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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11843/2026

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ore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-controcostituitosi in persona del curatore Dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 3270/2021 depositata il11/10/2021.Numero registro generale 10150/2022Numero sezionale 2673/2026Numero di raccolta generale 11843/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che ladi [OSCURATO:PERSONA], impugnava un atto di contestazione di sanzioni per laviolazione di cui all’art. 13, comma 1°, d.lgs. 471/1997 (con applicazionedella sanzione pecuniaria di € 174.890,70 pari al 30% dell’IVA dovuta peril secondo trimestre del 2009 in base alla liquidazione periodica).

Lasocietà aveva infatti emesso, in data 27/4/2009, la fattura numero 2dell’importo di € 3.500.000 e la fattura n. 3 dell’importo di € 3.500 conindicazione di operazione soggetta al regime IVA del margine ex art. 38d.l. 41/1995, per la medesima operazione (vendita di un’autovetturausata) e, solo successivamente, in data 30/12/2009, la nota di credito di €3.500.000.Con il ricorso si facevano valere vizi di forma e si contestava nel meritol’applicabilità della sanzione, giacché era evidente che la fattura di €3.500.000 era stata emessa per errore (con l’indicazione, peraltro, di trezeri in più) e che il reale valore dell’operazione era di € 3.500.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione al15% dell’IVA dovuta.2.

Proponeva appello la società, deducendo, per quanto ancorainteressa in questa sede, la mancanza del presupposto perl’assoggettabilità ad IVA dell’operazione, la non punibilità dell’erroreformale e la violazione degli artt. 7 e 9 d.lgs. 32/2001.L’Amministrazione resisteva all’impugnazione e proponeva appelloincidentale, rilevando che la sanzione era stata correttamentedeterminata.Numero registro generale 10150/2022Numero sezionale 2673/2026Numero di raccolta generale 11843/2026Data pubblicazione 29/04/2026Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Calabria accoglieval’appello principale e “rigettava” quello incidentale.

A suo avviso l’interavicenda era sorta per degli errori commessi in buona fede dalcontribuente; la fattura, tuttavia, non indicata nella contabilità delcessionario, doveva considerarsi come mai emessa.

In ogni caso, gli errorimenzionati non avevano ostacolato l’azione accertatrice dell’Agenzia delleEntrate e non avevano arrecato danno all’Erario; pertanto, anche in baseall’art. 10 l. 212/2000, nessuna sanzione era applicabile, essendo al piùravvisabile una violazione meramente formale.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarato con sentenza del 2/10/2018).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente osservato che il difensore della curatela non hadepositato l’autorizzazione del Giudice delegato a stare in giudizio ai sensidell’art. 25 n. 6) l.f. (che peraltro neppure risulta richiamatanell’intestazione del controricorso e nella procura alle liti).

Benché lastessa costituisca condizione di efficacia (e non di validità) dell’attivitàprocessuale compiuta dal curatore - così che l’inefficacia degli atti compiutiin sua assenza è sanabile ex tunc ove l’autorizzazione sopravvenga nelcorso del giudizio (Cass. n. 14459/2014; Cass. n. 19087/2007) - nonessendo stata prodotta neppure dopo il deposito del controricorso e nonoperando nel giudizio di cassazione l’art. 182 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass.n. 938/2023; con specifico riguardo all’autorizzazione de qua, cfr. Cass. n.26359/2014) deve necessariamente dichiararsi l’inammissibilità delcontroricorso.2.1 Passando all’esame del ricorso, va logicamente esaminato conpriorità – potendo derivare, in caso di accoglimento, la nullità dell’interaNumero registro generale 10150/2022Numero sezionale 2673/2026Numero di raccolta generale 11843/2026Data pubblicazione 29/04/2026sentenza - il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 132 c.p.c.e 111 Cost. per motivazione apparente, in quanto la sentenza sarebbefondata sull’erroneo presupposto che l’atto impugnato sia costituito da unavviso di accertamento; ciò avrebbe fatto in modo che la motivazionefosse «imperniata su una circostanza di fatto che non s’attaglia al caso dispecie».2.2 Il motivo è infondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez.

U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non attingere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).È evidente che, nel caso di specie, il vizio di motivazione sarebberavvisabile nel fatto che la decisione non si confronterebbe con i fatti postia fondamento del provvedimento, sicché gli argomenti sui quali la stessasi fonda non sarebbero attinenti al merito della controversia.Numero registro generale 10150/2022Numero sezionale 2673/2026Numero di raccolta generale 11843/2026Data pubblicazione 29/04/2026Tuttavia, va innanzi tutto evidenziato che non vi sono elementi perritenere che la CTR abbia erroneamente ritenuto che l’atto oggetto delpresente giudizio fosse un avviso di accertamento, dal momento che lastessa si limita, a fare riferimento in una occasione all’«azione accertatricedell’ufficio», ma lo fa per escludere che quest’ultima sia stata ostacolatadalla violazione in esame, onde sostenerne la natura meramente formale;in un’altra occasione si riferisce all’«accertamento» compiutodall’Amministrazione, utilizzando un termine di natura generica dal qualenon può dedursi quanto sostenuto dalla ricorrente.

Peraltro, è ben chiaro,dal contesto della motivazione, il fatto che la CTR ha ben presente che sitratta solo dell’applicazione delle sanzioni e proprio per questo motivo fariferimento all’art. 10 l. 212/2000 che esclude l’applicabilità delle sanzionied all’esistenza delle condizioni per ritenere che si tratti di una violazionemeramente formale.3.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 d.P.R. 471/1997 e 2697 c.c..

La stessa haosservato che, nel caso di specie, non ricorreva una violazione meramenteformale, come delineata dall’art. 10 l. 212/2000 e dall’art. 7 d.lgs.32/2001, giacché la condotta sanzionata ostacolava quanto meno lefattura errata non fosse mai stata emessa, dal momento che il relativoimporto era stato indicato nella dichiarazione periodica che aveva datoluogo al sorgere del debito per IVA poi non pagato.3.2 Il motivo è inammissibile.La decisione poggia, infatti, su due autonome rationes decidendi.Da un lato la CTR ha evidenziato la natura meramente formale dellaviolazione che esclude, anche in base all’art. 10 l. 212/2000, l’applicabilitàdella sanzione e, dall’altro, la sostanziale inesistenza della fattura di €3.500.000.

La stessa ha infatti osservato che «per espressoNumero registro generale 10150/2022Numero sezionale 2673/2026Numero di raccolta generale 11843/2026Data pubblicazione 29/04/2026riconoscimento dell’ufficio accertatore di questa fattura non v’è traccianella contabilità del cessionario e quindi se ne deduce che nel caso dispecie siamo di fronte ad un documento che dal punto di vista fiscale nonè mai stato emesso»; in pratica, dopo aver compiuto l’accertamento difatto in ordine alla mancata consegna della fattura alla cessionaria, haapplicato l’ultima parte dell’art. 21, comma 1°, d.P.R. 633/1972(espressamente riportata in sentenza) che, nel testo ratione temporisapplicabile alla presente controversia, così disponeva: «la fattura si ha peremessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovveroall'atto della sua trasmissione per via elettronica».Con riguardo a tale aspetto l’Amministrazione non ha sottoposto acritica adeguata la decisione impugnata, limitandosi, ad osservaregenericamente che tale documento «risulta contabilmente emesso,risultando regolarmente registrato e partecipante alla liquidazioneperiodica del II° trimestre (dato incontestato)», senza però spiegare leragioni per le quali – pur alla luce della disposizione dell’art. 21, comma1°, d.P.R. 633/1972 richiamata nella sentenza impugnata - dovrebberitenersi emessa una fattura mai trasmessa alla cessionaria, néformulando compiutamente il motivo di impugnazione indicando, adesempio, le norme che si assumono violate (la stessa, nell’intestazione delmotivo, fa solo riferimento all’art. 13 d.P.R. 471/1997, che prevede lasanzione applicata, ed all’art. 2697 c.c. sull’onere della prova).

Sotto ilprofilo fattuale ha affermato che «non è corretta e sorprende»l’affermazione che la fattura non sarebbe stata trasmessa al cessionario,in quanto la «p.a. non ha compiuto accertamenti sulla contabilità delcessionario, ma esclusivamente su quella della [OSCURATO:PERSONA] srl»; èevidente, però, che tale considerazione attiene al merito e non puòcostituire oggetto di ricorso per cassazione.3.3 Non essendo formulata una critica adeguata a tale ratio decidendi,perde rilievo anche la rimanente parte del motivo di ricorso riguardante laNumero registro generale 10150/2022Numero sezionale 2673/2026Numero di raccolta generale 11843/2026Data pubblicazione 29/04/2026natura della violazione che, ad avviso della ricorrente, non potrebberitenersi meramente formale.Costituisce, infatti, principio consolidato quello per il quale «Qualora ladecisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico,la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationesdecidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, lecensure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza,in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stantel'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.(In applicazione del principio la S.C., stante l'inammissibilità del motivo diricorso con cui veniva censurata una delle due motivazioni della sentenzaimpugnata, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in ragionedella mancata localizzazione della sentenza di primo grado su cui sifondava, ha dichiarato altresì inammissibili gli altri motivi aventi adoggetto la motivazione alternativa)» (Cass. n. 5102/2024; nello stessosenso, Cass. n. 11493/2018; Cass. n. 2108/2012).4.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.Non occorre provvedere sulle spese essendo inammissibile, per leragioni esposte, il controricorso della curatela.Non va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso dellacuratela.

Nulla per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/3/2026.Numero registro generale 10150/2022Numero sezionale 2673/2026Numero di raccolta generale 11843/2026Data pubblicazione 29/04/2026La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-controcostituitosi in persona del curatore Dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 3270/2021 depositata il11/10/2021.Numero registro generale 10150/2022Numero sezionale 2673/2026Numero di raccolta generale 11843/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che ladi [OSCURATO:PERSONA], impugnava un atto di contestazione di sanzioni per laviolazione di cui all’art. 13, comma 1°, d.lgs. 471/1997 (con applicazionedella sanzione pecuniaria di € 174.890,70 pari al 30% dell’IVA dovuta peril secondo trimestre del 2009 in base alla liquidazione periodica). Lasocietà aveva infatti emesso, in data 27/4/2009, la fattura numero 2dell’importo di € 3.500.000 e la fattura n. 3 dell’importo di € 3.500 conindicazione di operazione soggetta al regime IVA del margine ex art. 38d.l. 41/1995, per la medesima operazione (vendita di un’autovetturausata) e, solo successivamente, in data 30/12/2009, la nota di credito di €3.500.000.Con il ricorso si facevano valere vizi di forma e si contestava nel meritol’applicabilità della sanzione, giacché era evidente che la fattura di €3.500.000 era stata emessa per errore (con l’indicazione, peraltro, di trezeri in più) e che il reale valore dell’operazione era di € 3.500.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione al15% dell’IVA dovuta.2. Proponeva appello la società, deducendo, per quanto ancorainteressa in questa sede, la mancanza del presupposto perl’assoggettabilità ad IVA dell’operazione, la non punibilità dell’erroreformale e la violazione degli artt. 7 e 9 d.lgs. 32/2001.L’Amministrazione resisteva all’impugnazione e proponeva appelloincidentale, rilevando che la sanzione era stata correttamentedeterminata.Numero registro generale 10150/2022Numero sezionale 2673/2026Numero di raccolta generale 11843/2026Data pubblicazione 29/04/2026Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Calabria accoglieval’appello principale e “rigettava” quello incidentale. A suo avviso l’interavicenda era sorta per degli errori commessi in buona fede dalcontribuente; la fattura, tuttavia, non indicata nella contabilità delcessionario, doveva considerarsi come mai emessa. In ogni caso, gli errorimenzionati non avevano ostacolato l’azione accertatrice dell’Agenzia delleEntrate e non avevano arrecato danno all’Erario; pertanto, anche in baseall’art. 10 l. 212/2000, nessuna sanzione era applicabile, essendo al piùravvisabile una violazione meramente formale.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarato con sentenza del 2/10/2018).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente osservato che il difensore della curatela non hadepositato l’autorizzazione del Giudice delegato a stare in giudizio ai sensidell’art. 25 n. 6) l.f. (che peraltro neppure risulta richiamatanell’intestazione del controricorso e nella procura alle liti). Benché lastessa costituisca condizione di efficacia (e non di validità) dell’attivitàprocessuale compiuta dal curatore - così che l’inefficacia degli atti compiutiin sua assenza è sanabile ex tunc ove l’autorizzazione sopravvenga nelcorso del giudizio (Cass. n. 14459/2014; Cass. n. 19087/2007) - nonessendo stata prodotta neppure dopo il deposito del controricorso e nonoperando nel giudizio di cassazione l’art. 182 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass.n. 938/2023; con specifico riguardo all’autorizzazione de qua, cfr. Cass. n.26359/2014) deve necessariamente dichiararsi l’inammissibilità delcontroricorso.2.1 Passando all’esame del ricorso, va logicamente esaminato conpriorità – potendo derivare, in caso di accoglimento, la nullità dell’interaNumero registro generale 10150/2022Numero sezionale 2673/2026Numero di raccolta generale 11843/2026Data pubblicazione 29/04/2026sentenza - il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio dicui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 132 c.p.c.e 111 Cost. per motivazione apparente, in quanto la sentenza sarebbefondata sull’erroneo presupposto che l’atto impugnato sia costituito da unavviso di accertamento; ciò avrebbe fatto in modo che la motivazionefosse «imperniata su una circostanza di fatto che non s’attaglia al caso dispecie».2.2 Il motivo è infondato.Va osservato che il vizio di mancanza di motivazione o di motivazioneapparente (che comporta la nullità della sentenza), dopo la riformadell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, ricorresolo quando la motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico omeramente apparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili(così Cass. Sez. U. 8053/2014).In particolare, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U. 22232/2016; nellostesso senso Cass. n. 22598/2018) così da non attingere la soglia del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n.17196/2020; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 20921/2019; Cass. n.9105/2017).È evidente che, nel caso di specie, il vizio di motivazione sarebberavvisabile nel fatto che la decisione non si confronterebbe con i fatti postia fondamento del provvedimento, sicché gli argomenti sui quali la stessasi fonda non sarebbero attinenti al merito della controversia.Numero registro generale 10150/2022Numero sezionale 2673/2026Numero di raccolta generale 11843/2026Data pubblicazione 29/04/2026Tuttavia, va innanzi tutto evidenziato che non vi sono elementi perritenere che la CTR abbia erroneamente ritenuto che l’atto oggetto delpresente giudizio fosse un avviso di accertamento, dal momento che lastessa si limita, a fare riferimento in una occasione all’«azione accertatricedell’ufficio», ma lo fa per escludere che quest’ultima sia stata ostacolatadalla violazione in esame, onde sostenerne la natura meramente formale;in un’altra occasione si riferisce all’«accertamento» compiutodall’Amministrazione, utilizzando un termine di natura generica dal qualenon può dedursi quanto sostenuto dalla ricorrente. Peraltro, è ben chiaro,dal contesto della motivazione, il fatto che la CTR ha ben presente che sitratta solo dell’applicazione delle sanzioni e proprio per questo motivo fariferimento all’art. 10 l. 212/2000 che esclude l’applicabilità delle sanzionied all’esistenza delle condizioni per ritenere che si tratti di una violazionemeramente formale.3.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 d.P.R. 471/1997 e 2697 c.c.. La stessa haosservato che, nel caso di specie, non ricorreva una violazione meramenteformale, come delineata dall’art. 10 l. 212/2000 e dall’art. 7 d.lgs.32/2001, giacché la condotta sanzionata ostacolava quanto meno lefattura errata non fosse mai stata emessa, dal momento che il relativoimporto era stato indicato nella dichiarazione periodica che aveva datoluogo al sorgere del debito per IVA poi non pagato.3.2 Il motivo è inammissibile.La decisione poggia, infatti, su due autonome rationes decidendi.Da un lato la CTR ha evidenziato la natura meramente formale dellaviolazione che esclude, anche in base all’art. 10 l. 212/2000, l’applicabilitàdella sanzione e, dall’altro, la sostanziale inesistenza della fattura di €3.500.000. La stessa ha infatti osservato che «per espressoNumero registro generale 10150/2022Numero sezionale 2673/2026Numero di raccolta generale 11843/2026Data pubblicazione 29/04/2026riconoscimento dell’ufficio accertatore di questa fattura non v’è traccianella contabilità del cessionario e quindi se ne deduce che nel caso dispecie siamo di fronte ad un documento che dal punto di vista fiscale nonè mai stato emesso»; in pratica, dopo aver compiuto l’accertamento difatto in ordine alla mancata consegna della fattura alla cessionaria, haapplicato l’ultima parte dell’art. 21, comma 1°, d.P.R. 633/1972(espressamente riportata in sentenza) che, nel testo ratione temporisapplicabile alla presente controversia, così disponeva: «la fattura si ha peremessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovveroall'atto della sua trasmissione per via elettronica».Con riguardo a tale aspetto l’Amministrazione non ha sottoposto acritica adeguata la decisione impugnata, limitandosi, ad osservaregenericamente che tale documento «risulta contabilmente emesso,risultando regolarmente registrato e partecipante alla liquidazioneperiodica del II° trimestre (dato incontestato)», senza però spiegare leragioni per le quali – pur alla luce della disposizione dell’art. 21, comma1°, d.P.R. 633/1972 richiamata nella sentenza impugnata - dovrebberitenersi emessa una fattura mai trasmessa alla cessionaria, néformulando compiutamente il motivo di impugnazione indicando, adesempio, le norme che si assumono violate (la stessa, nell’intestazione delmotivo, fa solo riferimento all’art. 13 d.P.R. 471/1997, che prevede lasanzione applicata, ed all’art. 2697 c.c. sull’onere della prova). Sotto ilprofilo fattuale ha affermato che «non è corretta e sorprende»l’affermazione che la fattura non sarebbe stata trasmessa al cessionario,in quanto la «p.a. non ha compiuto accertamenti sulla contabilità delcessionario, ma esclusivamente su quella della [OSCURATO:PERSONA] srl»; èevidente, però, che tale considerazione attiene al merito e non puòcostituire oggetto di ricorso per cassazione.3.3 Non essendo formulata una critica adeguata a tale ratio decidendi,perde rilievo anche la rimanente parte del motivo di ricorso riguardante laNumero registro generale 10150/2022Numero sezionale 2673/2026Numero di raccolta generale 11843/2026Data pubblicazione 29/04/2026natura della violazione che, ad avviso della ricorrente, non potrebberitenersi meramente formale.Costituisce, infatti, principio consolidato quello per il quale «Qualora ladecisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte eautonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico,la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationesdecidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, lecensure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza,in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stantel'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.(In applicazione del principio la S.C., stante l'inammissibilità del motivo diricorso con cui veniva censurata una delle due motivazioni della sentenzaimpugnata, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in ragionedella mancata localizzazione della sentenza di primo grado su cui sifondava, ha dichiarato altresì inammissibili gli altri motivi aventi adoggetto la motivazione alternativa)» (Cass. n. 5102/2024; nello stessosenso, Cass. n. 11493/2018; Cass. n. 2108/2012).4. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.Non occorre provvedere sulle spese essendo inammissibile, per leragioni esposte, il controricorso della curatela.Non va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso dellacuratela. Nulla per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/3/2026.Numero registro generale 10150/2022Numero sezionale 2673/2026Numero di raccolta generale 11843/2026Data pubblicazione 29/04/2026La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 11843/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris