CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28199/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 16 settembre 2025 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che il primo motivo, con cui è stato dedotta la mancata rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. è inammissibile in quanto palesemente inconferente rispetto all' oggetto del processo: il ricorrente fa riferimento ad acquisizione documentale e a testimonianze che non hanno alcuna attinenza con la fattispecie di reato per cui è stata pronunciata condanna. Rilevato che il secondo motivo con cui si contesta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione è inammissibile in quanto anch'esso inconferente rispetto ai fatti oggetto di contestazione. Il ricorrente afferma che il reato sarebbe stato commesso nel 2009, quando invece la contestazione è relativa alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish accertata il 16 maggio 2022 in regime di improcedibilità. Considerato che il terzo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.è inammissibile in quanto dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione secondo la elencazione non contestata dei motivi di appello di cui alla sentenza impugnata e comunque contenente un enunciato meramente generico. Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M