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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 25823/2024

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso(iscritto al n. 11844 /20 2 2 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA],nata a d Asti il 27 marzo 1962 ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA]. 17 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 62C67 A479I ) , in proprio e quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il 24 settembre 1947 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 47P24 A479A) e residente in Perth (Australia), 28 Duncraig, [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura rilasciata mediante rogito del 20 aprile 2004, per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] diAsti, repertorio n. 126969, raccolta n. 11119, elettivamente domiciliat a in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 18 , presso lo studio Grez e Associati,unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Genova che la rappresenta e difende giusta procur a special e allegat a al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizz o p.e.c. del difensore: “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il 28 luglio 1956 ed ivi domiciliato, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 31 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 56L28 A479F), [OSCURATO:PERSONA],nato ad Asti il 17 luglio 1955 ed ivi domiciliato, al [OSCURATO:PERSONA] n. 291 ([OSCURATO:PERSONA] : [OSCURATO:PERSONA] 55L17 A479 Q) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 agosto 1960 e domiciliato in Asti, al Corso n. 11844/2022R.G.

Cron.

Rep.

C.C.6/6/2024 Opposizione a decreto di liquidazione compensi C.T.U..Dante n. 68 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 60M31 D969F)e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 56M23 A479W ) , domiciliato in Asti, alla Via XX Settembre n. 82; -intimati - nonché [OSCURATO:PERSONA], nata ad Asti il 28 aprile 1974([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 74D68 A479O), elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , unitamente ai propri difensoriavv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Asti, chela rappresentano e difend ono , rispettivamente giusta procura speciale in calce al controricorso e al la comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore [OSCURATO:PERSONA] (indirizzi p.e.c. dei difensori : “ [OSCURATO:EMAIL] ” e “[OSCURATO:EMAIL]”; indirizzo p.e.c. del domiciliatario: “[OSCURATO:EMAIL]”) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l’ordinanza del Tribunale di Asti , pronunciata ne l giudizi o civileiscritto a l n. 1 066 /20 21 R.G., pubblicat a il 3 novembre 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ; lettele memori e illustrativ e depositat e nell’interesse de lla ricorrent e e della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; lette l e not e scritt e depositate d a l P.G. , nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’ordinanza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Asti ha dichiarato inammissibili le opposizioni presentate da [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima sia in proprio che quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], ex art.15 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso la sentenza con la quale il medesimo Tribunale aveva liquidato, ai nominati C C. T T. U U. ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , l’importo di €. 56.697,07 (euro cinquantaseimilaseicentonovantasette/07) in favore dei primi tre, e di €. 10.200,00 (euro diecimiladuecento/00), in favore di PuntoniRoberto.

La suddetta pronuncia si fonda sul fatto che nella specie il giudice, anziché emettere previamente (o anche contestualmente) un separato decreto di liquidazione (ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002), ha provveduto con la sentenza che ha definito il giudizio, atto idoneo a contenere statuizioni come quella in esame per la quale è prevista l’adozione di apposito decreto.

Da ciò conseguirebbeche anche tali parti di decisione devono essere impugnate secondo le regole che disciplinano l’impugnazione della sentenza; diversamente , si ammetterebbe che un giudice diverso da quello naturale (la Corte d’Appello) possa incidere sul dispositivo della sentenza. 2.- A vverso il menzionato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA]. 3.- La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha aderito al ricorso per cassazione ed ha proposto ricorso incidentale badato sui medesimi motivi di quello principale. 4.-Sono rimasti intimati i [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.- R icorrente e controricorrente (con ricorso incidentale) hanno depositato memorieillustrative, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. 6.-Il P.G., nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato note scritte,chiedendo l’accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo , la ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, degli artt. 168e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 , nonchédegli artt. 702-bis e 702 - ter c.p.c. , per avere il Tribunale affermato che le parti, per impugnare la liquidazione dei compensi in favore dei [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio, avrebbero dovuto utilizzare il giudizio di appello.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, degli artt. 168e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 702-bise 702 - ter c.p.c. , per non avere il giudice di merito, in violazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ritenuto che la natura di decreto della parte di sentenza con la quale erano stati liquidati i compensi in esame imponesse di individuare quale rimedio impugnatorio quello di cui alle norme indicate.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, degli artt. 168e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 702-bise 702 - ter c.p.c. , in relazione al principio di economia processuale, ex art. 111 Cost., per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l’opposizione proposta, così negando il diritto delle parti di censurare la liquidazione dei compensi ai [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio,con lo specifico e rapido strumento dell’opposizione.

In particolare, a sostegno delle censure prospettate, la ricorrente principaleevidenzia il principio, già affermato da questa Corte regolatrice e secondo cui «La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quantoadottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l'ipotesi contemplata dall’art. 113 del d.P.R. citato.» (Cass., Sez. 2, sentenza n. 29228 del 6 dicembre 2017, Rv.646597-01).

Tale principio, del resto, è stato richiamato anche dal P.G. che, ne lle note scritte depositate in modalità telematica, ha menzionato Cass., Sez. 1, ordinanza n. 16117 del 28luglio 2020, Rv. 658601 - 01 , secondo cui « Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Nella specie, la S.C. hadichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la revoca dell'ammissione, proposto unitamente all'impugnazione della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria).». 2.- Orbene, osserva questo Collegio come i suddetti precedenti risultino avere ad oggetto non già l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari, bensìquella avverso il differente provvedimento d i revoca dell’ ammissione al beneficio rappresentato dal patrocinio a spese dello Stato, soggetto al medesimo regime impugnatorio previsto dall’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.

Non vi sono, peraltro, precedenti specifici aventi ad oggetto l’autonomia del regime impugnatorio previsto, ex art. 170 T.U.S.G., con riguardo ai provvedimenti - come quello impugnato mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità - di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato (art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002).

Pertanto, poiché l’applicazione del principio sopra enucleato anche all’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari del magistratointegra senz’altro questione di diritto avente particolare rilevanza nomofilattica, questo Collegio reputa opportuno che la causa, in base al disposto dell’art. 375 c.p.c., venga rinviata a nuovo ruolo,ai fini della trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rinvia la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso(iscritto al n. 11844 /20 2 2 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA],nata a d Asti il 27 marzo 1962 ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA]. 17 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 62C67 A479I ) , in proprio e quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il 24 settembre 1947 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 47P24 A479A) e residente in Perth (Australia), 28 Duncraig, [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura rilasciata mediante rogito del 20 aprile 2004, per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] diAsti, repertorio n. 126969, raccolta n. 11119, elettivamente domiciliat a in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 18 , presso lo studio Grez e Associati,unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Genova che la rappresenta e difende giusta procur a special e allegat a al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizz o p.e.c. del difensore: “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nato ad Asti il 28 luglio 1956 ed ivi domiciliato, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 31 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 56L28 A479F), [OSCURATO:PERSONA],nato ad Asti il 17 luglio 1955 ed ivi domiciliato, al [OSCURATO:PERSONA] n. 291 ([OSCURATO:PERSONA] : [OSCURATO:PERSONA] 55L17 A479 Q) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 agosto 1960 e domiciliato in Asti, al Corso n. 11844/2022R.G. Cron. Rep. C.C.6/6/2024 Opposizione a decreto di liquidazione compensi C.T.U..Dante n. 68 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 60M31 D969F)e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 56M23 A479W ) , domiciliato in Asti, alla Via XX Settembre n. 82; -intimati - nonché [OSCURATO:PERSONA], nata ad Asti il 28 aprile 1974([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 74D68 A479O), elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , unitamente ai propri difensoriavv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Asti, chela rappresentano e difend ono , rispettivamente giusta procura speciale in calce al controricorso e al la comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore [OSCURATO:PERSONA] (indirizzi p.e.c. dei difensori : “ [OSCURATO:EMAIL] ” e “[OSCURATO:EMAIL]”; indirizzo p.e.c. del domiciliatario: “[OSCURATO:EMAIL]”) -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l’ordinanza del Tribunale di Asti , pronunciata ne l giudizi o civileiscritto a l n. 1 066 /20 21 R.G., pubblicat a il 3 novembre 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ; lettele memori e illustrativ e depositat e nell’interesse de lla ricorrent e e della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; lette l e not e scritt e depositate d a l P.G. , nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’ordinanza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Asti ha dichiarato inammissibili le opposizioni presentate da [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima sia in proprio che quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], ex art.15 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso la sentenza con la quale il medesimo Tribunale aveva liquidato, ai nominati C C. T T. U U. ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , l’importo di €. 56.697,07 (euro cinquantaseimilaseicentonovantasette/07) in favore dei primi tre, e di €. 10.200,00 (euro diecimiladuecento/00), in favore di PuntoniRoberto. La suddetta pronuncia si fonda sul fatto che nella specie il giudice, anziché emettere previamente (o anche contestualmente) un separato decreto di liquidazione (ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002), ha provveduto con la sentenza che ha definito il giudizio, atto idoneo a contenere statuizioni come quella in esame per la quale è prevista l’adozione di apposito decreto. Da ciò conseguirebbeche anche tali parti di decisione devono essere impugnate secondo le regole che disciplinano l’impugnazione della sentenza; diversamente , si ammetterebbe che un giudice diverso da quello naturale (la Corte d’Appello) possa incidere sul dispositivo della sentenza. 2.- A vverso il menzionato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA]. 3.- La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha aderito al ricorso per cassazione ed ha proposto ricorso incidentale badato sui medesimi motivi di quello principale. 4.-Sono rimasti intimati i [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.- R icorrente e controricorrente (con ricorso incidentale) hanno depositato memorieillustrative, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. 6.-Il P.G., nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato note scritte,chiedendo l’accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo , la ricorrent e denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, degli artt. 168e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 , nonchédegli artt. 702-bis e 702 - ter c.p.c. , per avere il Tribunale affermato che le parti, per impugnare la liquidazione dei compensi in favore dei [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio, avrebbero dovuto utilizzare il giudizio di appello. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, degli artt. 168e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 702-bise 702 - ter c.p.c. , per non avere il giudice di merito, in violazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ritenuto che la natura di decreto della parte di sentenza con la quale erano stati liquidati i compensi in esame imponesse di individuare quale rimedio impugnatorio quello di cui alle norme indicate. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, degli artt. 168e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 702-bise 702 - ter c.p.c. , in relazione al principio di economia processuale, ex art. 111 Cost., per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l’opposizione proposta, così negando il diritto delle parti di censurare la liquidazione dei compensi ai [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio,con lo specifico e rapido strumento dell’opposizione. In particolare, a sostegno delle censure prospettate, la ricorrente principaleevidenzia il principio, già affermato da questa Corte regolatrice e secondo cui «La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quantoadottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l'ipotesi contemplata dall’art. 113 del d.P.R. citato.» (Cass., Sez. 2, sentenza n. 29228 del 6 dicembre 2017, Rv.646597-01). Tale principio, del resto, è stato richiamato anche dal P.G. che, ne lle note scritte depositate in modalità telematica, ha menzionato Cass., Sez. 1, ordinanza n. 16117 del 28luglio 2020, Rv. 658601 - 01 , secondo cui « Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (Nella specie, la S.C. hadichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la revoca dell'ammissione, proposto unitamente all'impugnazione della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria).». 2.- Orbene, osserva questo Collegio come i suddetti precedenti risultino avere ad oggetto non già l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari, bensìquella avverso il differente provvedimento d i revoca dell’ ammissione al beneficio rappresentato dal patrocinio a spese dello Stato, soggetto al medesimo regime impugnatorio previsto dall’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. Non vi sono, peraltro, precedenti specifici aventi ad oggetto l’autonomia del regime impugnatorio previsto, ex art. 170 T.U.S.G., con riguardo ai provvedimenti - come quello impugnato mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità - di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato (art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002). Pertanto, poiché l’applicazione del principio sopra enucleato anche all’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari del magistratointegra senz’altro questione di diritto avente particolare rilevanza nomofilattica, questo Collegio reputa opportuno che la causa, in base al disposto dell’art. 375 c.p.c., venga rinviata a nuovo ruolo,ai fini della trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia la
Decreto Cassazione n. 25823/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris