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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07675/2026

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C.C. 25-3-2026ORDINANZAsul ricorso n. 23065/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Tedoldi-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1031/2024 della Corte d’appello di Genova,depositata il 23-7-2024,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] ha citato avanti il Tribunale di Genova il [OSCURATO:PERSONA], rivendicando la proprietà di porzione di terrenocensita al catasto fabbricati del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al foglio 18,particella 1847 sub 1 di mq. 98 e sub 2 di mq. 19; ha affermato chetale area aveva sempre fatto parte di un più ampio appezzamento,censito al foglio 18 particella 761, del quale egli era comproprietarioper un terzo, per un terzo era comproprietario [OSCURATO:PERSONA] e per unNumero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026terzo [OSCURATO:PERSONA], in forza di successione ereditaria; insubordine ha chiesto l’accertamento dell’acquisto della proprietà perusucapione della quota di un terzo di sua pertinenza, in viaulteriormente subordinata a favore di tutti i comproprietari e inulteriore subordine a suo favore per l’intero.Si è costituito il Comune di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo, tra l’altro,che il bene era demaniale e formulando da ultimo eccezione diusucapione del diritto di proprietà.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 1359/2022 pubblicata il25-5-2022 ha rigettato tutte le domande, condannando l’attore allarifusione delle spese di lite; ha affermato che dall’atto notarile [OSCURATO:DATA_NASCITA], concluso tra [OSCURATO:PERSONA], dante causa dell’attore e l’ENEL,risultava che il terreno in questione non era compreso tra le proprietàdi [OSCURATO:PERSONA], per cui lo stesso Perazzo non poteva averlo trasferitomortis causa; ha dichiarato che l’area era interessata dal transitostradale e il carattere pubblico della strada impediva l’accoglimentodella domanda di usucapione ex art. 828 cod. civ.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che la Corte d’appello haintegralmente rigettato con sentenza n. 1031/2024 pubblicata il 23-7-2024.La sentenza ha accertato in fatto che le porzioni immobiliaricontese erano sottostanti alla strada pubblica via [OSCURATO:PERSONA], costruitain sopraelevazione tra il 1984 e il 1989 sul suo originario tracciato,esistente quanto meno dalla metà degli anni sessanta; quindi hadichiarato che, pure ritenuta provata in capo all’appellante lacomproprietà del terreno, poteva ritenersi maturato a favore delComune l’acquisto dell’area adibita a strada per usucapione, oggetto dispecifica eccezione; ha elencato i segni della natura pubblicistica deltratto viario, ha escluso la sdemanializzazione tacita dell’area in quantoil Comune non aveva mai abdicato alla volontà di appartenenza delNumero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026bene prima della sdemanializzazione eseguita con delibera n. 30 del23-2-2017; ha aggiunto che era infondata anche la domandasubordinata di usucapione, essendo la natura demaniale dell’areaostativa ex art. 828 cod. civ. all’acquisto per usucapione in capoall’appellante e non essendo comunque emerso neppure il possessocontinuo, pacifico, esclusivo e ventennale.2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 25-3-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc.civ. per violazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., il ricorrenteevidenzia che aveva rivendicato la comproprietà del terreno,dichiarando che ne erano comproprietari [OSCURATO:PERSONA] e MartinaMonica Vidali e che il Comune aveva eccepito la demanialità dellastrada, con eccezione riproposta in appello e accolta dalla Corteterritoriale; sostiene che il giudizio dovesse svolgersi anche neiconfronti dei comproprietari, sussistendo ipotesi di litisconsorzionecessario e che, in mancanza, la sentenza sia nulla e si imponga larimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ.1.1.Il motivo è infondato.Il ricorrente chiede che la Corte dia continuità all’indirizzo secondoil quale, quando la domanda di rivendica di un bene è proposta da unoo più soggetti, che assumono di esserne comproprietari, la necessitàdell’integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento delconvenuto.

Se il convenuto si limiti a negare il diritto di comproprietàNumero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026dell’attore, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, nonessendo in discussione la comunione del bene; il singolo comunista puòagire da solo in quanto il suo diritto, sia pure entro i confini segnatidalla concorrenza degli altri partecipanti, investe la cosa oggetto deldiritto nella sua interezza e non soltanto una frazione di essa, sicché,provata la qualità di comproprietario dell’attore, il convenutopossessore nell’azione di rivendica è tenuto al rilascio della cosa.Invece, nel caso in cui il convenuto non si limiti a negare la situazionesoggettiva di comproprietario dell’attore, ma eccepisca di essere ilproprietario esclusivo e perciò opponga una situazione soggettiva chevenga a confliggere unitariamente con quella dedotta dall’attore e daicomproprietari assenti, la controversia ha come oggetto la comunionedel bene, cioè l’esistenza del rapporto unico plurisoggettivo; in talecaso sussiste litisconsorzio necessario e la controversia deve svolgersinei confronti di tutti i soggetti dei quali si prospetta la contitolarità,affinché la sentenza possa conseguire un risultato utile, che nonpotrebbe avere in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni,non essendo a loro opponibile (Cass. Sez. 2 4-10-2018 n. 24234, Cass.Sez. 2 11-4-2002 n. 5190, Cass. Sez. 2 28-11-1996 n. 10609, Cass.Sez. 2 19-10-1994 n. 8531, Cass. Sez. 2 28-10-1991 n. 11466, Cass.Sez. 2 5-12-1987 n. 9043).Diversamente, il controricorrente sostiene che l’indirizzorichiamato dal ricorrente sia superato a fronte della pronuncia di Cass.Sez.

U 13-11-2013 n. 25454 che, pronunciando in tema di condominiodi edifici, ha statuito che non occorre integrare il contraddittorio neiconfronti degli altri condomini qualora il convenuto eccepisca laproprietà esclusiva senza formulare una apposita domandariconvenzionale e quindi senza mettere in discussione, con finalità diampliare il tema del decidere e ottenere una pronuncia avente efficaciadi giudicato, la comproprietà degli altri soggetti.

In effetti, Cass. Sez.Numero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026U n. 25454/2013 ha risolto in tal senso il contrasto esistente tra i duediversi indirizzi preesistenti, abbandonando l’indirizzo di cui eranoespressione i precedenti sopra citati e sui quali si fonda il motivo diricorso; ciò, senza che la massima di Cass. n. 24234/2018 purerichiamata dal ricorrente e all’apparenza di conferma del diversoindirizzo possa essere letta in tal senso, in quanto il precedente hapronunciato non solo nella particolare ipotesi di opposizione di terzo exart. 404 cod. proc. civ., ma anche in fattispecie nella quale era ladomanda dello stesso attore -di accertamento dell’acquisto perusucapione- a comportare il litisconsorzio necessario.Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite con la sentenza n.25454/2013, l’eccezione riconvenzionale di proprietà esclusivasollevata dal convenuto non dà corpo a una ipotesi di litisconsorzionecessario dei restanti comproprietari, come si verificherebbe, invece,nel caso in cui il convenuto avesse proposto una domandariconvenzionale diretta a conseguire la proprietà esclusiva del bene,con effetti di giudicato estesi a tutti i comproprietari; ciò in quanto ilconvenuto oppone il proprio diritto al solo fine di fare respingere lapretesa altrui, con accertamento domandato solo incidenter tantum,per paralizzare la pretesa avversaria.

Come evidenziato dalle SezioniUnite, vista dal lato del convenuto la partecipazione al giudizio deglialtri soggetti non è necessaria, perché egli resta soddisfatto dal rigettodella pretesa attorea, che implica il mantenimento della sua situazionefavorevole di possesso del bene, contro la quale l’attore si era attivato;non è necessario, per ottenere questo già rilevante risultato, ottenereun titolo giudiziale opponibile ai comproprietari.

Anche dal punto divista dell’attore l’integrazione del contraddittorio non è necessaria,perché egli mira solo a far valere la propria posizione di comproprietarioe non mira a fare accertare la comproprietà dei soggetti non partecipial giudizio.

Quindi, la pronuncia non può essere tacciata di inutilità:Numero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026qualora risulti vincitore l’attore, otterrà il riconoscimento della propriacondizione di comproprietario e qualora risulti vincitore il convenuto, lostesso resta esposto ad analoghe iniziative dei comproprietari, ma hacomunque conseguito l’effetto utile di respingere la pretesa delsoggetto più determinato a rivendicare il bene, senza stimolare unaccertamento in confronto di soggetti allo stato disinteressati, e perciòaccertamento -almeno allo stato- del tutto superfluo.1.1.1.Del resto, neppure il ricorrente propone il motivo di ricorsolamentando la violazione dell’integrità del contraddittorio riferito allasua domanda di usucapione, rigettata in primo e in secondo grado, enon avrebbe potuto farlo per difetto di interesse (Cass. Sez. 2 14-3-2024 n. 6815, Cass. Sez. 2 13-7-2023 n. 20091, Cass. Sez. 2 26-9-2019 n. 24071); quindi, non si pone altra questione relativa all’integritàdel contraddittorio.2.Con il secondo motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc.civ., il ricorrente sostiene la violazione e falsa applicazione del principiodel “minimo mezzo”, espresso dall’art. 1065 cod. civ., anche inrelazione ai principi di ragionevolezza, proporzionalità, correttezza,leale collaborazione e buona fede di cui agli artt. 2, 3, 97 Cost. e 1co.2-bis legge 241/1990; rileva che, a seguito della sopraelevazionedella strada, la servitù di pubblico passaggio si è trasferita dal mappale761 di comproprietà indivisa Perazzo, Salerno e Vidali al sovrasuolo,cioè sul viadotto, liberando gli spazi sottostanti, tornati nelladisponibilità dei comproprietari.

Il medesimo motivo è proposto ancheex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., per avere la sentenza impugnata riconosciuto al Comunenon solo servitù di uso pubblico, ma anche l’acquisto della proprietà,mentre il Comune aveva proposto l’eccezione di usucapione per l’usopubblico.Numero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/20262.1.Il motivo proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è manifestamente infondato, inquanto il Comune aveva eccepito già nella comparsa di costituzione diprimo grado che l’area era di sua proprietà e di tale dato dà atto lastessa sentenza impugnata in svariati passaggi, accogliendol’eccezione così come proposta (a pag. 4, la sentenza dichiara che ilComune aveva formulato costituendosi in primo grado eccezione diusucapione della proprietà; a pag. 5 dichiara che già la sentenza diprimo grado aveva affermato che il carattere pubblico della stradaimpediva l’accoglimento della domanda di usucapione ex art. 828 cod.civ.; da pag. 8 a pag. 10 espone gli elementi in forza dei quali ritienel’esistenza di una strada pubblica; a pag. 10 in fondo, dichiara che laporzione rivendicata era destinata a strada di uso pubblico ed eramaturato l’acquisto per usucapione in favore dell’ente pubblico; apag.11 in alto, rileva l’acquisizione al demanio della proprietà dellastrada, adibita a pubblico transito e situata nel pieno centro cittadinodi [OSCURATO:PERSONA]).Il motivo è inammissibile laddove proposto ex art. 360 co. 1 n. 3cod. proc. civ., perché mira a ottenere un accertamento in fatto diversoda quello eseguito dalla sentenza impugnata.La sentenza, dopo avere accertato in fatto l’acquisto perusucapione della proprietà della strada in capo al Comune, ha anchepreso in esame la tesi dell’appellante in ordine agli effetti dellarealizzazione della nuova strada sopraelevata (pag. 12).

Ha escluso chequesto dato avesse comportato una sdemanializzazione tacita perchél’area, già prima della definitiva chiusura eseguita dal Comune nel2015, era rimasta nella disponibilità del Comune il quale, comeproprietario dell’area, aveva provveduto alla sua pulizia e non avevamai abdicato alla volontà di appartenenza del bene.

A fronte di questoaccertamento in fatto, risulta evidente come il dato che il transitoNumero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026veicolare avvenisse, dopo la costruzione del viadotto, sul viadottomedesimo sovrastante l’area, non potesse comportare l’effettoauspicato dal ricorrente, in quanto l’ente proprietario dell’area avevacontinuato a mantenerne la disponibilità e a utilizzarla.3.Con il terzo motivo, proposto ex art.360 co. 1 n. 4 cod. proc.civ. per violazione degli artt. 115 e 183 cod. proc. civ. e proposto exart. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatto decisivo,il ricorrente ulteriormente evidenzia che, a seguito dellasopraelevazione della strada, la servitù di pubblico passaggio si ètrasferita dal suolo del mappale 761 in comproprietà indivisa PerazzoSalerno Vidali al sovrasuolo, liberando gli spazi sottostanti, tornati nelgodimento dei comproprietari.3.1.Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio dellasentenza impugnata e perciò non la censura in modo pertinente.In primo luogo il ricorrente, nel continuare a fare riferimento allaservitù di uso pubblico il cui esercizio è stato spostato sul viadotto, nonconsidera che l’accertamento della Corte d’appello è stato nel sensoche il Comune aveva acquistato per usucapione la proprietà del terrenopoi compreso nel demanio stradale e che il Comune tale proprietà hamantenuto, in mancanza di sdemanializzazione tacita, anche dopo lacostruzione del viadotto, continuando a esercitare il possesso sul bene.In ordine al dato che l’area in contesa fosse esattamentesottostante al viadotto, la sentenza impugnata non ha erroneamenteapplicato il principio di non contestazione e non ha neppure omesso diconsiderare fatti, diversamente dalla sentenza di primo grado, comesostiene il ricorrente: la sentenza da pag. 8 a pag. 10 ha esaminatoanaliticamente gli elementi documentali e tecnici dai quali ha tratto laprova non solo dell’esistenza della strada pubblica, quantomeno dallametà degli anni sessanta, ma anche la prova del fatto che il tracciatooriginario della strada era quello posto in corrispondenza del viadotto.Numero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026Quindi, la Corte d’appello ha esercitato il suo potere di apprezzamentodelle risultanze istruttorie in termini che rimangono esterni rispetto alsindacato di legittimità, in quanto immuni da vizi logici e giuridici.4.Con il quarto motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc.civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 823, 828, 829 e 2697cod. civ., il ricorrente rileva che la traslazione della servitù di usopubblico sulla strada sopraelevata, dalla seconda metà degli anniottanta, ha determinato il riespandersi del godimento deicomproprietari e dei loro danti causa, che pacificamente fruivanodell’area sottostante, quantomeno fino al 2015 quando l’area era statarecintata dal Comune; perciò sostiene che non sia pertinente ilriferimento della sentenza alla sdemanializzazione e alla nonusucapibilità dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delComune, in quanto ci si trova di fronte a una servitù di uso pubblico,acquisita dal Comune per usucapione e traslata dal suolo al sovrasuolo.4.1.Il motivo è inammissibile, in quanto la tesi della “riespansione”dell’utilizzo dell’area a seguito della costruzione del viadotto si fondasul presupposto che sull’area fosse soltanto esercitata servitù dipassaggio e, al contrario, si ripete, l’accertamento della sentenzaimpugnata è stata nel senso che l’area era di proprietà del Comune;con la conseguenza che la costruzione del viadotto soprastante l’areanon poteva comportare di per sé alcun effetto sul diritto di proprietà,che rimaneva in capo al Comune e che il Comune non aveva dismesso.5.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed€ 2.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborsoforfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di cassazione il 25-3-2026Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C.C. 25-3-2026ORDINANZAsul ricorso n. 23065/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Tedoldi-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1031/2024 della Corte d’appello di Genova,depositata il 23-7-2024,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] ha citato avanti il Tribunale di Genova il [OSCURATO:PERSONA], rivendicando la proprietà di porzione di terrenocensita al catasto fabbricati del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al foglio 18,particella 1847 sub 1 di mq. 98 e sub 2 di mq. 19; ha affermato chetale area aveva sempre fatto parte di un più ampio appezzamento,censito al foglio 18 particella 761, del quale egli era comproprietarioper un terzo, per un terzo era comproprietario [OSCURATO:PERSONA] e per unNumero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026terzo [OSCURATO:PERSONA], in forza di successione ereditaria; insubordine ha chiesto l’accertamento dell’acquisto della proprietà perusucapione della quota di un terzo di sua pertinenza, in viaulteriormente subordinata a favore di tutti i comproprietari e inulteriore subordine a suo favore per l’intero.Si è costituito il Comune di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo, tra l’altro,che il bene era demaniale e formulando da ultimo eccezione diusucapione del diritto di proprietà.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 1359/2022 pubblicata il25-5-2022 ha rigettato tutte le domande, condannando l’attore allarifusione delle spese di lite; ha affermato che dall’atto notarile [OSCURATO:DATA_NASCITA], concluso tra [OSCURATO:PERSONA], dante causa dell’attore e l’ENEL,risultava che il terreno in questione non era compreso tra le proprietàdi [OSCURATO:PERSONA], per cui lo stesso Perazzo non poteva averlo trasferitomortis causa; ha dichiarato che l’area era interessata dal transitostradale e il carattere pubblico della strada impediva l’accoglimentodella domanda di usucapione ex art. 828 cod. civ.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che la Corte d’appello haintegralmente rigettato con sentenza n. 1031/2024 pubblicata il 23-7-2024.La sentenza ha accertato in fatto che le porzioni immobiliaricontese erano sottostanti alla strada pubblica via [OSCURATO:PERSONA], costruitain sopraelevazione tra il 1984 e il 1989 sul suo originario tracciato,esistente quanto meno dalla metà degli anni sessanta; quindi hadichiarato che, pure ritenuta provata in capo all’appellante lacomproprietà del terreno, poteva ritenersi maturato a favore delComune l’acquisto dell’area adibita a strada per usucapione, oggetto dispecifica eccezione; ha elencato i segni della natura pubblicistica deltratto viario, ha escluso la sdemanializzazione tacita dell’area in quantoil Comune non aveva mai abdicato alla volontà di appartenenza delNumero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026bene prima della sdemanializzazione eseguita con delibera n. 30 del23-2-2017; ha aggiunto che era infondata anche la domandasubordinata di usucapione, essendo la natura demaniale dell’areaostativa ex art. 828 cod. civ. all’acquisto per usucapione in capoall’appellante e non essendo comunque emerso neppure il possessocontinuo, pacifico, esclusivo e ventennale.2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 25-3-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc.civ. per violazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ., il ricorrenteevidenzia che aveva rivendicato la comproprietà del terreno,dichiarando che ne erano comproprietari [OSCURATO:PERSONA] e MartinaMonica Vidali e che il Comune aveva eccepito la demanialità dellastrada, con eccezione riproposta in appello e accolta dalla Corteterritoriale; sostiene che il giudizio dovesse svolgersi anche neiconfronti dei comproprietari, sussistendo ipotesi di litisconsorzionecessario e che, in mancanza, la sentenza sia nulla e si imponga larimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ.1.1.Il motivo è infondato.Il ricorrente chiede che la Corte dia continuità all’indirizzo secondoil quale, quando la domanda di rivendica di un bene è proposta da unoo più soggetti, che assumono di esserne comproprietari, la necessitàdell’integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento delconvenuto. Se il convenuto si limiti a negare il diritto di comproprietàNumero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026dell’attore, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, nonessendo in discussione la comunione del bene; il singolo comunista puòagire da solo in quanto il suo diritto, sia pure entro i confini segnatidalla concorrenza degli altri partecipanti, investe la cosa oggetto deldiritto nella sua interezza e non soltanto una frazione di essa, sicché,provata la qualità di comproprietario dell’attore, il convenutopossessore nell’azione di rivendica è tenuto al rilascio della cosa.Invece, nel caso in cui il convenuto non si limiti a negare la situazionesoggettiva di comproprietario dell’attore, ma eccepisca di essere ilproprietario esclusivo e perciò opponga una situazione soggettiva chevenga a confliggere unitariamente con quella dedotta dall’attore e daicomproprietari assenti, la controversia ha come oggetto la comunionedel bene, cioè l’esistenza del rapporto unico plurisoggettivo; in talecaso sussiste litisconsorzio necessario e la controversia deve svolgersinei confronti di tutti i soggetti dei quali si prospetta la contitolarità,affinché la sentenza possa conseguire un risultato utile, che nonpotrebbe avere in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni,non essendo a loro opponibile (Cass. Sez. 2 4-10-2018 n. 24234, Cass.Sez. 2 11-4-2002 n. 5190, Cass. Sez. 2 28-11-1996 n. 10609, Cass.Sez. 2 19-10-1994 n. 8531, Cass. Sez. 2 28-10-1991 n. 11466, Cass.Sez. 2 5-12-1987 n. 9043).Diversamente, il controricorrente sostiene che l’indirizzorichiamato dal ricorrente sia superato a fronte della pronuncia di Cass.Sez. U 13-11-2013 n. 25454 che, pronunciando in tema di condominiodi edifici, ha statuito che non occorre integrare il contraddittorio neiconfronti degli altri condomini qualora il convenuto eccepisca laproprietà esclusiva senza formulare una apposita domandariconvenzionale e quindi senza mettere in discussione, con finalità diampliare il tema del decidere e ottenere una pronuncia avente efficaciadi giudicato, la comproprietà degli altri soggetti. In effetti, Cass. Sez.Numero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026U n. 25454/2013 ha risolto in tal senso il contrasto esistente tra i duediversi indirizzi preesistenti, abbandonando l’indirizzo di cui eranoespressione i precedenti sopra citati e sui quali si fonda il motivo diricorso; ciò, senza che la massima di Cass. n. 24234/2018 purerichiamata dal ricorrente e all’apparenza di conferma del diversoindirizzo possa essere letta in tal senso, in quanto il precedente hapronunciato non solo nella particolare ipotesi di opposizione di terzo exart. 404 cod. proc. civ., ma anche in fattispecie nella quale era ladomanda dello stesso attore -di accertamento dell’acquisto perusucapione- a comportare il litisconsorzio necessario.Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite con la sentenza n.25454/2013, l’eccezione riconvenzionale di proprietà esclusivasollevata dal convenuto non dà corpo a una ipotesi di litisconsorzionecessario dei restanti comproprietari, come si verificherebbe, invece,nel caso in cui il convenuto avesse proposto una domandariconvenzionale diretta a conseguire la proprietà esclusiva del bene,con effetti di giudicato estesi a tutti i comproprietari; ciò in quanto ilconvenuto oppone il proprio diritto al solo fine di fare respingere lapretesa altrui, con accertamento domandato solo incidenter tantum,per paralizzare la pretesa avversaria. Come evidenziato dalle SezioniUnite, vista dal lato del convenuto la partecipazione al giudizio deglialtri soggetti non è necessaria, perché egli resta soddisfatto dal rigettodella pretesa attorea, che implica il mantenimento della sua situazionefavorevole di possesso del bene, contro la quale l’attore si era attivato;non è necessario, per ottenere questo già rilevante risultato, ottenereun titolo giudiziale opponibile ai comproprietari. Anche dal punto divista dell’attore l’integrazione del contraddittorio non è necessaria,perché egli mira solo a far valere la propria posizione di comproprietarioe non mira a fare accertare la comproprietà dei soggetti non partecipial giudizio. Quindi, la pronuncia non può essere tacciata di inutilità:Numero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026qualora risulti vincitore l’attore, otterrà il riconoscimento della propriacondizione di comproprietario e qualora risulti vincitore il convenuto, lostesso resta esposto ad analoghe iniziative dei comproprietari, ma hacomunque conseguito l’effetto utile di respingere la pretesa delsoggetto più determinato a rivendicare il bene, senza stimolare unaccertamento in confronto di soggetti allo stato disinteressati, e perciòaccertamento -almeno allo stato- del tutto superfluo.1.1.1.Del resto, neppure il ricorrente propone il motivo di ricorsolamentando la violazione dell’integrità del contraddittorio riferito allasua domanda di usucapione, rigettata in primo e in secondo grado, enon avrebbe potuto farlo per difetto di interesse (Cass. Sez. 2 14-3-2024 n. 6815, Cass. Sez. 2 13-7-2023 n. 20091, Cass. Sez. 2 26-9-2019 n. 24071); quindi, non si pone altra questione relativa all’integritàdel contraddittorio.2.Con il secondo motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc.civ., il ricorrente sostiene la violazione e falsa applicazione del principiodel “minimo mezzo”, espresso dall’art. 1065 cod. civ., anche inrelazione ai principi di ragionevolezza, proporzionalità, correttezza,leale collaborazione e buona fede di cui agli artt. 2, 3, 97 Cost. e 1co.2-bis legge 241/1990; rileva che, a seguito della sopraelevazionedella strada, la servitù di pubblico passaggio si è trasferita dal mappale761 di comproprietà indivisa Perazzo, Salerno e Vidali al sovrasuolo,cioè sul viadotto, liberando gli spazi sottostanti, tornati nelladisponibilità dei comproprietari. Il medesimo motivo è proposto ancheex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., per avere la sentenza impugnata riconosciuto al Comunenon solo servitù di uso pubblico, ma anche l’acquisto della proprietà,mentre il Comune aveva proposto l’eccezione di usucapione per l’usopubblico.Numero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/20262.1.Il motivo proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è manifestamente infondato, inquanto il Comune aveva eccepito già nella comparsa di costituzione diprimo grado che l’area era di sua proprietà e di tale dato dà atto lastessa sentenza impugnata in svariati passaggi, accogliendol’eccezione così come proposta (a pag. 4, la sentenza dichiara che ilComune aveva formulato costituendosi in primo grado eccezione diusucapione della proprietà; a pag. 5 dichiara che già la sentenza diprimo grado aveva affermato che il carattere pubblico della stradaimpediva l’accoglimento della domanda di usucapione ex art. 828 cod.civ.; da pag. 8 a pag. 10 espone gli elementi in forza dei quali ritienel’esistenza di una strada pubblica; a pag. 10 in fondo, dichiara che laporzione rivendicata era destinata a strada di uso pubblico ed eramaturato l’acquisto per usucapione in favore dell’ente pubblico; apag.11 in alto, rileva l’acquisizione al demanio della proprietà dellastrada, adibita a pubblico transito e situata nel pieno centro cittadinodi [OSCURATO:PERSONA]).Il motivo è inammissibile laddove proposto ex art. 360 co. 1 n. 3cod. proc. civ., perché mira a ottenere un accertamento in fatto diversoda quello eseguito dalla sentenza impugnata.La sentenza, dopo avere accertato in fatto l’acquisto perusucapione della proprietà della strada in capo al Comune, ha anchepreso in esame la tesi dell’appellante in ordine agli effetti dellarealizzazione della nuova strada sopraelevata (pag. 12). Ha escluso chequesto dato avesse comportato una sdemanializzazione tacita perchél’area, già prima della definitiva chiusura eseguita dal Comune nel2015, era rimasta nella disponibilità del Comune il quale, comeproprietario dell’area, aveva provveduto alla sua pulizia e non avevamai abdicato alla volontà di appartenenza del bene. A fronte di questoaccertamento in fatto, risulta evidente come il dato che il transitoNumero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026veicolare avvenisse, dopo la costruzione del viadotto, sul viadottomedesimo sovrastante l’area, non potesse comportare l’effettoauspicato dal ricorrente, in quanto l’ente proprietario dell’area avevacontinuato a mantenerne la disponibilità e a utilizzarla.3.Con il terzo motivo, proposto ex art.360 co. 1 n. 4 cod. proc.civ. per violazione degli artt. 115 e 183 cod. proc. civ. e proposto exart. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di fatto decisivo,il ricorrente ulteriormente evidenzia che, a seguito dellasopraelevazione della strada, la servitù di pubblico passaggio si ètrasferita dal suolo del mappale 761 in comproprietà indivisa PerazzoSalerno Vidali al sovrasuolo, liberando gli spazi sottostanti, tornati nelgodimento dei comproprietari.3.1.Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio dellasentenza impugnata e perciò non la censura in modo pertinente.In primo luogo il ricorrente, nel continuare a fare riferimento allaservitù di uso pubblico il cui esercizio è stato spostato sul viadotto, nonconsidera che l’accertamento della Corte d’appello è stato nel sensoche il Comune aveva acquistato per usucapione la proprietà del terrenopoi compreso nel demanio stradale e che il Comune tale proprietà hamantenuto, in mancanza di sdemanializzazione tacita, anche dopo lacostruzione del viadotto, continuando a esercitare il possesso sul bene.In ordine al dato che l’area in contesa fosse esattamentesottostante al viadotto, la sentenza impugnata non ha erroneamenteapplicato il principio di non contestazione e non ha neppure omesso diconsiderare fatti, diversamente dalla sentenza di primo grado, comesostiene il ricorrente: la sentenza da pag. 8 a pag. 10 ha esaminatoanaliticamente gli elementi documentali e tecnici dai quali ha tratto laprova non solo dell’esistenza della strada pubblica, quantomeno dallametà degli anni sessanta, ma anche la prova del fatto che il tracciatooriginario della strada era quello posto in corrispondenza del viadotto.Numero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026Quindi, la Corte d’appello ha esercitato il suo potere di apprezzamentodelle risultanze istruttorie in termini che rimangono esterni rispetto alsindacato di legittimità, in quanto immuni da vizi logici e giuridici.4.Con il quarto motivo, proposto ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc.civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 823, 828, 829 e 2697cod. civ., il ricorrente rileva che la traslazione della servitù di usopubblico sulla strada sopraelevata, dalla seconda metà degli anniottanta, ha determinato il riespandersi del godimento deicomproprietari e dei loro danti causa, che pacificamente fruivanodell’area sottostante, quantomeno fino al 2015 quando l’area era statarecintata dal Comune; perciò sostiene che non sia pertinente ilriferimento della sentenza alla sdemanializzazione e alla nonusucapibilità dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delComune, in quanto ci si trova di fronte a una servitù di uso pubblico,acquisita dal Comune per usucapione e traslata dal suolo al sovrasuolo.4.1.Il motivo è inammissibile, in quanto la tesi della “riespansione”dell’utilizzo dell’area a seguito della costruzione del viadotto si fondasul presupposto che sull’area fosse soltanto esercitata servitù dipassaggio e, al contrario, si ripete, l’accertamento della sentenzaimpugnata è stata nel senso che l’area era di proprietà del Comune;con la conseguenza che la costruzione del viadotto soprastante l’areanon poteva comportare di per sé alcun effetto sul diritto di proprietà,che rimaneva in capo al Comune e che il Comune non aveva dismesso.5.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 23065/2024Numero sezionale 748/2026Numero di raccolta generale 7675/2026Data pubblicazione 30/03/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed€ 2.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborsoforfettario delle spese, iva e cpa ex lege.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di cassazione il 25-3-2026Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 07675/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris