettivamente, legale rappresentantee amministratore giudiziario della F.lli Santacroce s.s., ma dellaCamastra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e in materiadi accise non è consentito ritenere legittimo l’atto impositivo cheriproduce il contenuto essenziale di quello prodromico;- il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;- esso è senz’altro inammissibile là dove si assume che il giudice diappello sia incorso in un travisamento del fatto (v., in particolare,pag. 51 del ricorso) che la società e per essa il legale rappresentantee i soci abbiano partecipato alla redazione e comunque abbiano avutoNumero registro generale 16271/2020Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14744/2026Data pubblicazione 18/05/2026copia del processo verbale di constatazione: in base al consolidatoorientamento di questa Corte, il travisamento del contenuto oggettivodella prova - che ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore difatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4,c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5,c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale(Cass., Sez. Un. n. 5792 del 2024);- quanto al profilo d’infondatezza, occorre premettere che, secondo ladisciplina introdotta dal c.d. Statuto del contribuente, rationetemporis applicabile, in tema di motivazione degli avvisi diaccertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atticitati nell'avviso (art. 7, l. n. 212 del 2000) va inteso in necessariacorrelazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, perl'Amministrazione finanziaria, sorreggono l'atto impositivo, secondoquanto dispone l'art. 3, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241,nel senso che il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cuicontenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non ildiritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvionell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove lamotivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia,pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, ilcontenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini dellamotivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto;Numero registro generale 16271/2020Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14744/2026Data pubblicazione 18/05/2026- pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, nonbasta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuticui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la provache almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportatanell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione(Cass. n. 28756 del 2020; Cass. n. 11866 del 2018; quanto, poi,all’applicabilità dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 in materia di acciseai fini della motivazione per relationem, vedi, da ultimo, Cass. n.33312 del 2024);- tanto premesso, a prescindere dalla menzione, che si assumeerronea, del legale rappresentante e dell’amministratore giudiziariodella società [OSCURATO:PERSONA], la CTR ha affermato che il PVC del27.06.2013 era stato consegnato alla società contribuente e tantotrova riscontro nelle precise indicazioni contenute nel controricorsocirca la notifica dello stralcio di detto PVC ai soggetti interessati, tracui la F.lli Santacroce, mediante raccomandata a/r n. 142576578-4del 9.07.2014, versata agli atti del giudizio di primo grado;- in ogni caso, la CTR ha precisato che nell’avviso di pagamento “sonostati indicati tutti gli elementi giustificativi dell’accertamento” e che“la verifica contabile di cui al PVC è stata trasfusa nell’avviso dipagamento”, essendo stato ampiamente garantito il diritto di difesadel soggetto destinatario dell’atto impositivo; circostanza, questa, cheha rilevanza dirimente e che spoglia di rilevanza il motivo in esame;- con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 7, comma 1, lett. a) del TUA, dell’art. 11 delle disposizionisulla legge in generale e dell’art. 1 della l. n. 689 del 1981, inrelazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non averela CTR considerato che la responsabilità solidale della societàcontribuente andava esclusa, in ossequio al principio di irretroattivitàdelle norme, per i fatti che si assumevano avvenuti in epoca anterioreNumero registro generale 16271/2020Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14744/2026Data pubblicazione 18/05/2026alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo le modifiche introdotte dal d.lgs. n.48 del 2010 entrate in vigore in tale data;- il motivo è infondato;- occorre premettere che l’accisa è un'imposta a formazioneprogressiva, dal momento che il presupposto impositivo sorge almomento della fabbricazione od importazione del prodotto, mentrel'esigibilità è posticipata all'atto di immissione in consumo delprodotto nel territorio dello Stato (cfr. Cass. n. 16026 del 2025);- nel caso in esame è d’altronde pacifico che, nonostante le vendite digasolio, accertate come cartolari, alla società ricorrente, il prodottosia stato poi consegnato ai clienti finali, non aventi titolo per fruiredelle agevolazioni; il che esclude l’applicabilità del principio di dirittofissato dal Tribunale dell’Unione europea, con la sentenza Gotek del 9luglio 2025, in causa T-534/24, che ha escluso l’esigibilità dell’accisasulla base di una cessione fittizia di prodotti sottoposti ad accisa efiguranti in fatture false, posto che, in quel caso le accise erano stateapplicate a causa della “contabilizzazione di operazioni commercialisulla base di fatture false, benché i prodotti energetici soggetti adaccisa non siano stati né messi in circolazione né ceduti” (punto 27);- è appena il caso poi di rimarcare la differenza della fattispecie inesame con il caso esaminato dalla CGUE nella sentenza del 2 giugno2016 (causa C-355/2014, Polihim-[OSCURATO:PERSONA]), in cui i giudici unionalihanno ritenuto non applicabile l’accisa all’acquirente intermedio,dichiarato dal depositario autorizzato quale destinatario dei prodottisottoposti ad accisa, in quanto il consumatore finale - al quale dettiprodotti erano stati rivenduti dall’acquirente intermedio, seppureconsegnati direttamente dal depositario autorizzato - presentava tuttii requisiti prescritti dal diritto nazionale per godere dell’esenzionedall’accisa (punti 61 e 62);Numero registro generale 16271/2020Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14744/2026Data pubblicazione 18/05/2026- diversamente da quanto accertato nell’odierna vicenda processuale,infatti, nel caso esaminato dalla Corte non era stato rilevato alcunintento fraudolento o abusivo nel beneficiare dell’esenzione dall’accisae il consumatore finale era in possesso dei requisiti per ottenere ilriconoscimento di detta esenzione;- la rilevanza della condizione di esigibilità nella struttura del tributocomporta, peraltro, che il novero dei soggetti obbligati al pagamentodell'accisa non necessariamente coincide con quello dei soggetti neicui confronti insorge l'obbligazione tributaria, perché ne realizzano ifatti generatori (Cass. n. 10684 del 2020);- l’art. 7, comma 1, lett. a) del TUA, come modificato dal d.lgs. n. 48del 2010, in attuazione della direttiva n. 2008/118/CE, stabilisce oraespressamente che l’accisa è corrisposta non solo dalla persona chene ha garantito il pagamento, ma anche, in solido, da qualsiasi altrosoggetto che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era aconoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza,della natura irregolare dello svincolo;- l’espressa previsione di una responsabilità solidale per lo svincoloirregolare del prodotto soggetto ad accisa, introdotta nel 2010, aseguito della citata modifica normativa che l’ha estesa anche ai casi diragionevole conoscibilità della natura irregolare dello svincolo, nonesclude, tuttavia, che in precedenza potessero rispondere di talepagamento anche altri soggetti, oltre al titolare del deposito fiscale eil garante del pagamento, posto che l’art. 2, commi 3 e 4, del TUA,nella versione ratione temporis vigente, prevedevano,rispettivamente, che “3. L'accisa è esigibile anche quando vieneaccertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previsteper poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione”,nonché che “4. È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare deldeposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, inNumero registro generale 16271/2020Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14744/2026Data pubblicazione 18/05/2026solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero ilsoggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilitàdell'imposta (enfasi aggiunta)”;- già in precedenza, d’altronde, con riguardo all’imposta difabbricazione, si era stabilito che dovesse rispondere “chiunquesottragga o concorra a sottrarre i prodotti petroliferi all’accertamentoe al pagamento dell’imposta”, in quanto l’Amministrazione finanziariapuò intimare il pagamento del tributo a qualunque autore della frodefiscale, quale soggetto passivo del rapporto tributario, e ciò aprescindere dal previo accertamento della sua responsabilità penale(ex multis, in tema di fraudolenta evasione dell’imposta difabbricazione sui prodotti petroliferi, Cass. 11145 del 2006 e n.13328 del 2009);- sul punto era intervenuta anche la Corte costituzionale (con lasentenza n. 219 del 1988), la quale aveva stabilito che l’obbligo dipagamento dell’imposta evasa ha il carattere di un tributo in sensoproprio, posto a carico di tutti i concorrenti nel reato di evasionefiscale, con il vincolo di solidarietà: vincolo della cui legittimitàcostituzionale la Corte non aveva dubitato, ravvisandone ilfondamento nel nesso di natura sostanziale che lega la condotta deiproduttori e importatori con quella dei concorrenti nei reati suindicati;- quella Corte aveva anche escluso l’estraneità dei concorrenti alrapporto tributario, posto che la soggezione agli obblighi fiscaliconcerne tutti coloro la cui posizione sia, comunque e a qualsiasititolo, sostanzialmente collegata col fatto generativo degli obblighimedesimi, compresi, quindi, i soggetti la cui condotta risulti diretta arendere materialmente possibile l'evasione dell'imposta.“Precisamente - ha chiarito la Corte costituzionale -, i soggettisuindicati sono considerati non soltanto correi nei reati di evasionefiscale, poiché partecipano al fatto illecito fornendo i mezziNumero registro generale 16271/2020Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14744/2026Data pubblicazione 18/05/2026materialmente necessari (depositi, occultamenti, trasporti clandestini,ecc.) alla sua consumazione, ma correlativamente sono soggettipassivi del rapporto tributario, turbando con la loro condotta laregolare attuazione della relativa disciplina”;- da ultimo, peraltro, la giurisprudenza penale ha sottolineato lafallacia dell’argomento che l’imputato del reato di cui all’art. 40,comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 non è il soggetto passivo diimposta (Cass. pen., n. 30436 del 2025, Amato, [OSCURATO:PERSONA],punto 4.9);- nella specie, il coinvolgimento della società contribuente nella frodeè stato accertato dalla CTR sulla base della documentazione versatain atti dall’Ufficio, desunta anche dalle risultanze delle indaginicondotte nel procedimento penale, da cui si evinceva la natura solocartolare delle vendite del gasolio “agevolato” e in relazione alle qualii contribuenti non hanno offerto idonea prova contraria;- posto che la frode ha determinato l’accertamento dell’insussistenzadelle “condizioni di consumo previste per poter beneficiare diun'aliquota ridotta o di una esenzione”, il coinvolgimento in essa dellasocietà ricorrente ha prodotto la conseguenza che nei suoi confronti sisono verificati “i presupposti per l'esigibilità dell'imposta”;- con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 6, comma 4,e 7, comma 1, lett. a) del TUA come successivamente modificati, inrelazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non averela CTR accertato se le società del cd. gruppo Camastra avesseroeffettivamente assunto l’obbligazione di versare l’accisa al momentodello svincolo, posto che, per sostenere una ipotesi di responsabilitàsolidale del soggetto che partecipa consapevolmente ad uno svincoloirregolare, è necessario accertare prima la responsabilità dellapersona fisica o giuridica con la quale concorre il soggetto estraneo;Numero registro generale 16271/2020Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14744/2026Data pubblicazione 18/05/2026- con il quarto motivo si deduce, in relazione dell’art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7della l. n. 212 del 2000, per la mancata indicazione nella motivazionedell’atto impugnato degli elementi giustificativi della pretesatributaria, e dell’art. 7, comma 1, del TUA, per il travisamento dellaprova, in quanto alcune informazioni probatorie contenute nellasentenza impugnata risultano contraddette dal PVC, dato che i fattimateriali che comproverebbero la responsabilità dei contribuentirisalgono all’anno 2009 e, quindi, ad un’epoca antecedente all’entratain vigore della modifica normativa che sanziona la condotta ascritta,non essendovi alcun riscontro di condotte successive;- entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente perconnessione, sono inammissibili perché diretti, in realtà, ad ottenereuna nuova valutazione dei fatti e del compendio probatorio, avendo ilgiudice di appello confermato che la “sofisticata frode” ai dannidell’erario, organizzata dal gruppo Camastra con la complicità dellesocietà acquirenti del gasolio, tra cui la F.lli Santacroce s.s., si basavasull’utilizzo di falsi documenti, finalizzati ad immettere soloformalmente in consumo un prodotto petrolifero ad accisa agevolatao esente, che non veniva quasi mai consegnato agli intestatari delladocumentazione accompagnatoria e fiscale, ma venduto a soggettinon aventi titolo ad un prezzo conveniente. A fronte di dati, ritenutidal giudice di appello “incontrovertibili”, che dimostravano lasussistenza di un sistema di evasione di imposta a cui avevanopartecipato i contribuenti, questi ultimi non avevano fornito alcunaidonea prova contraria;- vanno poi ribadite, quanto al profilo di censura concernente ilpreteso travisamento dei fatti (cfr. pag. 93 del ricorso), leconsiderazioni già svolte in relazione al primo motivo;Numero registro generale 16271/2020Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14744/2026Data pubblicazione 18/05/2026- con il quinto motivo si deduce, in relazione dell’art. 360, comma 1,n. 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., per avere la CTR immotivatamente disatteso la richiesta diconsiderare la perizia tecnica di parte allegata all’atto di appello deicontribuenti e per non essersi pronunciata sull’istanza di disporre unaconsulenza tecnica d’ufficio al fine di dimostrare la compatibilità deiquantitativi di gasolio acquistati con l’attività esercitata daicontribuenti;- il motivo è inammissibile per mancanza di decisività del fattoasseritamente non valutato;- a fronte dell’accertamento contenuto in sentenza, difatti, secondocui “Dalla documentazione in atti è del tutto evidente che la societàha perpetrato una sofisticata frode ai danni dell’Erario, derivante dallacommercializzazione di prodotti petroliferi agevolati illecitamentedistratti ad usi maggiormente tassati”, compiuta “utilizzando falsedocumentazioni nei confronti di operatori economici, destinatari diagevolazione sul pagamento delle accise, che era servita adimmettere in consumo solo formalmente un prodotto petrolifero adaccisa agevolata o addirittura esente, che non era stato, però, quasimai consegnato agli intestatari della documentazioneaccompagnatoria e fiscale, bensì venduto a soggetti non aventi titoload un prezzo conveniente”, la circostanza che sarebbe smentita dallaperizia di parte, ossia l’”incongruenza tra gli acquisti e il fabbisognoenergetico dell’azienda risultante dai dati relativi alle fatturazioni“(come si legge a pag. 105 del ricorso) risulta irrilevante, perchéinidonea a escludere l’omessa consegna “agli intestatari delladocumentazione accompagnatoria e fiscale”;- inammissibile è poi il profilo del motivo concernente la mancanza dimotivazione del rigetto implicito della richiesta di disporre consulenzatecnica d’ufficio, posto che, avendo il giudice d’appello stabilito cheNumero registro generale 16271/2020Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14744/2026Data pubblicazione 18/05/2026non fosse stata offerta “alcuna prova documentale idonea esignificativa a contrastare la pretesa erariale”, trova applicazionel’indirizzo di questa Corte in base al qualela consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in sensoproprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione dielementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino dispecifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indaginenon può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire laprova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualorala parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprieallegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagineesplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (intermini, da ultimo, Cass. n. 8498 del 2025);- con il sesto motivo si denuncia, in relazione dell’art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112c.p.c. e 7, comma 1, lett. a) del TUA, nella formulazione introdottadall’art. 1, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 48 del 2010, per non averela CTR rilevato la mancanza di circostanze idonee a dimostrare laconsapevolezza della contribuente della pregressa azione di svincoloillecito della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della sua volontariaadesione all’illecito ipotizzato;- il motivo è inammissibile, posto che anche in questo caso si mira adottenere, sotto l’apparente censura della violazione di legge, unanuova valutazione delle risultanze processuali, contrapponendoall’apprezzamento operato dal giudice di merito quello ritenuto piùcorretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che nonpossono essere scrutinati in sede di legittimità;- con il settimo motivo si deduce, in relazione dell’art. 360, comma 1,n. 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112c.p.c. e 15 del TUA, per non avere la CTR rilevato che per le annualitàNumero registro generale 16271/2020Numero sezionale 1724/2026Numero di raccolta generale 14744/2026Data pubblicazione 18/05/20262008 e 2009 era decorso il termine di prescrizione all’atto diemissione dell’avviso di pagamento;- il motivo è inammissibile per le ragioni già indicate con riferimentoal quinto motivo;- il motivo è in ogni caso infondato, posto che il termine diprescrizione decorre dalla scoperta dell’illecito (cfr. Cortecostituzionale n. 200 del 2021), che nel caso di specie era emersa aseguito delle verifiche effettuate nel 2010, mentre l’avviso diaccertamento è stato notificato nel 2015;- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 23.000,00,oltre alle spese prenotate a debito;dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]