CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in cassazione avverso la predetta pronuncia. Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Rilevato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati, essendo stata irrogata al [OSCURATO:PERSONA] esattamente la stessa pena concordata tra le parti e dovendo considerarsi il riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado un mero refuso della sentenza ex art. 599 bis cod. proc pen., come emerge dalla parte iniziale del provvedimento in cui, nel riportare il calcolo della pena, non se ne fa alcun cenno. Del resto in tema di "patteggiamento di appello", è irrilevante l'eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorché, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo (Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021, dep. 2022, Aiosa, Rv. 282530: in applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso con cui l'imputato si doleva della diversa misura dell'aumento di pena determinato in sentenza per la continuazione, nonostante la pena finale fosse conforme a quella oggetto di accordo). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novemb