CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato ad Asti il 27/07/1974 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio in punto di esigenze cautelari e il rigetto del ricorso nel resto udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha riformato l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 5 dicembre 2025, con la qualeera stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendo quest'ultima con quella dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune di residenza, con l'ulteriore prescrizione di rimanere nell'abitazione dalle ore 21.30 al ore 06.00 di ciascun giorno, in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di beni culturali e contro il patrimonio (capo 95), ipoteticamente commesso in Paternò e Lentini, dal novembre 2021 all'aprile 2022. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, articolandolo in tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. Deduce che il Tribunale ha illegittimamente sovrapposto il concorso nei singoli reati-fine alla partecipazione all'associazione per delinquere in violazione del principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui la partecipazione a un'associazione per delinquere non può essere desunta automaticamente dalla commissione, anche reiterata, dei reati-fine, richiedendo la prova di una stabile adesione a una struttura organizzata, dotata di proiezione criminosa indeterminata nel tempo e che la motivazione dell'ordinanza impugnata si risolve nella mera sommatoria aritmetica di cinque episodi, circoscritti nel ristretto periodo novembre 2021- marzo 2022, senza dimostrazione della stabile inserzione del ricorrente nell'organizzazione, della sua perdurante disponibilità a contribuire alle attività future del sodalizio e dell'esistenza di un vincolo associativo autonomo rispetto ai singoli reati-fine. Deduce, inoltre, che: l'ordinanza impugnata omette del tutto di accertare l'elemento soggettivo tipico dell'art. 416 cod. pen. e cioè la coscienza e volontà di far parte di un sodalizio criminoso; il materiale indiziario dimostra, al più, un rapporto personale e occasionale del ricorrente con un singolo coindagato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], privo di qualsiasi proiezione verso un'adesione consapevole a un ente collettivo; non risultano rapporti sistematici con l'intera compagine associativa, partecipazione a riunioni, pianificazioni o decisioni e conoscenza dell'organigramma, dei canali di ricettazione o delle modalità di gestione dei proventi. Deduce, poi, che il contributo attribuito al ricorrente si esaurisce in una prestazione materiale di basso profilo, priva di qualsiasi autonomia decisionale, competenza tecnica o disponibilità degli strumenti tipici del sodalizio e che l'ordinanza impugnata non individua alcun ruolo qualificato in capo al ricorrente, non dimostra l'impiego autonomo di mezzi dell'organizzazione e non spiega 2perché il contributo del ricorrente non potesse essere reso da un soggetto estraneo e che il giudizio di partecipazione associativa si risolve in un'affermazione apodittica. Deduce, inoltre, che: egli ha ammesso esclusivamente la propria partecipazione ai reati fine; l'ordinanza impugnata ha utilizzato la confessione per colmare surrettiziamente la prova mancante dell'affectio societatis; la partecipazione a un'associazione per delinquere implica, sul piano fattuale, la condivisione di una finalità lucrativa stabile; il ricorrente ha percepito un compenso incompatibile con la logica dell'impresa criminale, la gestione organizzata dei profitti e l'inserimento in un circuito stabile di riparto dei proventi; il Tribunale non individua gli elementi costitutivi della partecipazione associativa, non distingue tra concorso e associazione e non dimostra la stabile inserzione del ricorrente nel sodalizio. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, commi 1, lett. c), e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Deduce che: l'ordinanza impugnata fonda la misura cautelare esclusivamente sul pericolo di reiterazione del reato in violazione del requisito dell'attualità; i fatti contestati al ricorrente sono cessati da oltre tre anni e mezzo prima dell'applicazione della misura; a fronte di tale macroscopico lasso temporale il Tribunale non fornisce alcuna motivazione specifica idonea a spiegare perché il pericolo di reiterazione debba ritenersi ancora attuale al momento della decisione. 2.3 Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. Deduce che, anche a voler ritenere astrattamente sussistenti esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata omette ogni reale valutazione circa l'idoneità di misure meno afflittive e che il Tribunale non opera concreto bilanciamento tra gravità del fatto e intensità della compressione della libertà personale, non considera la natura episodica delle condotte, non tiene conto del lungo decorso del tempo e non valuta la personalità attuale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Occorre premettere che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del 3provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01). Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procede a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. Ne consegue che non sono consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta dell'illogicità della motivazione adottata in sede di merito. Ebbene, non si rinviene nell'ordinanza impugnata alcuna delle suindicate censure avendo il Tribunale, decidendo sulle questioni relative ai gravi indizi di colpevolezza, riproposte in questa sede, sviluppato una motivazione del tutto solida e adeguata - quantomeno nella presente fase cautelare - in ordine all'ipotesi di partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale. Il Tribunale, in particolare, quanto agli elementi costitutivi del reato ha richiamato gli indici sintomatici evidenziati dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari quali il numero elevato di scavi archeologici compiuti (ben 29); la capacità del gruppo di avvalersi saltuariamente dell'apporto di altri complici, cui non è stato contestato il delitto associativo, denotante forza e duttilità operativa dell'organizzazione; la pianificazione accurata e continuativa, ivi compresa la scelta delle aree depredabili; l'accurata organizzazione degli incontri e delle trasferte, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di trasporto in comune per raggiungere le aree e la predisposizione di vani modificati e dedicati all'interno delle autovettura per occultare meglio i reperti; la dotazione di adeguate attrezzature e di strumenti tecnologici condivisi e adeguati allo scopo; l'intensità e vastità di ciascuno scavo clandestino, con centinaia di "buche" praticate; la capacità di spaziare in plurime aree archeologiche, che coprono in più riprese l'intero territorio della Sicilia; la professionalità degli attori coinvolti (tecnicamente esperti, tanto di scavi quanto di natura e qualità dei reperti archeologici); la frequenza e durata dei singoli scavi, implicanti trasferte relativamente lunghe, la copiosità e varietà dei ritrovamenti; l'esistenza di legami con il circuito dei primi ricettatori dei beni trafugati; la collegata volontà di ricavare subito un guadagno economico; il ricorso a un linguaggio convenzionale e atto a simulare la realtà illecita in esame; la ripartizione dei guadagni tra:rsodali e le due squadre; la pervicacia nelle perpetrazione dei reati e nella pianificazione di nuovi scavi clandestini 4anche dopo l'arresto in flagranza di ben cinque componenti del gruppo il 2 aprile 2022 e la volontà di individuare sempre nuovi luoghi e obiettivi da depredare, perfino dopo il menzionato arresto e anche dopo l'intensificata sorveglianza di un sito archeologico; il segmento temporale di operatività della squadra; la rodata professionalità e reciproca familiarità degli attori della duplice squadra; il rimando a moduli operativi standardizzati e fluidi; il rilancio continuo dell'azione del gruppo con la programmazione di nuovi e ulteriori scavi. Il Tribunale, poi, quanto alla stabilità del vincolo associativo e all'indeterminatezza del programma criminoso, ha rimarcato che, pur a fronte di un rilevato periodo di operatività dal novembre 2021 all'aprile 2022, l'attività illecita era certamente più risalente nel tempo, come attestato dai dialoghi, costellati di riferimenti a episodi precedenti, ed era proiettata verso il futuro, attesa la programmazione di ulteriori scavi in siti nuovi e diversi. Il Tribunale ha anche evidenziato come la pianificazione di nuovi scavi, anche dopo l'arresto in flagranza del 2 aprile 2022, deponesse per- t té's pervicacia degli agenti eVsolidità dell'affectio societatis. Quanto alla posizione dello [OSCURATO:PERSONA], dopo l'esame degli specifici episodi delittuosi cui l'indagato ha partecipato, il Tribunale ha ritenuto che nei confronti dello stesso sussistessero gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al sodalizio in esame. Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato la partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] a diversi scavi clandestini dal novembre 2021 al marzo 2022 nell'ambito della squadra capeggiata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], in sinergia con i lentinesi di [OSCURATO:PERSONA] e che le intercettazioni hanno evidenziato contatti dell'indagato con i sodali, principalmente con l'[OSCURATO:PERSONA], ma anche con l'[OSCURATO:PERSONA] e gli altri componenti. Il Tribunale ha, poi, espresso le seguenti considerazioni: "Palese la sinergia con i coindagati e l'affectio societatis, evidente dalle conversazioni, denotanti la stabilità dell'accordo illecito contratto dallo [OSCURATO:PERSONA] con i sodali, in uno alla sua disponibilità per il buon esito delle attività di comune pertinenza, quale la messa a disposizione dell'autovettura per raggiungere i luoghi di scavo". In definitiva, il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, senza confondere il delitto associativo con i reati fine, ha indicato le circostanze fattuali che denotano la sussistenza degli elementi fondamentali che caratterizzano un'associazione per delinquere (vincolo associativo, indeterminatezza del programma criminoso e struttura organizzativo) e la volontà dello [OSCURATO:PERSONA] di far parte dell'associazione e di apportare un concreto contributo alla realizzazione del comune scopo criminoso. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La difesa ha evidenziato che i fatti risalgono agli anni 2021 e 2022 e che il Tribunale non ha considerato il tempo trascorso dagli stessi, la cessazione 5volontaria di contatti con l'ambiente criminoso, la condotta confessoria, l'inserimento lavorativo stabile dell'indagato e il suo contesto familiare. Deve rammentarsi che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale- rla quale deve essere più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti/- ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, sent. n. 1154 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Magliulo). Inoltre, il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione purché si fornisca adeguata motivazione su tale profilo. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, dando atto che i fatti per i quali è stata riconosciuta la gravità indiziaria risalgono agli anni 2021 - 2022 (per alcuni indagati anche agli anni 2023 e 2024), ha evidenziato come si trattasse, quasi sempre, di condotte consolidate, espressione di una professionalità e una dedizione alla raccolta, accumulazione e commercio clandestino di beni culturali profondamente rodata e radicata nel tempo. Il Tribunale ha condiviso tali argomentazioni e ha ritenuto sussistente il concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato in considerazione della gravità e pluralità delle condotte illecite perpetrate, in un contesto associativo finalizzato al compimento di un numero indeterminato e seriale di gravi delitti contro il patrimonio culturale dello Stato e, inoltre, delle modalità esecutive chiaramente indicative di professionalità e spregiudicatezza. Ritiene la Corte che il Tribunale del riesame, con motivazione logica, abbia dato conto delle ragioni per le quali, pur a fronte di condotti-certamente non recenti, per le peculiari modalità del fatto, sussista il concreto e attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, applicando una misura cautelare più lieve di quella applicata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, ha compiuto quel giudizio di concreto bilanciamento tra gravità del fatto e intensità della compressione della libertà personale che il ricorrente lamenta essere stato omesso sicché le doglianze espresse in punto di proporzione, adeguatezza e gradualità della misura cautelare sono manifestamente infondate. In particolare, in relazione a quelle che sono le finalità e modalità operative del sodalizio, è stata adeguatamente 6motivata l'esigenza di applicare l'obbligo di dimora con la prescrizione di permanenza notturna nell'abitazione. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M