CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 1968
Cassazione n. 33031/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/02/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza di numerose sentenze divenute irrevocabili. 2. Con ordinanza del 16 febbraio 2026, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudice dell'esecuzione, riconosceva la sussistenza degli estremi del vincolo della continuazione fra i reati in materia di misure di prevenzione giudicati con le sentenze ivi indicate ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6, ma negava la sussistenza del vincolo fra detti reati e quelli giudicati con le sentenze ivi indicate ai numeri 1, 7, 8 e 9. 3. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti ad ottenere l'annullamento della menzionata ordinanza. 3.1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine al parziale rigetto dell'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate nell'ordinanza ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 e i reati associativi giudicati con le sentenze indicate ivi ai numeri 7 e 9. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione non ha applicato in modo corretto la disciplina della continuazione ma, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ha omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i predetti reati, così rendendo ordinanza viziata nella motivazione. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione ha errato, perché avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza degli estremi della continuazione non soltanto fra i reati di violazione di prescrizioni inerenti a misure di prevenzione giudicati con le sentenze ivi indicate ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6, ma anche fra questi e i reati giudicati con le sentenze indicate nell'ordinanza ai numeri 7 e 9; in particolare, il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ritenere che anche il reato di associazione mafiosa indicato nell'ordinanza al numero 7 e i reati di associazione mafiosa, di estorsione ed estorsione tentata indicati ivi al numero 9, erano stati tutti commessi 2nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso che era stato riconosciuto con la stessa ordinanza ora impugnata e che legava i menzionati reati di violazione di prescrizioni inerenti a misure di prevenzione. Il giudice dell'esecuzione, travisando gli esiti del processo c.d. Tuareg, avrebbe errato nel collocare temporalmente la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso mafioso per la quale era stato condannato. Tale partecipazione avrebbe dovuto essere collocata, secondo il ricorrente, non nell'anno 1983, quando egli aveva solo quindici anni, ma negli anni negli anni 1986-1987, quando egli, con il suo nucleo familiare, aveva aderito al sodalizio criminoso, allora impegnato con un altro sodalizio criminoso in una cruenta guerra di mafia che aveva reso necessario, per la sopravvivenza del ricorrente stesso, il suo allontanamento del territorio, la violazione delle misure di prevenzione, l'acquisizione di armi. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, avrebbe errato nel non tener conto che, con ordinanza del 24 maggio 2007, la stessa Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto il vincolo della continuazione fra il reato associativo giudicato con la sentenza c.d. Tuareg indicata nell'ordinanza al numero 7 e il reato in materia di armi giudicato con la sentenza indicata ivi al numero 1. 3.2. Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine al parziale rigetto dell'istanza. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione è incorso in omessa pronuncia perché non ha valutato anche le richieste subordinate di riconoscimento della continuazione, o di sussistenza del concorso formale eterogeneo, fra il reato di violazione della sorveglianza speciale giudicato con la sentenza indicata al numero 4 dell'ordinanza e il reato di truffa giudicato con la sentenza indicata ivi al numero 8. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure sono tutte infondate. 1.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato e applicato le norme di legge rispettando i consolidati e condivisibili principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, perché ha compiuto in modo adeguato, fornendo idonea motivazione priva di vizi logici, le valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, tutti i reati per i quali 3è stato condannato con distinte sentenze. (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156-01). Il giudice dell'esecuzione ha rispettato anche il principio di diritto in base al quale è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 - 01; in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.). In proposito, è stato chiarito che è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso. (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv. 285369 - 01). Il giudice dell'esecuzione ha rispettato, inoltre, il principio di diritto in base al quale, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno. (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Rv. 285790 - 01). 1.2. Nel caso ora in valutazione, il giudice dell'esecuzione, come si è anticipato sopra, non è incorso in alcun errore di diritto e ha reso adeguata motivazione sui punti decisivi delle questioni trattate, nel giustificare la negazione, per alcuni fra i reati considerati, di un vincolo unitario della continuazione fra tutti i reati giudicati dalle citate sentenze o fra specifici reati diversi da quelli per i quali ha riconosciuto il vincolo. L'ordinanza qui impugnata, che pure dimostra di aver tenuto conto delle caratteristiche dei reati commessi, pone in evidenza, in modo adeguato e non illogico, gli elementi in base ai quali ha ritenuto che solo alcuni fra i reati considerati sono stati commessi nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, ma non sussistono elementi per affermare la sussistenza di una programmazione più ampia o ulteriore rispetto a quella riconosciuta. 4In particolare, il giudice dell'esecuzione, nel trattare le ragioni del rigetto parziale dell'istanza per alcuni reati, ha reso spiegazione non superata dagli argomenti contenuti nel ricorso, in quanto ha chiarito, a pag. 5 dell'ordinanza, perché non può affermarsi che, al momento dell'adesione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminosa, egli si sia rappresentato e abbia programmato i reati poi commessi per fronteggiare la faida familiare. Il giudice dell'esecuzione ha sottolineato che non risulta che costui, al momento della sua adesione, potesse, insieme ai sodali, prevedere e programmare i reati volti alla riorganizzazione della propria fazione criminale in seno a una guerra di mafia che sarebbe scoppiata solo in seguito e di cui non vi erano all'epoca avvisaglie. Per altro verso, il giudice dell'esecuzione, nel richiamare, a pag. 3 dell'ordinanza, il provvedimento emesso dalla stessa Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 24 maggio 2007, di riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati indicati nei numeri 7 e 9 dell'ordinanza ora impugnata, ha mostrato di non aver trascurato tale riconoscimento, e ha esposto una motivazione complessiva dalla quale emerge con chiarezza che esso non collide con la negazione del vincolo ritenuta dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza ora impugnata. Anche con riguardo al reato di truffa indicato al numero 8 dell'ordinanza ora impugnata, il giudice dell'esecuzione ha congruamente spiegato che non può essere riconosciuta la continuazione fra gli altri reati e detta truffa, poiché quest'ultima risulta mossa, piuttosto, dal fine di lucro e solo accidentalmente occasionata dallo stato di latitanza di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Deve affermarsi, quindi, che il giudice dell'esecuzione ha posto in luce adeguatamente nell'ordinanza le ragioni che l'hanno condotto al parziale rigetto dell'istanza. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. In proposito, occorre ricordare il condivisibile principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto. (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026, Rv. 289635 - 01). 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 5 P.Q.M