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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07349/2026

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Ordinanza interlocutoriasul ricorso iscritto al n. 32146/2021 R.G. proposto daH.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], comeda procura speciale allegata al ricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia – sezione staccata di Brescia n. 1846/25/2021, depositatail 17.05.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Bergamo accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti,rispettivamente, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 32146/2021Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 7349/2026Data pubblicazione 26/03/2026avverso distinti avvisi di accertamento, relativi all’anno d’imposta2013, per IRES, IVA ed IRAP;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia –sezione staccata di Brescia rigettava, previa riunione, gli appelliproposti dai contribuenti e accoglieva parzialmente l’appelloincidentale proposto dall’Ufficio, osservando, per quanto qui ancorarileva, che:- era infondata la censura relativa all’asserita illegittimità degli avvisiper omessa attivazione del cd. contraddittorio endoprocedimentale,non avendo la parte appellante fornito la cd. prova di resistenza;- la sentenza di primo grado andava confermata con riferimento allanon corretta determinazione in via induttiva del reddito imponibiledell’anno in esame, atteso che il riferimento alla tipologia delleimprese indicate dall’Ufficio come parametro di riferimento non erarisultata corretta (lo svolgimento di attività di commercializzazione diprodotti casalinghi delle società coinvolte è parziale) né il giudicetributario può sostituirsi all’Amministrazione nel rideterminareinduttivamente il reddito sulla base di insufficienti elementi probatoriversati dall’Ufficio nel corso del giudizio;- era corretta anche la statuizione concernente la contestazione dellaindeducibilità dei costi ai fini IRAP, in quanto non inerenti, avendo lasocietà dimostrato la coerenza dei costi dichiarati rispetto all’oggettodell’impresa integrando il contenuto generico delle fatture;- andava accolto, invece, l’appello incidentale dell’Ufficio conriferimento ai costi non deducibili ai fini IRAP relativi ad operazionioggettivamente inesistenti, avendo l’Amministrazione finanziariaofferto una serie di elementi probatori connotati da gravità, precisionee concordanza, non confutati idoneamente da controparte;- la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a due motivi;Numero registro generale 32146/2021Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 7349/2026Data pubblicazione 26/03/2026- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazioneo falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, 6,comma 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomoe dei diritti fondamentali e 41, par. 1 e 2, 47, 48 della Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., per non avere la CTR rilevato la mancata instaurazionedel contraddittorio preventivo, avuto riguardo alla pretesa per IVA,sebbene fossero stati prodotti tutti i documenti necessari checostituivano “base documentale di tutti gli argomenti difensivi poiopposti e risultati vincenti in contenzioso”;-con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazionedegli artt. 2697, comma 1, 2721 ss., 2727 e 2729, comma 1, cod.civ., 21 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., per non avere la CTR spiegato perché l'uso dellapresunzione risultasse illegittimo rispetto all'IRAP mentre non lo fosseper l'IRES e per avere erroneamente attribuito agli elementi indiziariindicati dall'Ufficio valore sufficiente a giustificare l'inversionedell’onere probatorio ed a costituire base della presunzione; sostiene,inoltre, che il giudice di appello ha errato nel ritenere inattendibili iDDT allegati poiché privi della indicazione della targa dei mezzi, senzaconsiderare che l'art. 1 del d.P.R. n. 472/96 non prescrive che glistessi debbano riportare le targhe dei mezzi utilizzati; rileva che lamancata produzione di contratti non dipendeva dal fatto che sitrattava di trasporti effettuati con mezzi propri e nessun contrattopoteva essere prodotto; altrettanto errata è l’affermazione che ilcontribuente abbia omesso di offrire documentazione ulteriore in sededi accesso atteso che l'unico contatto avvenuto tra l'Ufficio ed ilcontribuente era avvenuto in sede di invio del questionario, al qualeNumero registro generale 32146/2021Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 7349/2026Data pubblicazione 26/03/2026non era seguita l'attivazione del contraddittorio; i fatti allegatidall'Ufficio e menzionati dal Giudice dell'appello al capo IV pagina 12non dimostrano l’inesistenza delle prestazioni rappresentate nellesingole fatture contestate;- preliminarmente va rilevato che dal controricorso si evince cheavverso la medesima sentenza di appello n. 1846/25/2021 della CTRdella Lombardia – sezione staccata di Brescia è stato proposto ricorsoper cassazione dalle altre società che erano parti del processo diappello ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].) e dalla stessa Agenzia delle entrate,iscritti, rispettivamente, ai nn. 32248/21, 32143/21, 32151/21 R.G.,ancora pendenti, sicché va disposto il rinvio della causa a nuovo ruoloessendo opportuna la trattazione congiunta del presenteprocedimento con quelli iscritti ai nn. 32248/21, 32143/21, 32151/21R.G.Numero registro generale 32146/2021Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 7349/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: Tributi –Ordinanza interlocutoriaComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiGiulia IOFRIDA - Presidente -Tania HMELJAK - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 32146/2021Giacomo Maria NONNO - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]VISCIDO DI NOCERAGiovanni GALASSO - Consigliere -ha pronunciato la seguenteOrdinanza interlocutoriasul ricorso iscritto al n. 32146/2021 R.G. proposto daH.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], comeda procura speciale allegata al ricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia – sezione staccata di Brescia n. 1846/25/2021, depositatail 17.05.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Bergamo accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti,rispettivamente, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 32146/2021Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 7349/2026Data pubblicazione 26/03/2026avverso distinti avvisi di accertamento, relativi all’anno d’imposta2013, per IRES, IVA ed IRAP;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia –sezione staccata di Brescia rigettava, previa riunione, gli appelliproposti dai contribuenti e accoglieva parzialmente l’appelloincidentale proposto dall’Ufficio, osservando, per quanto qui ancorarileva, che:- era infondata la censura relativa all’asserita illegittimità degli avvisiper omessa attivazione del cd. contraddittorio endoprocedimentale,non avendo la parte appellante fornito la cd. prova di resistenza;- la sentenza di primo grado andava confermata con riferimento allanon corretta determinazione in via induttiva del reddito imponibiledell’anno in esame, atteso che il riferimento alla tipologia delleimprese indicate dall’Ufficio come parametro di riferimento non erarisultata corretta (lo svolgimento di attività di commercializzazione diprodotti casalinghi delle società coinvolte è parziale) né il giudicetributario può sostituirsi all’Amministrazione nel rideterminareinduttivamente il reddito sulla base di insufficienti elementi probatoriversati dall’Ufficio nel corso del giudizio;- era corretta anche la statuizione concernente la contestazione dellaindeducibilità dei costi ai fini IRAP, in quanto non inerenti, avendo lasocietà dimostrato la coerenza dei costi dichiarati rispetto all’oggettodell’impresa integrando il contenuto generico delle fatture;- andava accolto, invece, l’appello incidentale dell’Ufficio conriferimento ai costi non deducibili ai fini IRAP relativi ad operazionioggettivamente inesistenti, avendo l’Amministrazione finanziariaofferto una serie di elementi probatori connotati da gravità, precisionee concordanza, non confutati idoneamente da controparte;- la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a due motivi;Numero registro generale 32146/2021Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 7349/2026Data pubblicazione 26/03/2026- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazioneo falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, 6,comma 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomoe dei diritti fondamentali e 41, par. 1 e 2, 47, 48 della Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., per non avere la CTR rilevato la mancata instaurazionedel contraddittorio preventivo, avuto riguardo alla pretesa per IVA,sebbene fossero stati prodotti tutti i documenti necessari checostituivano “base documentale di tutti gli argomenti difensivi poiopposti e risultati vincenti in contenzioso”;-con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazionedegli artt. 2697, comma 1, 2721 ss., 2727 e 2729, comma 1, cod.civ., 21 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., per non avere la CTR spiegato perché l'uso dellapresunzione risultasse illegittimo rispetto all'IRAP mentre non lo fosseper l'IRES e per avere erroneamente attribuito agli elementi indiziariindicati dall'Ufficio valore sufficiente a giustificare l'inversionedell’onere probatorio ed a costituire base della presunzione; sostiene,inoltre, che il giudice di appello ha errato nel ritenere inattendibili iDDT allegati poiché privi della indicazione della targa dei mezzi, senzaconsiderare che l'art. 1 del d.P.R. n. 472/96 non prescrive che glistessi debbano riportare le targhe dei mezzi utilizzati; rileva che lamancata produzione di contratti non dipendeva dal fatto che sitrattava di trasporti effettuati con mezzi propri e nessun contrattopoteva essere prodotto; altrettanto errata è l’affermazione che ilcontribuente abbia omesso di offrire documentazione ulteriore in sededi accesso atteso che l'unico contatto avvenuto tra l'Ufficio ed ilcontribuente era avvenuto in sede di invio del questionario, al qualeNumero registro generale 32146/2021Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 7349/2026Data pubblicazione 26/03/2026non era seguita l'attivazione del contraddittorio; i fatti allegatidall'Ufficio e menzionati dal Giudice dell'appello al capo IV pagina 12non dimostrano l’inesistenza delle prestazioni rappresentate nellesingole fatture contestate;- preliminarmente va rilevato che dal controricorso si evince cheavverso la medesima sentenza di appello n. 1846/25/2021 della CTRdella Lombardia – sezione staccata di Brescia è stato proposto ricorsoper cassazione dalle altre società che erano parti del processo diappello ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].) e dalla stessa Agenzia delle entrate,iscritti, rispettivamente, ai nn. 32248/21, 32143/21, 32151/21 R.G.,ancora pendenti, sicché va disposto il rinvio della causa a nuovo ruoloessendo opportuna la trattazione congiunta del presenteprocedimento con quelli iscritti ai nn. 32248/21, 32143/21, 32151/21R.G.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta delpresente ricorso con quelli iscritti ai nn. 32248/21, 32143/21,32151/21.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 marzo 2026La PresidenteGiulia IofridaP.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta delpresente ricorso con quelli iscritti ai nn. 32248/21, 32143/21,32151/21.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 marzo 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza interlocutoriasul ricorso iscritto al n. 32146/2021 R.G. proposto daH.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], comeda procura speciale allegata al ricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia – sezione staccata di Brescia n. 1846/25/2021, depositatail 17.05.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Bergamo accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti,rispettivamente, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 32146/2021Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 7349/2026Data pubblicazione 26/03/2026avverso distinti avvisi di accertamento, relativi all’anno d’imposta2013, per IRES, IVA ed IRAP;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia –sezione staccata di Brescia rigettava, previa riunione, gli appelliproposti dai contribuenti e accoglieva parzialmente l’appelloincidentale proposto dall’Ufficio, osservando, per quanto qui ancorarileva, che:- era infondata la censura relativa all’asserita illegittimità degli avvisiper omessa attivazione del cd. contraddittorio endoprocedimentale,non avendo la parte appellante fornito la cd. prova di resistenza;- la sentenza di primo grado andava confermata con riferimento allanon corretta determinazione in via induttiva del reddito imponibiledell’anno in esame, atteso che il riferimento alla tipologia delleimprese indicate dall’Ufficio come parametro di riferimento non erarisultata corretta (lo svolgimento di attività di commercializzazione diprodotti casalinghi delle società coinvolte è parziale) né il giudicetributario può sostituirsi all’Amministrazione nel rideterminareinduttivamente il reddito sulla base di insufficienti elementi probatoriversati dall’Ufficio nel corso del giudizio;- era corretta anche la statuizione concernente la contestazione dellaindeducibilità dei costi ai fini IRAP, in quanto non inerenti, avendo lasocietà dimostrato la coerenza dei costi dichiarati rispetto all’oggettodell’impresa integrando il contenuto generico delle fatture;- andava accolto, invece, l’appello incidentale dell’Ufficio conriferimento ai costi non deducibili ai fini IRAP relativi ad operazionioggettivamente inesistenti, avendo l’Amministrazione finanziariaofferto una serie di elementi probatori connotati da gravità, precisionee concordanza, non confutati idoneamente da controparte;- la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a due motivi;Numero registro generale 32146/2021Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 7349/2026Data pubblicazione 26/03/2026- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazioneo falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, 6,comma 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomoe dei diritti fondamentali e 41, par. 1 e 2, 47, 48 della Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., per non avere la CTR rilevato la mancata instaurazionedel contraddittorio preventivo, avuto riguardo alla pretesa per IVA,sebbene fossero stati prodotti tutti i documenti necessari checostituivano “base documentale di tutti gli argomenti difensivi poiopposti e risultati vincenti in contenzioso”;-con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazionedegli artt. 2697, comma 1, 2721 ss., 2727 e 2729, comma 1, cod.civ., 21 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., per non avere la CTR spiegato perché l'uso dellapresunzione risultasse illegittimo rispetto all'IRAP mentre non lo fosseper l'IRES e per avere erroneamente attribuito agli elementi indiziariindicati dall'Ufficio valore sufficiente a giustificare l'inversionedell’onere probatorio ed a costituire base della presunzione; sostiene,inoltre, che il giudice di appello ha errato nel ritenere inattendibili iDDT allegati poiché privi della indicazione della targa dei mezzi, senzaconsiderare che l'art. 1 del d.P.R. n. 472/96 non prescrive che glistessi debbano riportare le targhe dei mezzi utilizzati; rileva che lamancata produzione di contratti non dipendeva dal fatto che sitrattava di trasporti effettuati con mezzi propri e nessun contrattopoteva essere prodotto; altrettanto errata è l’affermazione che ilcontribuente abbia omesso di offrire documentazione ulteriore in sededi accesso atteso che l'unico contatto avvenuto tra l'Ufficio ed ilcontribuente era avvenuto in sede di invio del questionario, al qualeNumero registro generale 32146/2021Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 7349/2026Data pubblicazione 26/03/2026non era seguita l'attivazione del contraddittorio; i fatti allegatidall'Ufficio e menzionati dal Giudice dell'appello al capo IV pagina 12non dimostrano l’inesistenza delle prestazioni rappresentate nellesingole fatture contestate;- preliminarmente va rilevato che dal controricorso si evince cheavverso la medesima sentenza di appello n. 1846/25/2021 della CTRdella Lombardia – sezione staccata di Brescia è stato proposto ricorsoper cassazione dalle altre società che erano parti del processo diappello ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].) e dalla stessa Agenzia delle entrate,iscritti, rispettivamente, ai nn. 32248/21, 32143/21, 32151/21 R.G.,ancora pendenti, sicché va disposto il rinvio della causa a nuovo ruoloessendo opportuna la trattazione congiunta del presenteprocedimento con quelli iscritti ai nn. 32248/21, 32143/21, 32151/21R.G.Numero registro generale 32146/2021Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 7349/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: Tributi –Ordinanza interlocutoriaComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiGiulia IOFRIDA - Presidente -Tania HMELJAK  - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 32146/2021Giacomo Maria NONNO - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]VISCIDO DI NOCERAGiovanni GALASSO - Consigliere -ha pronunciato la seguenteOrdinanza interlocutoriasul ricorso iscritto al n. 32146/2021 R.G. proposto daH.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], comeda procura speciale allegata al ricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia – sezione staccata di Brescia n. 1846/25/2021, depositatail 17.05.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Bergamo accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti proposti,rispettivamente, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 32146/2021Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 7349/2026Data pubblicazione 26/03/2026avverso distinti avvisi di accertamento, relativi all’anno d’imposta2013, per IRES, IVA ed IRAP;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia –sezione staccata di Brescia rigettava, previa riunione, gli appelliproposti dai contribuenti e accoglieva parzialmente l’appelloincidentale proposto dall’Ufficio, osservando, per quanto qui ancorarileva, che:- era infondata la censura relativa all’asserita illegittimità degli avvisiper omessa attivazione del cd. contraddittorio endoprocedimentale,non avendo la parte appellante fornito la cd. prova di resistenza;- la sentenza di primo grado andava confermata con riferimento allanon corretta determinazione in via induttiva del reddito imponibiledell’anno in esame, atteso che il riferimento alla tipologia delleimprese indicate dall’Ufficio come parametro di riferimento non erarisultata corretta (lo svolgimento di attività di commercializzazione diprodotti casalinghi delle società coinvolte è parziale) né il giudicetributario può sostituirsi all’Amministrazione nel rideterminareinduttivamente il reddito sulla base di insufficienti elementi probatoriversati dall’Ufficio nel corso del giudizio;- era corretta anche la statuizione concernente la contestazione dellaindeducibilità dei costi ai fini IRAP, in quanto non inerenti, avendo lasocietà dimostrato la coerenza dei costi dichiarati rispetto all’oggettodell’impresa integrando il contenuto generico delle fatture;- andava accolto, invece, l’appello incidentale dell’Ufficio conriferimento ai costi non deducibili ai fini IRAP relativi ad operazionioggettivamente inesistenti, avendo l’Amministrazione finanziariaofferto una serie di elementi probatori connotati da gravità, precisionee concordanza, non confutati idoneamente da controparte;- la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a due motivi;Numero registro generale 32146/2021Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 7349/2026Data pubblicazione 26/03/2026- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazioneo falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, 6,comma 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomoe dei diritti fondamentali e 41, par. 1 e 2, 47, 48 della Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., per non avere la CTR rilevato la mancata instaurazionedel contraddittorio preventivo, avuto riguardo alla pretesa per IVA,sebbene fossero stati prodotti tutti i documenti necessari checostituivano “base documentale di tutti gli argomenti difensivi poiopposti e risultati vincenti in contenzioso”;-con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazionedegli artt. 2697, comma 1, 2721 ss., 2727 e 2729, comma 1, cod.civ., 21 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., per non avere la CTR spiegato perché l'uso dellapresunzione risultasse illegittimo rispetto all'IRAP mentre non lo fosseper l'IRES e per avere erroneamente attribuito agli elementi indiziariindicati dall'Ufficio valore sufficiente a giustificare l'inversionedell’onere probatorio ed a costituire base della presunzione; sostiene,inoltre, che il giudice di appello ha errato nel ritenere inattendibili iDDT allegati poiché privi della indicazione della targa dei mezzi, senzaconsiderare che l'art. 1 del d.P.R. n. 472/96 non prescrive che glistessi debbano riportare le targhe dei mezzi utilizzati; rileva che lamancata produzione di contratti non dipendeva dal fatto che sitrattava di trasporti effettuati con mezzi propri e nessun contrattopoteva essere prodotto; altrettanto errata è l’affermazione che ilcontribuente abbia omesso di offrire documentazione ulteriore in sededi accesso atteso che l'unico contatto avvenuto tra l'Ufficio ed ilcontribuente era avvenuto in sede di invio del questionario, al qualeNumero registro generale 32146/2021Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 7349/2026Data pubblicazione 26/03/2026non era seguita l'attivazione del contraddittorio; i fatti allegatidall'Ufficio e menzionati dal Giudice dell'appello al capo IV pagina 12non dimostrano l’inesistenza delle prestazioni rappresentate nellesingole fatture contestate;- preliminarmente va rilevato che dal controricorso si evince cheavverso la medesima sentenza di appello n. 1846/25/2021 della CTRdella Lombardia – sezione staccata di Brescia è stato proposto ricorsoper cassazione dalle altre società che erano parti del processo diappello ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].) e dalla stessa Agenzia delle entrate,iscritti, rispettivamente, ai nn. 32248/21, 32143/21, 32151/21 R.G.,ancora pendenti, sicché va disposto il rinvio della causa a nuovo ruoloessendo opportuna la trattazione congiunta del presenteprocedimento con quelli iscritti ai nn. 32248/21, 32143/21, 32151/21R.G. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta delpresente ricorso con quelli iscritti ai nn. 32248/21, 32143/21,32151/21.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 marzo 2026La PresidenteGiulia IofridaP.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta delpresente ricorso con quelli iscritti ai nn. 32248/21, 32143/21,32151/21.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 marzo 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 07349/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris