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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 40923/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] CdItantin Daniel, ritenuto che il primo motivo di ricorso nella parte in cui vorrebbe far derivare dal non liquet del primo giudice in ordine all'avanzata richiesta di cui all'art. 131- bis cod. pen. la nullità della relativa sentenza, è manifestamente infondato, risultando a norma dell'art. 604 cod. proc. pen., le ipotesi di nullità della sentenza di primo grado tassativa rientrando, pertanto, nel potere-dovere del giudice di appello di integrare detta motivazione (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118 nel senso che "la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante"); ritenuto che, secondo il consolidato orientamento di legittimità l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] tepsore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] CdItantin Daniel, ritenuto che il primo motivo di ricorso nella parte in cui vorrebbe far derivare dal non liquet del primo giudice in ordine all'avanzata richiesta di cui all'art. 131- bis cod. pen. la nullità della relativa sentenza, è manifestamente infondato, risultando a norma dell'art. 604 cod. proc. pen., le ipotesi di nullità della sentenza di primo grado tassativa rientrando, pertanto, nel potere-dovere del giudice di appello di integrare detta motivazione (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118 nel senso che "la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante"); ritenuto che, secondo il consolidato orientamento di legittimità l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] tepsore I
Sentenza Cassazione n. 40923/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris