CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28085/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell’Arredamento, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 45, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Unto; – controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 1859/2019 depositata il 25 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28085/2019 Numero sezionale 444/2022 Numero di raccolta generale 15182/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] il Giudice di pace di Milano, con decreto ex art. 641 cod. proc. civ. notificato in data 27/07/2015, ingiunse a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale «Design e Parquet di [OSCURATO:PERSONA]», di pagare la somma di € 1.600,00, a titolo di contributi associativi relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 pretesi per essere l’ingiunto associato alla A.I.P.P.L., [OSCURATO:PERSONA] in Legno, e sul presupposto che, essendo, questa, associazione di settore di [OSCURATO:PERSONA], del relativo credito quest’ultima dovesse considerarsi titolare. Vi si oppose il Messina, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ingiungente. L’opposizione venne accolta dal giudice di pace, che, per l’effetto, revocò il decreto ingiuntivo, condannando l’opposta alle spese. 2. In riforma di tale decisione il Tribunale di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha invece rigettato l’opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannando il Messina alla rifusione, in favore dell’opposta/appellante, delle spese di ambo i gradi del giudizio di merito, liquidate complessivamente in Euro 4.835,00 per compensi, «oltre [OSCURATO:PERSONA] e 15% spese non ripetibili». 2.1. Ha infatti rilevato, in motivazione, che «il Messina risulta avere aderito, in data 26/1/2002 all’ A.I.P.P.L … ed ha continuato a mantenere l’adesione quantomeno sino al 2015 …. «Dalla stessa documentazione di Messina, risulta che AIPPL sia associazione di settore di [OSCURATO:PERSONA]. «Le predette associazioni di settore sono vere e proprie articolazioni di FLA in cui sono raggruppate le imprese aderenti (Art. 3 Statuto) … e sono organi dell’associazione … appellante (Art. 11 Statuto), non a caso FLA è strutturata come federazione. «Ai sensi dell’art. 23 Statuto le Associazioni di settore sono F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28085/2019 Numero sezionale 444/2022 Numero di raccolta generale 15182/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 costitute, secondo affinità merceologica, dalla stessa FLA che ne ha il pieno controllo sotto il profilo organizzativo e finanziario, potendo le stesse solo deliberare “contributi aggiuntivi” rispetto a quelli federali. «Si specifica chiaramente che “l’attività economica, finanziaria e patrimoniale delle Associazioni è esercitata per il solo tramite della Federazione”. «Pertanto, non possono sorgere dubbi in ordine alla legittimazione attiva a richiedere giudizialmente i contributi associativi alle imprese aderenti per il tramite delle Associazioni di settore». 2.2. Ha poi respinto la tesi dell’appellato secondo cui il contributo pattuito con AIPPL era da considerarsi volontario ed una tantum rilevando che «siffatta affermazione, oltre a confliggere con la nozione stessa di “quota associativa annuale” e con il comportamento dell’appellato che ha pagato i contributi sono al 2010, contrasta con i doveri dei soci di cui all’art. 6 dello Statuto ed ha durata sino alla scadenza del biennio in cui vengono date eventuali dimissioni …», che nella specie non risultavano essere state rassegnate dal socio. Ha infine rimarcato, quanto all’importo del contributo associativo, che lo stesso era stato calcolato in soli euro 400,00 (quota associativa minima), secondo i criteri deliberati, ex art. 7 Statuto, dalla Giunta, in data 23/11/2010, e poi confermati anche per gli anni dal 2012 al 2014. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste l’intimata, depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28085/2019 Numero sezionale 444/2022 Numero di raccolta generale 15182/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti». Tali fatti sono costituiti, secondo la prospettazione del ricorrente: a) dalla mancata sottoscrizione di alcun modulo di adesione a [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, dall'assenza di un rapporto contrattuale tra le parti; b) dall’essere [OSCURATO:PERSONA] ed A.I.P.P.L. muniti di distinti statuti e organi di governo interno e dall’essere esse, pertanto, soggetti giuridici autonomi e distinti tra loro. Lamenta che il giudice d'appello ha apoditticamente sposato la tesi di controparte, sulla base dei soli rapporti interni tra le due associazioni, senza minimamente considerare la totale autonomia e diversità dei due soggetti giuridici ed il fatto che egli non avesse mai conosciuto né costituito rapporti di alcun genere con [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, che lo stesso Statuto di A.I.P.P.L. non facesse alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA], né ad obblighi di alcun genere dei propri associati nei confronti di tale ultimo soggetto. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ.. Lamenta che il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto sussistente un rapporto contrattuale tra due parti ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) mai entrate in contatto tra loro e mai reciprocamente obbligatesi. Sostiene che, «di contro, è fuori discussione che il modulo di adesione sottoscritto dal signor [OSCURATO:PERSONA] riguardasse esclusivamente un altro soggetto giuridico (A.I.P.P.L.), munito di un proprio diverso Statuto e di un proprio organigramma». Argomenta che la sua estraneità a Federlegno è confermata anche dallo statuto della stessa, il quale richiede, per l’adesione ad essa, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28085/2019 Numero sezionale 444/2022 Numero di raccolta generale 15182/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 adempimenti formali (domanda su appositi moduli, da indirizzare al presidente della federazione e contenente espressa accettazione delle norme statutarie e dei diritti ed obblighi da esse previsti) da lui mai posti in essere. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2; 7, lett. B; 23 dello Statuto di A.I.P.P.L.. Lamenta che il giudice d’appello: — in violazione della prima delle citate norme statutarie, ha ritenuto obbligata la «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]» in forza della semplice sottoscrizione del modulo di adesione ad A.I.P.P.L., senza considerare che egli mai aveva dichiarato di aver preso conoscenza, né di accettare le disposizioni dello statuto dell'associazione; — in violazione della seconda, lo ha ritenuto obbligato al pagamento della quota associativa, senza considerare che detta norma subordinava la morosità dell'associato al preventivo invio di una raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente avente data certa, che lo invitasse a mettersi in regola con i pagamenti; — in violazione della terza, ha ritenuto che egli fosse obbligato al rispetto dello statuto della [OSCURATO:PERSONA], non considerando che detta norma rinviava espressamente al codice civile o alle norme speciali in materia di associazioni, senza fare dunque alcun riferimento, esplicito e/o implicito, allo statuto di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per avere la corte d’appello liquidato, congiuntamente, le spese dei due gradi di giudizio in misura superiore agli importi massimi ivi previsti, per cause di valore compreso tra € 1.100 ed € 5.200, nelle quali non fosse stata svolta attività istruttoria.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28085/2019 Numero sezionale 444/2022 Numero di raccolta generale 15182/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 5. Il primo motivo è inammissibile. Lo svolgimento della sua illustrazione, con riguardo a tutti e due i pretesi fatti omessi, trascura completamente di argomentarne la decisività richiesta dall’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ, sicché il motivo nemmeno rispetta le modalità di deduzione di tale vizio e si risolve solo nella prospettazione dell’omissione come rilevante ai fini di una diversa valutazione della quaestio facti. Per argomentare la decisività il motivo il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi con la motivazione della sentenza, enunciando perché i due fatti omessi assumessero rilievo decisivo in senso contrario. Nulla di ciò si coglie nell’illustrazione. Ed invero — in disparte l’erronea individuazione quale possibile oggetto della doglianza di un fatto meramente negativo (la mancata sottoscrizione di modulo di adesione a Federlegno) — la censura, comunque, non si confronta con la motivazione addotta dal giudice a quo e si muove lungo un percorso argomentativo che da essa prescinde, senza dunque spiegare le ragioni per le quali le circostanze del cui mancato esame ci si duole avrebbero dovuto portare necessariamente a diversa conclusione. Il tribunale, infatti, ha in particolare affermato, radicando il proprio convincimento sulla base di specifici riferimenti statutari (artt. 3 e 11 statuto), che A.I.P.P.L. è associazione di settore di FLA e ne rappresenta anzi un «organo». In tal modo ha dunque riconosciuto, chiaramente, l’esistenza di un rapporto di immedesimazione organica della associazione con la federazione, che, come tale, certamente vale a legittimare quest’ultima a pretendere il pagamento delle quote associative dovute in dipendenza dell’adesione alla associazione derivata o dipendente, proprio perché, in virtù di tale rapporto, la relativa titolarità è alla prima direttamente riferibile.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28085/2019 Numero sezionale 444/2022 Numero di raccolta generale 15182/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 A fronte di tale motivazione si appalesano inconducenti i rilievi volti a dimostrare l’esistenza di diversi statuti e, con essa, anche di una diversa soggettività dei due enti, dal momento che questa è compatibile e non esclude una relazione tra gli stessi enti di tipo organico. Il rilievo poi che il ricorrente non ha sottoscritto né espressamente accettato lo statuto né dell’uno né dell’altro ente si risolve: a) con riferimento all’A.I.P.P.L., in una mera asserzione oppositiva, come tale priva di alcun rilievo censorio, a quanto accertato in sentenza (secondo cui il Messina risulta avere aderito, in data 26/1/2002 all’A.I.P.P.L., [OSCURATO:PERSONA], ed ha continuato a mantenere l’adesione quantomeno sino al 2015); b) con riferimento a FLA in un dato irrilevante, attesa la suddetta diversa motivazione in virtù della quale il tribunale è comunque giunto a riconoscere la titolarità del credito in capo alla Federazione, a prescindere da una diretta adesione dell’ingiunto ad essa. 6. Per analoghe considerazioni anche il secondo motivo deve dirsi inammissibile. Esso si risolve, infatti, in una sollecitazione a rivalutare la quaestio facti in termini diversi e prescindenti da quanto accertato in sentenza. In base al rapporto organico postulato in sentenza, invero, in sé non fatto segno di pertinenti censure, FLA deve ritenersi titolare del credito relativo alle quote associative e non vi è pertanto, nell’affermare il contrario, alcuna violazione o falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ.. Il ricorrente, come detto, prescinde dalla detta presupposta ricognizione fattuale operata dal giudice a quo e così deduce, inammissibilmente, un presunto error iuris sulla base di una diversa ricostruzione fattuale. Occorre al riguardo rammentare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28085/2019 Numero sezionale 444/2022 Numero di raccolta generale 15182/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione); viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge ed impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione e nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. Lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato, in modo evidente, nel senso che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (giurisprudenza fermissima; v. tra le più recenti, tra le ultime, v.: Cass. 13/06/2019, n. 15865; 13/03/2018, n. 6035; 13/10/2017, n. 24155). 7. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. È assorbente il rilievo che le disposizioni di uno statuto di una associazione non riconosciuta, ente privato, non hanno certo valore normativo sicché in sede di legittimità sono denunciabili — ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. — soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt.1362 e segg. cod. civ., che nella specie non sono nemmeno dedotte. La fondatezza del credito in questione in capo a FLA è in sentenza affermata, da un lato, in ragione della accertata adesione del Messina all’AIPPL (adesione risalente già al 2002 e seguita dal pagamento delle quote annuale per gli otto anni successivi), dall’altro, per il rapporto organico che ha motivatamente ritenuto legare AIPPL a FLA.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28085/2019 Numero sezionale 444/2022 Numero di raccolta generale 15182/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Rispetto a tale motivazione gli argomenti di critica si appalesano eccentrici e inconferenti, tanto meno valgono a evidenziare la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, peraltro, come detto, nemmeno dedotta. 8. Il quarto motivo è, infine, infondato. La censura muove dal postulato che, sia per il giudizio di primo grado che per quello di appello, ai fini della liquidazione delle spese secondo i parametri dettati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non essendosi svolta una fase istruttoria, dovesse escludersi dal computo l’importo per essa fissato nelle tabelle (come si assume aver fatto il giudice di pace avendo liquidato per il primo grado l’importo comprensivo di € 870 corrispondente alla somma dei valori medi per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella decisionale). 8.1. La tesi censoria non è corretta in iure. Le tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi d’avvocato) — alle quali fa espresso rimando l’art. 4 (per quanto riguarda la «determinazione dei compensi in sede giudiziale»), stabilendo al comma primo, terzo periodo, che «il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate» — nel fissare detti valori in rapporto alle varie fasi, comprendono in un’unica voce la «fase istruttoria e/o di trattazione», ad essa riferendo un unitario valore medio rapportato al valore della causa, e ciò sia per i giudizi avanti il giudice di pace, sia per quelli innanzi al tribunale (paragrafi nn. 1 e 2 delle dette tabelle). Il mancato svolgimento, dunque, della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale a rendere illegittimo il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, del predetto valore medio, restando questo comunque riferibile anche F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28085/2019 Numero sezionale 444/2022 Numero di raccolta generale 15182/2022 solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l’uso, nella Data pubblicazione 12/05/2022 descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”: “e/o”). Ebbene, nella specie non è nemmeno dedotto che una fase di trattazione non si sia svolta, né per il giudizio di primo grado, né per quello di appello, il che basta ad escludere che possa ravvisarsi il denunciato error in iudicando, potendosi comunque aggiungere che si tratta di fase fisiologica tanto nel procedimento davanti al giudice di pace quanto nel procedimento davanti al tribunale (vedi rispettivamente gli artt. 320 e 180 cod. proc. civ.). 8.2. È appena il caso poi di precisare che nessun effetto vincolante può attribuirsi al fatto che quella voce non fosse stata considerata dal giudice di pace nella liquidazione dei compensi dallo stesso operata, trattandosi di statuizione travolta dalla riforma integrale in appello della decisione di primo grado, per l’effetto espansivo interno da tale pronuncia derivante ex art. 336, comma primo, cod. proc. civ.. Correttamente, dunque, il tribunale ha proceduto secondo autonoma valutazione, sottratta da alcun vincolo di giudicato interno sul punto, alla liquidazione delle spese anche del giudizio di primo grado, peraltro ovviamente a favore della parte opposta a quella che in primo grado ne era stata onerata. 8.3. Mette conto, infine, rimarcare che, considerando detta fase, ne discende che i compensi liquidati in concreto dal giudice a quo rimangono inferiori alla somma degli importi massimi liquidabili per l’uno e per l’altro grado nel rispetto del range fissato dalle richiamate tabelle, il che rende insindacabile la decisione sul punto (v. Cass. n. 6110 del 04/03/2021; n. 4782 del 24/02/2020). 9. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 28085/2019 Numero sezionale 444/2022 Numero di raccolta generale 15182/2022 delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Data pubblicazione 12/05/2022 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 16 marzo 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m