CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 13 gennaio 2026,confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stati ritenuti responsabili del reato di truffa; avverso la sentenza proponericorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:1.1 violazione di legge in tema di prescrizione e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 157 e 159 cod. pen.: la sentenza impugnata non avevaindividuato con precisione il titolo normativo della sospensione, il periodo esattodella stessa, l’incidenza di tale periodo sul computo finale del termineprescrizionale e le cause di sospensione;1.2 vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità delricorrente quale concorrente nel reato di truffa: la Corte di appello aveva desuntoil concorso nel reato essenzialmente dal dato oggettivo della titolarità delconto/carta su cui erano confluite le somme di denaro, senza spiegare in che modotale mero dato formale integrasse un contributo causale giuridicamente rilevantealla realizzazione dell’altrui condotta decettiva, chiarire il dolo specifico di truffa incapo al ricorrente e confrontarsi puntualmente con le deduzioni difensive cheprospettavano un ruolo meramente formale o marginale, privo di consapevolecondivisione del programma criminoso e distinto dalla fase del raggiro vero eproprio;1.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causadi non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche: la Corte diappello non aveva proceduto ad una valutazione individualizzata della posizione diprecedenti, condotta processuale, grado di offensività concreta del fatto ascrivibileal solo ricorrente);1.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 Relativamente alla prescrizione, la Corte di appello ha osservato che,essendo stato il reato commesso il 18 marzo 2018, trova applicazione la legge“Orlando” (legge n. 103/2017), per cui all’ordinario termine di prescrizione devonoessere aggiunti 18 mesi, con la conseguenza che il termine di prescrizione non èancora decorso; il motivo di ricorso avrebbe dovuto contestare in maniera specificatale motivazione, per cui è inammissibile attesa la sua genericità; infatti, si deveribadire che “è inammissibile, perché carente del requisito della specificità deimotivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo "ex officio" da partedel giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non forniscacompiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla lucedella stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge. (In motivazione, laCorte ha evidenziato che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fattonaturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e difatto, onde il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico delrelativo termine sul calendario” (Sez.2, n. 35791 del 29/05/2019, Rv. 277495);peraltro, si deve rilevare come vi siano stati 336 giorni di sospensione dellaprescrizione, con la conseguenza che il termine di prescrizione non sarebbedecorso neppure non applicando la suddetta normativa.1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, posto che laCorte di appello ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] sono i beneficiaridell’accredito delle somme versate dalla persona offesa; sul punto, il ricorsopropone una diversa valutazione delle risultanze processuali, operazione nonconsentita nella presente sede: con riferimento alle censure proposte, se ne deverilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone,peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, nonconsentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe allaCassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità,quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice dimerito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n.10289).1.3 Quanto alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ed allaconcessione delle attenuanti generiche, la motivazione della Corte di appello ècontenuta nelle pagine da 9 a 11 della sentenza impugnata e, essendo esente daprofili di illogicità, è insindacabile in cassazione1.4 Infine, il trattamento sanzionatorio è stato contenuto nel minimoedittale; si deve ribadire che nel caso in cui venga irrogata una pena pari oprossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchéè sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sonoimpliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243);2 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen;, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, laparte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spesedel procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende dellasomma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]