CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14171/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Triounale di Patti in composizione monocratica di condanna per il reato di cui all'art. 474 comma 2 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 lett.b) cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato poiché, in tema di sostituzione di pene detentive con sanzioni pecuniarie, pur potendo beneficiare della sostituzione colui che si trovi in disagiate condizioni eocnomiche, il giudice può respingere la richiesta nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere( Sez. 5 , n. 44402 del 10/10/2022, Rv. 283954); inoltre, la richiesta, avanzata in appello, di rateizzazione di una pena pecuniaria, anche se irrogata in sostituzione di quella detentiva, implica la rinuncia, per fatto concludente, alla sospensione condizione della pena concessa in primo grado, che deve conseguentemente essere revocata (Sez. 3, n. 41525 del 09/04/2015, Rv. 264948). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024