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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 26010/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 giugno 1972 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, ha rigettato, ex art. 47 legge n. 354, 26 luglio 1975, l'istanza di affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il Tribunale evidenziava, quanto alla richiesta di affidamento in prova, che il [OSCURATO:PERSONA] - come si desume dalla nota del Commissariato di Napoli "[OSCURATO:PERSONA]"- è soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica, trae sostentamento unicamente dagli illeciti commessi non avendo mai svolto attività lavorativa, non ha indicato un domicilio idoneo per l'esecuzione della misura, non risultando tale quello menzionato nell'istanza, sotto il profilo ambientale.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'interessato, denunciando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 47, comma 2 bis, Ord. pen., per avere il Tribunale di Sorveglianza di Napoli fatto discendere la propria decisione unicamente dalla mancanza di attività lavorativa.

Lamenta il ricorrente la omessa valutazione della documentazione prodotta relativa alla disponibilità allo svolgimento di attività di volontariato -per quattro giorni alla settimana con durata di quattro ore al giorno- e l'avvenuta acquisizione di qualifica professionale e frequentazione di corso volto ad assunzione lavorativa, oggetto della produzione difensiva allegata alla memoria depositata in data 2 ottobre 2025 e contenuta anche nella nota informativa di P.G. del 23 settembre 2025.

Il ricorrente deduce che il Tribunale di Sorveglianza non ha tenuto conto della norma di cui all'art. 47, comma 2 bis, Ord. pen. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza ed, in ogni caso, la carenza di motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché dalla memoria difensiva e relativi allegati depositati nei termini di legge dal difensore, documentazione in cui era stata segnalata la avvenuta frequentazione di corso con esito positivo a scopo assuntivo, come peraltro indicato dalla nota di P.G. del 23 settembre 2025.

Lamenta il ricorrente l'erronea valutazione del Tribunale in quanto il [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito un certificato di qualifica professionale quale "Addetto alla cura e pulizia di spazi ed ambienti" con livello "EFQ: 2" emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le [OSCURATO:PERSONA] -dopo aver sostenuto esame in data 14 febbraio 2024- ed ha partecipato alla selezione per la partecipazione ad un tirocinio formativo retribuito relativo al progetto denominato "Disoccupati e Inoccupati di lunga durata Napoli" chiuso positivamente essendo, dunque, in attesa di iniziare l'esperienza lavorativa.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per carenza di motivazione e motivazione apparente in ordine al rinvio alla nota della P.G. del 23 settembre 2025, che descriveva l'interessato quale soggetto che vive con i proventi dei propri reati, citando unicamente elementi sforniti di attualità e comunque superati dal certificato dei carichi pendenti e da quello del casellario giudiziale; carenza inoltre aggravata dalla mancata richiesta di relazione all'UEPE territorialmente competente.

Evidenzia il ricorrente l'omessa citazione del certificato dei carichi pendenti in cui risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è gravato da un solo procedimento penale, costituito 2in realtà da un provvedimento di cumulo, circostanza questa che impedisce di ritenere sussistente il requisito della attualità della pericolosità sociale.

Il ricorrente deduce, infine, la erroneità della motivazione giacché nella nota della [OSCURATO:PERSONA] datata 10 aprile 2021 emergeva che il [OSCURATO:PERSONA], negli anni fino ad allora considerati, non vivesse del provento dei reati, ma fosse percettore del reddito di cittadinanza, evidenziando la carenza motivazionale anche per non avere il Tribunale di Sorveglianza richiesto all'UEPE relazione ed indagine socio-familiare.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio.

4. Con nota in data 27 aprile 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava decreto del Magistrato di Sorveglianza di Napoli.

5. Con memoria depositata in data 29 aprile 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] manifestava l'interesse alla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Va premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad una già avviata risocializzazione e prevenire così il pericolo di ricaduta nel reato.

Primo presupposto per l'ammissione al beneficio è, quindi, il fatto che il processo di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento che, caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/21995, Anastasio, Rv. 202413), tanto che, ove il presupposto dell'emenda non sia riscontrato, o non lo sa nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena -diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 - ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare. 3Il giudizio in merito alla concessione del beneficio di cui all'art. 47 Ord. pen. si fonda sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva dì un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente servata dal condannato" (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art.47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in detta ottica soccorrono allora la considerazione dell'assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17 settembre 2018, S., Rv. 273985.

Tra gli elementi positivi che possono legittimare un giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova nell'ottica di prevenzione del pericolo di recidiva rientra, ancora, lo svolgimento di attività lavorativa da parte del condannato in stato di libertà o, per chi sia privo di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, anche l'ammissione ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad un'attività di pubblica utilità senza remunerazione nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 1, 2 e 4 del decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001, come stabilità dal comma 2 bis dell'art. 47 Ord. pen., introdotto con d.l. n. 92/24 convertito dalla

I. 112/24.

Lo svolgimento di un'attività lavorativa non si configura, però, come requisito indefettibile per l'accesso alla misura (Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, Gennari, Rv. 244735), ma costituisce solo uno degli aspetti idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico. 3.

Il Tribunale di Sorveglianza non ha fatto buon governo di tali principi, palesando, l'ordinanza impugnata, la patente inadeguatezza della motivazione, avendo omesso di esperire alcuna indagine sociale e di considerare che, a prescindere dalle condanne in espiazione e di altri precedenti datati nel tempo, il [OSCURATO:PERSONA] non annovera alcun procedimento penale a suo carico.

L'ordinanza impugnata, inoltre, non tiene conto della documentazione prodotta non affrontando nemmeno la questione dell'incompletezza dei dati 4istruttori disponibili; non è emersa alcuna verifica concreta sulla attività di volontariato svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e sugli ulteriori elementi conoscitivi favorevoli addotti dall'istante -cui si è già riferito- facendo ricadere sul ricorrente l'indubbia, ma non decisiva, condizione di assenza di un'attività lavorativa, senza considerare la disponibilità del ricorrente di promuovere un percorso di recupero con modalità diverse.

4. Consegue, dunque, l'annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio, avendo il ricorrente manifestato interesse alla decisione nonostante la emissione, in data 16-17 aprile 2026, da parte del Magistrato di Sorveglianza di Napoli, del decreto di affidamento in prova al servizio sociale del detenuto [OSCURATO:PERSONA], con prescrizioni.

P.Q.MDepciG;;,:,ta in Caric;!: ue,qi ........... ... .............. [OSCURATO:PERSONA] FUN7fr) C \ T 1.7) T 7T .\ IR To 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 giugno 1972 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, ha rigettato, ex art. 47 legge n. 354, 26 luglio 1975, l'istanza di affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il Tribunale evidenziava, quanto alla richiesta di affidamento in prova, che il [OSCURATO:PERSONA] - come si desume dalla nota del Commissariato di Napoli "[OSCURATO:PERSONA]"- è soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica, trae sostentamento unicamente dagli illeciti commessi non avendo mai svolto attività lavorativa, non ha indicato un domicilio idoneo per l'esecuzione della misura, non risultando tale quello menzionato nell'istanza, sotto il profilo ambientale. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'interessato, denunciando tre motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 47, comma 2 bis, Ord. pen., per avere il Tribunale di Sorveglianza di Napoli fatto discendere la propria decisione unicamente dalla mancanza di attività lavorativa. Lamenta il ricorrente la omessa valutazione della documentazione prodotta relativa alla disponibilità allo svolgimento di attività di volontariato -per quattro giorni alla settimana con durata di quattro ore al giorno- e l'avvenuta acquisizione di qualifica professionale e frequentazione di corso volto ad assunzione lavorativa, oggetto della produzione difensiva allegata alla memoria depositata in data 2 ottobre 2025 e contenuta anche nella nota informativa di P.G. del 23 settembre 2025. Il ricorrente deduce che il Tribunale di Sorveglianza non ha tenuto conto della norma di cui all'art. 47, comma 2 bis, Ord. pen. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza ed, in ogni caso, la carenza di motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché dalla memoria difensiva e relativi allegati depositati nei termini di legge dal difensore, documentazione in cui era stata segnalata la avvenuta frequentazione di corso con esito positivo a scopo assuntivo, come peraltro indicato dalla nota di P.G. del 23 settembre 2025. Lamenta il ricorrente l'erronea valutazione del Tribunale in quanto il [OSCURATO:PERSONA] ha conseguito un certificato di qualifica professionale quale "Addetto alla cura e pulizia di spazi ed ambienti" con livello "EFQ: 2" emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le [OSCURATO:PERSONA] -dopo aver sostenuto esame in data 14 febbraio 2024- ed ha partecipato alla selezione per la partecipazione ad un tirocinio formativo retribuito relativo al progetto denominato "Disoccupati e Inoccupati di lunga durata Napoli" chiuso positivamente essendo, dunque, in attesa di iniziare l'esperienza lavorativa. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per carenza di motivazione e motivazione apparente in ordine al rinvio alla nota della P.G. del 23 settembre 2025, che descriveva l'interessato quale soggetto che vive con i proventi dei propri reati, citando unicamente elementi sforniti di attualità e comunque superati dal certificato dei carichi pendenti e da quello del casellario giudiziale; carenza inoltre aggravata dalla mancata richiesta di relazione all'UEPE territorialmente competente. Evidenzia il ricorrente l'omessa citazione del certificato dei carichi pendenti in cui risulta che il [OSCURATO:PERSONA] è gravato da un solo procedimento penale, costituito 2in realtà da un provvedimento di cumulo, circostanza questa che impedisce di ritenere sussistente il requisito della attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente deduce, infine, la erroneità della motivazione giacché nella nota della [OSCURATO:PERSONA] datata 10 aprile 2021 emergeva che il [OSCURATO:PERSONA], negli anni fino ad allora considerati, non vivesse del provento dei reati, ma fosse percettore del reddito di cittadinanza, evidenziando la carenza motivazionale anche per non avere il Tribunale di Sorveglianza richiesto all'UEPE relazione ed indagine socio-familiare. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio. 4. Con nota in data 27 aprile 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava decreto del Magistrato di Sorveglianza di Napoli. 5. Con memoria depositata in data 29 aprile 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] manifestava l'interesse alla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Va premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad una già avviata risocializzazione e prevenire così il pericolo di ricaduta nel reato. Primo presupposto per l'ammissione al beneficio è, quindi, il fatto che il processo di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento che, caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/21995, Anastasio, Rv. 202413), tanto che, ove il presupposto dell'emenda non sia riscontrato, o non lo sa nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena -diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 - ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare. 3Il giudizio in merito alla concessione del beneficio di cui all'art. 47 Ord. pen. si fonda sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva dì un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente servata dal condannato" (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art.47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in detta ottica soccorrono allora la considerazione dell'assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17 settembre 2018, S., Rv. 273985. Tra gli elementi positivi che possono legittimare un giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova nell'ottica di prevenzione del pericolo di recidiva rientra, ancora, lo svolgimento di attività lavorativa da parte del condannato in stato di libertà o, per chi sia privo di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, anche l'ammissione ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad un'attività di pubblica utilità senza remunerazione nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 1, 2 e 4 del decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001, come stabilità dal comma 2 bis dell'art. 47 Ord. pen., introdotto con d.l. n. 92/24 convertito dalla I. 112/24. Lo svolgimento di un'attività lavorativa non si configura, però, come requisito indefettibile per l'accesso alla misura (Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, Gennari, Rv. 244735), ma costituisce solo uno degli aspetti idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico. 3. Il Tribunale di Sorveglianza non ha fatto buon governo di tali principi, palesando, l'ordinanza impugnata, la patente inadeguatezza della motivazione, avendo omesso di esperire alcuna indagine sociale e di considerare che, a prescindere dalle condanne in espiazione e di altri precedenti datati nel tempo, il [OSCURATO:PERSONA] non annovera alcun procedimento penale a suo carico. L'ordinanza impugnata, inoltre, non tiene conto della documentazione prodotta non affrontando nemmeno la questione dell'incompletezza dei dati 4istruttori disponibili; non è emersa alcuna verifica concreta sulla attività di volontariato svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e sugli ulteriori elementi conoscitivi favorevoli addotti dall'istante -cui si è già riferito- facendo ricadere sul ricorrente l'indubbia, ma non decisiva, condizione di assenza di un'attività lavorativa, senza considerare la disponibilità del ricorrente di promuovere un percorso di recupero con modalità diverse. 4. Consegue, dunque, l'annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio, avendo il ricorrente manifestato interesse alla decisione nonostante la emissione, in data 16-17 aprile 2026, da parte del Magistrato di Sorveglianza di Napoli, del decreto di affidamento in prova al servizio sociale del detenuto [OSCURATO:PERSONA], con prescrizioni. P.Q.MDepciG;;,:,ta in Caric;!: ue,qi ........... ... .............. [OSCURATO:PERSONA] FUN7fr) C \ T 1.7) T 7T .\ IR To 5
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