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CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 14305/2025

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eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello diMilano, n. 1178-2022, depositata il 11.01.2023, N.R.G. 961-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata ai controricorrenti; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.

Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 29 maggio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello diMilano, n. 1178-2022, depositata il 11.01.2023, N.R.G. 961-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata ai controricorrenti; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 29 maggio 2025