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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45920/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dato atto che il difensore dell'imputato non è comparso pur avendo richiesto la trattazione orale; l [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 novembre 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata - all'esito di giudizio abbreviato - dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 11 aprile 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso a Milano il 20 marzo 2018, per aver detenuto a fini di spaccio: nella propria autovettura, occultati sotto al sedile lato passeggero, 6 involucri contenenti cocaina del peso complessivo di gr. 2,46; sulla propria persona, tre involucri contenenti gr. 0,78 della stessa sostanza.

Con la sentenza confermata dalla Corte di appello, Ibrahim è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione ed C 2.000,00 di multa.

2. L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione.

Sostiene, in particolare, che l'affermazione della penale responsabilità sarebbe avvenuta ancorché non vi fosse prova certa che la sostanza non era detenuta per uso personale.

3. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

4. La Corte territoriale ha ritenuto che la sostanza rinvenuta nella disponibilità di Ibrahim non fosse destinata ad uso esclusivamente personale perché era suddivisa in dosi e in parte occultata sotto il sedile della macchina.

Ha attribuito rilievo in tal senso al dato ponderale complessivo (gr. 3,24 di sostanza) e alla percentuale di principio attivo (79%).

Ha sottolineato, inoltre, che nella disponibilità dell'imputato è stata rinvenuta la somma di 90 euro suddivisa in banconote di vario taglio.

A fronte di tali argomentazioni il ricorrente obietta che la suddivisione della sostanza in più involucri non è incompatibile con l'uso personale e neppure lo è la disponibilità di 90 euro in contanti, trattandosi di una somma relativamente modesta che chiunque può detenere, anche se non ha un lavoro.

La difesa sottolinea che la quantità di principio attivo era idonea al confezionamento di 1,7 dosi e dunque ampiamente compatibile con la destinazione ad uso personale.

Riferisce che, come risulterebbe dalla relazione di servizio, prima di essere controllato dalla polizia giudiziaria Ibrahim si era incontrato con qualcuno, ma gli operanti non hanno potuto affermare che in quel momento vi fosse stata una cessione sicché non può escludersi che, in occasione di quell'incontro, sia avvenuto l'acquisto della sostanza poi sequestrata.

Si duole che la Corte di appello non abbia tenuto conto, nella propria valutazione, di questa circostanza di fatto.

In sintesi, i secondo il ricorrente, vi sarebbe un ragionevole dubbio in ordine alla destinazione della sostanza ad uso di terzi.

5. Tali essendo i motivi di ricorso si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello.

La Corte di legittimità, infatti, è chiamata ad un controllo sull'esistenza di una motivazione effettiva, che deve compiere attraverso una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, ma la sua valutazione non può mai sconfinare nel merito (fra le tante, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600).

Non sono pertanto deducibili, in sede di ricorso per cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

E sono inammissibili doglianze - come quelle sollevate dal ricorrente - che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (in tal senso, di recente, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha considerato indici significativi della destinazione della sostanza all'uso di terzi la suddivisione della stessa in nove à- involucri e la constatazione Ibrahim ne aveva indosso una parte mentre l'altra era occultata sotto il sedile della macchina.

Tale motivazione non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e non può essere considerata carente.

La Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che l'imputato aveva indosso 90 euro in banconote di vario taglio e la motivazione non è manifestamente illogica tanto più che, come lo stesso ricorrente riferisce, Ibrahim non aveva un lavoro.

Il fatto che, prima del controllo, l'imputato avesse incontrato qualcuno è evidentemente privo di significato e, infatti, non ne sono stati tratti argomenti a carico, né si vede come potrebbero esserne tratti argomenti a favore.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; dato atto che il difensore dell'imputato non è comparso pur avendo richiesto la trattazione orale; l [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 novembre 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata - all'esito di giudizio abbreviato - dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 11 aprile 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso a Milano il 20 marzo 2018, per aver detenuto a fini di spaccio: nella propria autovettura, occultati sotto al sedile lato passeggero, 6 involucri contenenti cocaina del peso complessivo di gr. 2,46; sulla propria persona, tre involucri contenenti gr. 0,78 della stessa sostanza. Con la sentenza confermata dalla Corte di appello, Ibrahim è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione ed C 2.000,00 di multa. 2. L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione. Sostiene, in particolare, che l'affermazione della penale responsabilità sarebbe avvenuta ancorché non vi fosse prova certa che la sostanza non era detenuta per uso personale. 3. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 4. La Corte territoriale ha ritenuto che la sostanza rinvenuta nella disponibilità di Ibrahim non fosse destinata ad uso esclusivamente personale perché era suddivisa in dosi e in parte occultata sotto il sedile della macchina. Ha attribuito rilievo in tal senso al dato ponderale complessivo (gr. 3,24 di sostanza) e alla percentuale di principio attivo (79%). Ha sottolineato, inoltre, che nella disponibilità dell'imputato è stata rinvenuta la somma di 90 euro suddivisa in banconote di vario taglio. A fronte di tali argomentazioni il ricorrente obietta che la suddivisione della sostanza in più involucri non è incompatibile con l'uso personale e neppure lo è la disponibilità di 90 euro in contanti, trattandosi di una somma relativamente modesta che chiunque può detenere, anche se non ha un lavoro. La difesa sottolinea che la quantità di principio attivo era idonea al confezionamento di 1,7 dosi e dunque ampiamente compatibile con la destinazione ad uso personale. Riferisce che, come risulterebbe dalla relazione di servizio, prima di essere controllato dalla polizia giudiziaria Ibrahim si era incontrato con qualcuno, ma gli operanti non hanno potuto affermare che in quel momento vi fosse stata una cessione sicché non può escludersi che, in occasione di quell'incontro, sia avvenuto l'acquisto della sostanza poi sequestrata. Si duole che la Corte di appello non abbia tenuto conto, nella propria valutazione, di questa circostanza di fatto. In sintesi, i secondo il ricorrente, vi sarebbe un ragionevole dubbio in ordine alla destinazione della sostanza ad uso di terzi. 5. Tali essendo i motivi di ricorso si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello. La Corte di legittimità, infatti, è chiamata ad un controllo sull'esistenza di una motivazione effettiva, che deve compiere attraverso una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, ma la sua valutazione non può mai sconfinare nel merito (fra le tante, Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600). Non sono pertanto deducibili, in sede di ricorso per cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. E sono inammissibili doglianze - come quelle sollevate dal ricorrente - che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (in tal senso, di recente, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha considerato indici significativi della destinazione della sostanza all'uso di terzi la suddivisione della stessa in nove à- involucri e la constatazione Ibrahim ne aveva indosso una parte mentre l'altra era occultata sotto il sedile della macchina. Tale motivazione non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e non può essere considerata carente. La Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che l'imputato aveva indosso 90 euro in banconote di vario taglio e la motivazione non è manifestamente illogica tanto più che, come lo stesso ricorrente riferisce, Ibrahim non aveva un lavoro. Il fatto che, prima del controllo, l'imputato avesse incontrato qualcuno è evidentemente privo di significato e, infatti, non ne sono stati tratti argomenti a carico, né si vede come potrebbero esserne tratti argomenti a favore. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
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