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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12588/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2015 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33881/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace t di Perugia del 22.9.15 con cui era stato condannato per i reati di ingiuria e minaccia, appello che è stato dichiarato inammissibile, con trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 586 co. 5 cod. proc. pen.; Considerato che l'ipotesi di cui all'art. 594 cod. pen. non è più prevista dalla legge come reato, ai sensi del D.Igs. 15 gennaio 2016 n. 7; Considerato che il trattamento sanzionatorio è stato determinato, dal Giudice di merito, senza distinzione tra i due reati, il che imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice a quo per la rideterminazione della pena, coinvolgendo anche quella inflitta per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. incidendo, quindi, sul capo della decisione che lo riguarda; tanto, tuttavia, impone di prendere atto che, il primo ottobre 2021, è maturato il termine prescrizionale per tale reato e che, non sussistendo elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va pronunziato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche per il reato ex art. 612 cod. pen.; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al fatto di ingiuria perché non è previsto dalla legge come reato.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 612 c.p. perché estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2015 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33881/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace t di Perugia del 22.9.15 con cui era stato condannato per i reati di ingiuria e minaccia, appello che è stato dichiarato inammissibile, con trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 586 co. 5 cod. proc. pen.; Considerato che l'ipotesi di cui all'art. 594 cod. pen. non è più prevista dalla legge come reato, ai sensi del D.Igs. 15 gennaio 2016 n. 7; Considerato che il trattamento sanzionatorio è stato determinato, dal Giudice di merito, senza distinzione tra i due reati, il che imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice a quo per la rideterminazione della pena, coinvolgendo anche quella inflitta per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. incidendo, quindi, sul capo della decisione che lo riguarda; tanto, tuttavia, impone di prendere atto che, il primo ottobre 2021, è maturato il termine prescrizionale per tale reato e che, non sussistendo elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va pronunziato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche per il reato ex art. 612 cod. pen.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al fatto di ingiuria perché non è previsto dalla legge come reato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 612 c.p. perché estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12588/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris