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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 05079/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 25 gennaio 2022 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 30.10.2019 dal GIP del Tribunale di Macerata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ritenuto penalmente responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 75, co.1, D. Lgs. 159/2011 e condannato alla pena di mesi tre di arresto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione in relazione ai parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen. ed al discostamento dal minimo edittale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo stata espressa una doglianza argomentata ma un generico dissenso alle valutazioni espresse in sentenza.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 25 gennaio 2022 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 30.10.2019 dal GIP del Tribunale di Macerata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ritenuto penalmente responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 75, co.1, D. Lgs. 159/2011 e condannato alla pena di mesi tre di arresto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione in relazione ai parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen. ed al discostamento dal minimo edittale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo stata espressa una doglianza argomentata ma un generico dissenso alle valutazioni espresse in sentenza. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05079/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris