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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 marzo 2023

Cassazione n. 45486/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]', per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La pronunzia impugnata è stata deliberata il 6 marzo 2023 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la condanna inflitta - anche agli effetti civili - a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Gela per il reato di minaccia, commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti sindaco del Comune di Gela, Comune di cui il prevenuto era dipendente.

L'imputato è stato invece assolto in primo grado, con diverse formule terminative, per i reati di cui agli artt. 595, 594 e 342 cod. pen. (commessi ai danni di Fasulo e, il solo reato di diffamazione, ai danni anche di [OSCURATO:PERSONA]) e per un altro fatto di minaccia, sempre ai danni del sindaco Fasulo.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando cinque motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge processuale e lamenta in sostanza la nullità della sentenza impugnata, derivata da quella dell'ordinanza resa all'udienza del 6 marzo 2023, con cui era stata respinta la richiesta della difesa dell'imputato di trattare il processo in presenza.

Ciò confliggerebbe con il disposto di cui all'art. 601, co 1, cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs 150 del 2022, perché la richiesta di trattazione orale era stata depositata via pec il 20 febbraio 2023, quindi nel termine di quindici giorni - normativamente previsto - dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio per l'appello, avvenuta il 13 febbraio 2023.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per il mancato rispetto del termine a comparire tra la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato e la data di udienza, inferiore a quello di quaranta giorni previsto dal legislatore (notifica del 13 febbraio 2023, udienza del 6 marzo 2023).

2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge in relazione alla tardività della querela, secondo il ricorrente divenuta necessaria all'esito della riforma Cartabia e sporta solo il 25 maggio 2015, a fronte di un episodio del 30 ottobre 2014.

Traccia di questa tardività si ricava dalla lettura della sentenza di primo grado, ove si dà atto, appunto, della riferibilità della querela del 25 maggio 2015 all'episodio oggi sub iudice.

Il ricorrente esclude, altresì, che la querela sia stata sporta dopo che la riforma aveva mutato lo statuto di procedibilità del reato.

2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al vaglio circa il giudizio di responsabilità.

Il ricorrente ricorda che aveva contestato, nell'atto di appello, che la sentenza di primo grado non recasse una esauriente motivazione specifica in ordine al fatto per cui oggi ancora si procede, vizio per sanare il quale la Corte di merito ha reso, a sua volta, una motivazione del tutto viziata.

Sostiene, quindi, la parte che sarebbe stato mal valutato il contributo della persona offesa e che non si sarebbe tenuto conto, in particolare, dell'astio tra vittima e imputato, rappresentante di un'associazione registrata e giuridicamente riconosciuta dal Tribunale di Gela, spesso promotore di indagini per reati vari dei pubblici amministratori locali - per cui la persona offesa nutriva rancore nei suoi confronti - e vittima di una sorta di mobbing lavorativo nell'ambito del Comune.

Contesta il ricorrente che si siano svalutate le prove dichiarative a discarico, tacciando l'appello di genericità, mentre era stato richiamato l'intero verbale delle dichiarazioni rese dai testi della difesa, sicché sarebbe stato onere della Corte territoriale andarle a verificare, a prescindere dalla specifica indicazione dei passaggi letterali.

Di contro, si era enfatizzata la rilevanza a carico delle testimonianze di Incardona e Fava, trascurando che si trattava di soggetti animati da interessi contigui a quelli della persona offesa e che avrebbero "stranamente" udito una frase che nessun altro aveva potuto percepire, data la fragorosa protesta in atto; in ogni caso, le loro dichiarazioni erano contrassegnate da incongruenze, sia intrinseche, sia nel raffronto tra esse.

Fava, poi, era animato da astio nei confronti della persona offesa, come si ricaverebbe dal fatto che, intercettato, aveva ipotizzato che una dipendente comunale che lo aveva denunziato fosse stata "pressata" da [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre - si legge altresì nel ricorso - sia la persona offesa che Incardona e Fava erano stati denunziati dal ricorrente in relazione alla falsità delle dichiarazioni rese, denunzia che aveva dato luogo ad un procedimento che, senza le dovute indagini, era stato archiviato.

Venendo nuovamente alle prove a discarico, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale le avrebbe pretermesse, dandone atto con una motivazione omnibus, trascurando che alcuni dei testimoni (per esempio Giudice e Cirignotta) erano particolarmente attendibili perchè appartenenti alla stessa compagine politica del sindaco Fasulo.

Segue un'elencazione dei contenuti delle informazioni rilevanti a fini difensivi rese dai testi a discarico. 2.5.

Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione, in tesi maturata prima della sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta l'illegittima reiezione della richiesta di trattare il processo di appello in presenza — è manifestamente infondato, come si ricava dall'esame degli atti (possibile in ragione della natura processuale della censura) e del disposto normativo che attualmente regola la materia.

La tesi del ricorrente fonda, infatti, su una ricostruzione delle norme vigenti che non è corretta, dal momento che l'art. 94, comma 2, d.lgs 150 del 2022, quale disposizione transitoria, prevedeva che, tra gli altri, anche il nuovo dettato dell'art. 601 cod. proc. pen. — che il ricorrente invoca, ricollegando il termine per presentare la richiesta di trattazione orale alla notifica del decreto di citazione — si applicasse solo alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2023, il che avrebbe già escluso l'appello dell'imputato.

Dopodiché l'entrata in vigore di questo settore della cosiddetta riforma Cartabia è stata ulteriormente differita perché il dl. 75 del 23 giugno 2023, poi convertito dalla

I. 112 del 10 agosto 2023, ha previsto lo slittamento dell'entrata in vigore del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150 anche nella parte in cui, appunto, ha ridefinito le modalità di celebrazione dell'udienza in appello, stabilendo che la richiesta di trattazione orale debba essere formulata nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione.

In particolare, il decreto legge n. 75 cit. ha sostituito il comma secondo dell'art. 94 del d.lgs 150 del 2022 nei seguenti termini: «Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'artizolo 87 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 [....].

Ne consegue che oggi trova ancora applicazione l'art. 23, comma 4, del dl. 137 del 2020 secondo cui «La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.» Tale termine nella specie non è stato rispettato perché la richiesta è stata inviata via pec il 20 febbraio 2023, a fronte di un'udienza fissata per il 6 marzo successivo.

Se questo è già sufficiente a smentire la tesi difensiva, il Collegio osserva, altresì, che la nullità che al più si sarebbe determinata sarebbe stata di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172, che però riguardava una caso in cui il difensore non aveva depositato conclusioni scritte) che non era stata dedotta dal difensore nelle conclusioni scritte, che questi ha depositato senza eccepire la mancata trattazione in presenza ma concludendo nel merito.

2. Anche il secondo motivo di ricorso — con cui la parte lamenta il mancato rispetto del termine a comparire, individuato in quaranta giorni — è manifestamente infondato.

La nullità, infatti, non è stata tempestivamente eccepita, non essendovi traccia della deduzione nelle conclusioni scritte della difesa. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, nella giurisprudenza di questa Corte, vi è contrasto tra l'orientamento che ritiene che il mancato rispetto del termine a comparire determini una nullità relativa (tra le altre, Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017 Lusha, Rv. 271495) e quello che reputa trattarsi di nullità a regime intermedio (tra le altre, SeZ. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Amato, Rv. 283988 ; Sez. 6, n. 28408 del 23/6/2022, Fasulo, Rv. 283349; Sez. 3, n. 46179 del 28/9/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220; Sez. 4, n. 5959 del 23/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447; Sez. 5, n. 25772 del 6/3/2019, Fenati, Rv. 276515).

Orbene, anche a voler accedere al secondo, più rigoroso, orientamento, nel caso di specie la nullità deve ritenersi non più deducibile in ragione del silenzio della parte nelle conclusioni rassegnate dopo la notifica che si assume tardiva.

Si condivide, infatti, la conclusione cui pure è giunta la giurisprudenza di questa Corte (si richiamano proprio le sentenze Amato, Fasulo, D'Arcangelo, [OSCURATO:PERSONA] e Fenati), secondo cui tale nullità deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

3. Il terzo motivo di ricorso — in cui si lamenta la tardività della querela, secondo il ricorrente divenuta necessaria all'esito della riforma Cartabia — pone una doglianza inedita.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, infatti, il reato per cui si procede è sempre stato procedibile a querela di parte trattandosi di minaccia semplice (lo dimostra la contestazione ma anche la condanna alla pena pecuniaria di cui al primo comma dell'art. 612 cod. pen.).

Ne discende che non si pone alcuna questione che attenga al novum rappresentato dalla riforma Cartabia che consenta di forzare lo sbarramento costituito dalla necessità che il tema fosse sottoposto al Giudice di appello. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito agli insegnamenti di questa Corte secondo cui la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Papais, Rv. 284438; Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Galizia, Rv. 271245).

4. Il quarto motivo di ricorso — che concerne il vaglio delle prove da parte della Corte territoriale — non contiene censure ammissibili per le ragioni che seguono.

In primo luogo, il motivo in esame fa seguito ad un appellc che:non conteneva censure specifiche sulla credibilità soggettiva di Fava e Incardona, sulla svalutazione, da parte del Tribunale, delle testimonianze a discarico, era generico nella misura in cui non chiariva quale rilevanza tali contributi avrebbero avuto nel demolire la dichiarazioni accusatorie resa dalla persona offesa e richiamate nella sentenza di primo grado Può quindi affermarsi che il motivo di appello era geneticamente inammissibile per genericità, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria del gravame di merito.

I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).

Per il resto l'impugnativa è densa di considerazioni in fatto e ambisce ad un nuovo scrutinio di merito che non può trovare spazio nel giudizio di legittimità.

A questo proposito si rappresenta che il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'ad:. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non cleducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).

5. Il quinto motivo di ricorso — che eccepisce la maturazione del termine prescrizionale prima della sentenza di appello — è manifestamente infondato, perché la prescrizione — anche al netto delle pur poderose sospensioni — va collocata al 30 ottobre 2024, tenuto conto che l'imputato è stato riconosciuto gravato da recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]', per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La pronunzia impugnata è stata deliberata il 6 marzo 2023 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la condanna inflitta - anche agli effetti civili - a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Gela per il reato di minaccia, commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti sindaco del Comune di Gela, Comune di cui il prevenuto era dipendente. L'imputato è stato invece assolto in primo grado, con diverse formule terminative, per i reati di cui agli artt. 595, 594 e 342 cod. pen. (commessi ai danni di Fasulo e, il solo reato di diffamazione, ai danni anche di [OSCURATO:PERSONA]) e per un altro fatto di minaccia, sempre ai danni del sindaco Fasulo. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando cinque motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge processuale e lamenta in sostanza la nullità della sentenza impugnata, derivata da quella dell'ordinanza resa all'udienza del 6 marzo 2023, con cui era stata respinta la richiesta della difesa dell'imputato di trattare il processo in presenza. Ciò confliggerebbe con il disposto di cui all'art. 601, co 1, cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs 150 del 2022, perché la richiesta di trattazione orale era stata depositata via pec il 20 febbraio 2023, quindi nel termine di quindici giorni - normativamente previsto - dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio per l'appello, avvenuta il 13 febbraio 2023. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per il mancato rispetto del termine a comparire tra la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato e la data di udienza, inferiore a quello di quaranta giorni previsto dal legislatore (notifica del 13 febbraio 2023, udienza del 6 marzo 2023). 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge in relazione alla tardività della querela, secondo il ricorrente divenuta necessaria all'esito della riforma Cartabia e sporta solo il 25 maggio 2015, a fronte di un episodio del 30 ottobre 2014. Traccia di questa tardività si ricava dalla lettura della sentenza di primo grado, ove si dà atto, appunto, della riferibilità della querela del 25 maggio 2015 all'episodio oggi sub iudice. Il ricorrente esclude, altresì, che la querela sia stata sporta dopo che la riforma aveva mutato lo statuto di procedibilità del reato. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al vaglio circa il giudizio di responsabilità. Il ricorrente ricorda che aveva contestato, nell'atto di appello, che la sentenza di primo grado non recasse una esauriente motivazione specifica in ordine al fatto per cui oggi ancora si procede, vizio per sanare il quale la Corte di merito ha reso, a sua volta, una motivazione del tutto viziata. Sostiene, quindi, la parte che sarebbe stato mal valutato il contributo della persona offesa e che non si sarebbe tenuto conto, in particolare, dell'astio tra vittima e imputato, rappresentante di un'associazione registrata e giuridicamente riconosciuta dal Tribunale di Gela, spesso promotore di indagini per reati vari dei pubblici amministratori locali - per cui la persona offesa nutriva rancore nei suoi confronti - e vittima di una sorta di mobbing lavorativo nell'ambito del Comune. Contesta il ricorrente che si siano svalutate le prove dichiarative a discarico, tacciando l'appello di genericità, mentre era stato richiamato l'intero verbale delle dichiarazioni rese dai testi della difesa, sicché sarebbe stato onere della Corte territoriale andarle a verificare, a prescindere dalla specifica indicazione dei passaggi letterali. Di contro, si era enfatizzata la rilevanza a carico delle testimonianze di Incardona e Fava, trascurando che si trattava di soggetti animati da interessi contigui a quelli della persona offesa e che avrebbero "stranamente" udito una frase che nessun altro aveva potuto percepire, data la fragorosa protesta in atto; in ogni caso, le loro dichiarazioni erano contrassegnate da incongruenze, sia intrinseche, sia nel raffronto tra esse. Fava, poi, era animato da astio nei confronti della persona offesa, come si ricaverebbe dal fatto che, intercettato, aveva ipotizzato che una dipendente comunale che lo aveva denunziato fosse stata "pressata" da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre - si legge altresì nel ricorso - sia la persona offesa che Incardona e Fava erano stati denunziati dal ricorrente in relazione alla falsità delle dichiarazioni rese, denunzia che aveva dato luogo ad un procedimento che, senza le dovute indagini, era stato archiviato. Venendo nuovamente alle prove a discarico, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale le avrebbe pretermesse, dandone atto con una motivazione omnibus, trascurando che alcuni dei testimoni (per esempio Giudice e Cirignotta) erano particolarmente attendibili perchè appartenenti alla stessa compagine politica del sindaco Fasulo. Segue un'elencazione dei contenuti delle informazioni rilevanti a fini difensivi rese dai testi a discarico. 2.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione, in tesi maturata prima della sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta l'illegittima reiezione della richiesta di trattare il processo di appello in presenza — è manifestamente infondato, come si ricava dall'esame degli atti (possibile in ragione della natura processuale della censura) e del disposto normativo che attualmente regola la materia. La tesi del ricorrente fonda, infatti, su una ricostruzione delle norme vigenti che non è corretta, dal momento che l'art. 94, comma 2, d.lgs 150 del 2022, quale disposizione transitoria, prevedeva che, tra gli altri, anche il nuovo dettato dell'art. 601 cod. proc. pen. — che il ricorrente invoca, ricollegando il termine per presentare la richiesta di trattazione orale alla notifica del decreto di citazione — si applicasse solo alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2023, il che avrebbe già escluso l'appello dell'imputato. Dopodiché l'entrata in vigore di questo settore della cosiddetta riforma Cartabia è stata ulteriormente differita perché il dl. 75 del 23 giugno 2023, poi convertito dalla I. 112 del 10 agosto 2023, ha previsto lo slittamento dell'entrata in vigore del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150 anche nella parte in cui, appunto, ha ridefinito le modalità di celebrazione dell'udienza in appello, stabilendo che la richiesta di trattazione orale debba essere formulata nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione. In particolare, il decreto legge n. 75 cit. ha sostituito il comma secondo dell'art. 94 del d.lgs 150 del 2022 nei seguenti termini: «Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'artizolo 87 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 [....]. Ne consegue che oggi trova ancora applicazione l'art. 23, comma 4, del dl. 137 del 2020 secondo cui «La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.» Tale termine nella specie non è stato rispettato perché la richiesta è stata inviata via pec il 20 febbraio 2023, a fronte di un'udienza fissata per il 6 marzo successivo. Se questo è già sufficiente a smentire la tesi difensiva, il Collegio osserva, altresì, che la nullità che al più si sarebbe determinata sarebbe stata di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172, che però riguardava una caso in cui il difensore non aveva depositato conclusioni scritte) che non era stata dedotta dal difensore nelle conclusioni scritte, che questi ha depositato senza eccepire la mancata trattazione in presenza ma concludendo nel merito. 2. Anche il secondo motivo di ricorso — con cui la parte lamenta il mancato rispetto del termine a comparire, individuato in quaranta giorni — è manifestamente infondato. La nullità, infatti, non è stata tempestivamente eccepita, non essendovi traccia della deduzione nelle conclusioni scritte della difesa. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, nella giurisprudenza di questa Corte, vi è contrasto tra l'orientamento che ritiene che il mancato rispetto del termine a comparire determini una nullità relativa (tra le altre, Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017 Lusha, Rv. 271495) e quello che reputa trattarsi di nullità a regime intermedio (tra le altre, SeZ. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Amato, Rv. 283988 ; Sez. 6, n. 28408 del 23/6/2022, Fasulo, Rv. 283349; Sez. 3, n. 46179 del 28/9/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220; Sez. 4, n. 5959 del 23/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447; Sez. 5, n. 25772 del 6/3/2019, Fenati, Rv. 276515). Orbene, anche a voler accedere al secondo, più rigoroso, orientamento, nel caso di specie la nullità deve ritenersi non più deducibile in ragione del silenzio della parte nelle conclusioni rassegnate dopo la notifica che si assume tardiva. Si condivide, infatti, la conclusione cui pure è giunta la giurisprudenza di questa Corte (si richiamano proprio le sentenze Amato, Fasulo, D'Arcangelo, [OSCURATO:PERSONA] e Fenati), secondo cui tale nullità deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. 3. Il terzo motivo di ricorso — in cui si lamenta la tardività della querela, secondo il ricorrente divenuta necessaria all'esito della riforma Cartabia — pone una doglianza inedita. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, infatti, il reato per cui si procede è sempre stato procedibile a querela di parte trattandosi di minaccia semplice (lo dimostra la contestazione ma anche la condanna alla pena pecuniaria di cui al primo comma dell'art. 612 cod. pen.). Ne discende che non si pone alcuna questione che attenga al novum rappresentato dalla riforma Cartabia che consenta di forzare lo sbarramento costituito dalla necessità che il tema fosse sottoposto al Giudice di appello. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito agli insegnamenti di questa Corte secondo cui la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Papais, Rv. 284438; Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Galizia, Rv. 271245). 4. Il quarto motivo di ricorso — che concerne il vaglio delle prove da parte della Corte territoriale — non contiene censure ammissibili per le ragioni che seguono. In primo luogo, il motivo in esame fa seguito ad un appellc che:non conteneva censure specifiche sulla credibilità soggettiva di Fava e Incardona, sulla svalutazione, da parte del Tribunale, delle testimonianze a discarico, era generico nella misura in cui non chiariva quale rilevanza tali contributi avrebbero avuto nel demolire la dichiarazioni accusatorie resa dalla persona offesa e richiamate nella sentenza di primo grado Può quindi affermarsi che il motivo di appello era geneticamente inammissibile per genericità, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria del gravame di merito. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). Per il resto l'impugnativa è densa di considerazioni in fatto e ambisce ad un nuovo scrutinio di merito che non può trovare spazio nel giudizio di legittimità. A questo proposito si rappresenta che il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'ad:. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non cleducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). 5. Il quinto motivo di ricorso — che eccepisce la maturazione del termine prescrizionale prima della sentenza di appello — è manifestamente infondato, perché la prescrizione — anche al netto delle pur poderose sospensioni — va collocata al 30 ottobre 2024, tenuto conto che l'imputato è stato riconosciuto gravato da recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P
Sentenza Cassazione n. 45486/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris