CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04392/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 064CREO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di EMPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di cui ai tre capi di imputazione; letto il motivo del ricorso, con il quale il ricorrente censura l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; rilevato che: il motivo di ricorso è generico, nonché privo di determinatezza, sostanziandosi nella rassegna di orientamenti giurisprudenziali in materia e di indicazioni di carattere astratto, e quindi in una doglianza meramente contestativa, in assenza di qualsiasi indicazione degli elementi specifici da cui desumere l'esiguità del danno o del pericolo, o il modesto grado di colpevolezza dell'imputato, idonei, nel caso di specie, a consentire il giudizio di particolare tenuità del fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso