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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 32205/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, nel contestare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito ne hanno ravvisato la colpevolezza sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate alla fattispecie senza incorrere in manifeste illogicità, ma si limita a deduzioni del tutto generiche senza specifici collegamenti con la fattispecie concreta; mentre, per altro verso, la Corte di appello correttamente ha ritenuto fondato il rigetto, da parte del Giudice di primo grado, delta richiesta di giudizio abbreviato condizionato perché non connessa a circostanza (la necessità di recuperare il cane allontanatosi da casa ) rilevante; ritenuto che adeguatamente giustificato risulta il disconoscimento della particolare tenuità del fatto in considerazione della estensione dell'allontanamento dal domicilio presso il quale il ricorrente doveva stare agli arresti domiciliari e della circostanza ch'egli fu sorpreso a intrattenersi con un pregiudicato; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, nel contestare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito ne hanno ravvisato la colpevolezza sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate alla fattispecie senza incorrere in manifeste illogicità, ma si limita a deduzioni del tutto generiche senza specifici collegamenti con la fattispecie concreta; mentre, per altro verso, la Corte di appello correttamente ha ritenuto fondato il rigetto, da parte del Giudice di primo grado, delta richiesta di giudizio abbreviato condizionato perché non connessa a circostanza (la necessità di recuperare il cane allontanatosi da casa ) rilevante; ritenuto che adeguatamente giustificato risulta il disconoscimento della particolare tenuità del fatto in considerazione della estensione dell'allontanamento dal domicilio presso il quale il ricorrente doveva stare agli arresti domiciliari e della circostanza ch'egli fu sorpreso a intrattenersi con un pregiudicato; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32205/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris