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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 gennaio 1976

Cassazione n. 19189/2026

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a da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/10/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'istanza di rimessione del processo alla Corte di Assise di appello di Uvlessina, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., deve contenere la prova della notifica alle altre parti — tre la quali vi è il pubblico ministero - come prescritto, a pena di inammissibilità della relativa richiesta, dalli art. 46, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato che l'istanza non risulta corredata dalla notifica al Pubblico ministero; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/10/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'istanza di rimessione del processo alla Corte di Assise di appello di Uvlessina, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., deve contenere la prova della notifica alle altre parti — tre la quali vi è il pubblico ministero - come prescritto, a pena di inammissibilità della relativa richiesta, dalli art. 46, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato che l'istanza non risulta corredata dalla notifica al Pubblico ministero; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19189/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris