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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13305/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto - che il motivo di ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile poiché la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è stata esclusa avendo riguardo alla pretesa dell'imputato di considerare il prezzo di mercato del ferro vecchio, laddove correttamente è stato valorizzato dalla Corte d'appello il valore del bene all'interno del contesto produttivo, ancorché, in quello specifico momento, allo stato potenziale, alla luce del vincolo fallimentare gravante sul compendio aziendale; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re,estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA])-LEPIA - 7 AR. 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto - che il motivo di ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile poiché la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è stata esclusa avendo riguardo alla pretesa dell'imputato di considerare il prezzo di mercato del ferro vecchio, laddove correttamente è stato valorizzato dalla Corte d'appello il valore del bene all'interno del contesto produttivo, ancorché, in quello specifico momento, allo stato potenziale, alla luce del vincolo fallimentare gravante sul compendio aziendale; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re,estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA])-LEPIA - 7 AR. 2022
Sentenza Cassazione n. 13305/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris