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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 43624/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/12/2021 dalla Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del 20/06/2022 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente; letta la memoria del 20/06/2022 a firma dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 16 dicembre 2021 dalla Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 05 maggio 2014, confermata la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai delitti di cui agli artt. 216, n. 1 e 2, 223, comma 1, legge fall., ha ridotto la durata delle pene accessorie.

2. La difesa articola le proprie censure in cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 344-bis cod. proc. pen. e dell'art. 2 legge 27 settembre 2021 n.134, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 27 Cost., nella parte in cui limitano l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, asserendo che le norme non hanno natura processuale, ma sostanziale. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 217, comma 1, n. 1 legge fall., lamenta che la corte territoriale ha omesso di considerare la circostanza che sia il prelievo di denaro, che aveva natura di mero prestito tra fratelli, sia il transito del denaro stesso sui conti della società, avvenuto per motivi fiscali, sia le spese non documentate, riconducibili ai costi di rappresentanza sostenuti in vari anni di esercizio, non erano volti a causare il dissesto della società e che, pertanto, non erano idonei a configurare il delitto di bancarotta distrattiva, potendosi ritenere, al più, la fattispecie di bancarotta semplice. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 217, comma 1, n. 2 legge fall., lamenta che la corte d'appello ha omesso di considerare che la consegna incompleta della documentazione contabile sottoposta a sequestro e riportata su supporto informatico non è idonea a ravvisare il dolo del delitto di bancarotta documentale, ma, al più, sufficiente a configurare il delitto di bancarotta semplice. 2.4 Con il quarto secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 82, comma 2, e 602, comma 4, cod. proc. pen., lamenta che la corte d'appello ha confermato le statuizioni civili rese dal giudice di primo grado, senza considerare la richiesta di revoca della costituzione di parte civile, in quanto assente, articolata in sede di appello.2.5 Con il quinto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti, anziché prevalenti, sulle circostanze aggravanti contestate.

3. Con memoria del 20 giugno 2022, la difesa ha articolato due motivi che, rispettivamente, ripropongono, il primo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344-bis cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 2 legge 27 settembre 2021 n.134 - sollevata con il primo motivo di ricorso - e, il secondo, la censura relativa mancata revoca della costituzione di parte civile e delle conseguenti statuizioni assunte in primo grado, nonostante la mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di appello - proposta con il quarto motivo di ricorso - e l'intervenuta dichiarazione di chiusura del fallimento. [OSCURATO:PERSONA].

1. Il ricorso, unitariamente considerato, è infondato e pertanto va rigettato.

2. Preliminarmente va rilevato che ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile la memoria a firma dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto priva di sottoscrizione del difensore.

3. Le questioni giuridiche sollevate con i motivi sono prive di rilievo perché sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, e perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.

Inoltre, va osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

4. In merito al primo motivo di ricorso, ripreso nel primo motivo articolato nella memoria difensiva del 20 giugno 2022, va osservato che, con decisione che il Collegio condivide, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv. 282408 - 01) e dell'art. 2 legge 27 settembre 2021 n.134 (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283043 - 02), in relazione agli artt. 3, 24, 25, 27 Cost., nella parte in cui limitano l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, «in quanto la limitazione cronologica dell'applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni, e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari».

5. Infondato è il secondo motivo di ricorso.

Il ricorrente non contesta i dati rappresentati dal prelievo di denaro, dal transito dello stesso sui conti della società e dalle spese non documentate, ma si limita a illustrarne le cause giustificative che, a suo dire, sono sufficienti a escludere il delitto di bancarotta distrattiva e, al più, idonee a sussunnere la vicenda nella fattispecie di bancarotta semplice.

Correttamente e logicamente la corte territoriale ha desunto la prova della distrazione dalla mancata dimostrazione della reale destinazione del denaro, sottolineando come non soltanto non siano risultate provate le giustificazioni addotte, ma anche e soprattutto come non sia stata provata l'asserita rimessa del denaro nelle casse della fallita e, ancora, come non vi sia alcuna indicazione in merito all'effettiva destinazione del medesimo.

Sul punto, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio - consolidato nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui l'accertata presenza, in un determinato momento della vita della società, di beni che non vengono poi rinvenuti dal curatore fallimentare costituisce prova della distrazione ove l'imprenditore fallito non sappia o non voglia dare conto della loro destinazione al soddisfacimento di bisogni della stessa.

Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo del delitto e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di recare pregiudizio ai creditori.

6. Privo di rilievo è il terzo motivo.La corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni delle sue determinazioni in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, richiamando quanto riscontrato dal consulente tecnico della pubblica accusa, dal perito e dal curatore che hanno dato atto sia della omessa consegna della documentazione contabile completa, sia della redazione postuma dei bilanci e delle scritture contabili, sia della inidoneità della documentazione rinvenuta e consegnata alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, sia dell'incidenza causale dell'omissione sulle ragioni creditorie.

Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo del delitto e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita.

7. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso - ripreso anche nel secondo motivo articolato nella memoria del 20 giugno 2022 - che involge la decisione della corte territoriale in merito alla conferma delle statuizioni civili rese dal giudice di primo grado, nonostante l'assenza della parte civile nel giudizio di appello e nonostante la dichiarazione di chiusura del fallimento, nelle more intervenuta.

In riferimento alla posizione della parte civile nel processo penale, nel nostro ordinamento vige il principio di "immanenza", normativamente previsto dall'art. 76, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo», sicché la parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia, deve essere citata nei successivi gradi di giudizio anche se non impugnante e non occorre, per ogni grado di giudizio, un nuovo atto di costituzione, rimanendo ferma la costituzione di parte civile anche nel caso di mutamento delle posizioni soggettive.

Dunque, nel caso di specie, sebbene la parte civile non abbia partecipato personalmente al giudizio di appello e non abbia presentato le conclusioni scritte di cui all'art. 523 cod. proc. pen., ciò non di meno non può ritenersi che siffatto comportamento integri una ipotesi di revoca tacita o presunta della costituzione (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 — 01), in quanto la disposizione di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., trova applicazione solo per il processo di primo grado (ex multis Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi, Rv. 267769) quando, in mancanza di conclusioni, non si forma il petitum sul quale il giudice è chiamato a pronunciarsi, mentre le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo ed obbligano il giudice a pronunziare condanna anche in merito alle spese dell'impugnazione. 7.1 Quanto alla intervenuta la chiusura del fallimento, giova evidenziare che la stessa è intervenuta in data 08 gennaio 2020 e, dunque, nelle more del processo in appello che si è concluso con sentenza del 16 dicembre 2021.Ne consegue che, quello articolato come motivo nuovo nella memoria del 20 giugno 2022, è inammissibile in quanto non sollevato nel corso del giudizio di appello.

Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

Invero il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni atto d'impugnazione ex artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

Infatti, la disposizione in esame deve essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

In questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940; Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).

8. Privo di pregio è anche il quinto motivo che non si confronta correttamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, la quale reca una motivazione nella quale sono messe in luce le ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute come equivalenti e non prevalenti sulle aggravanti contestate, ravvisate nella gravità della condotta dell'imputato, tenuto conto dell'entità delle distrazioni e della pervicacia dimostrata sia nel sottrarre le scritture contabili, sia nel disattendere i provvedimenti dell'autorità giudiziaria civile.9.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/12/2021 dalla Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del 20/06/2022 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente; letta la memoria del 20/06/2022 a firma dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 16 dicembre 2021 dalla Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 05 maggio 2014, confermata la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai delitti di cui agli artt. 216, n. 1 e 2, 223, comma 1, legge fall., ha ridotto la durata delle pene accessorie. 2. La difesa articola le proprie censure in cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 344-bis cod. proc. pen. e dell'art. 2 legge 27 settembre 2021 n.134, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 27 Cost., nella parte in cui limitano l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, asserendo che le norme non hanno natura processuale, ma sostanziale. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 217, comma 1, n. 1 legge fall., lamenta che la corte territoriale ha omesso di considerare la circostanza che sia il prelievo di denaro, che aveva natura di mero prestito tra fratelli, sia il transito del denaro stesso sui conti della società, avvenuto per motivi fiscali, sia le spese non documentate, riconducibili ai costi di rappresentanza sostenuti in vari anni di esercizio, non erano volti a causare il dissesto della società e che, pertanto, non erano idonei a configurare il delitto di bancarotta distrattiva, potendosi ritenere, al più, la fattispecie di bancarotta semplice. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 217, comma 1, n. 2 legge fall., lamenta che la corte d'appello ha omesso di considerare che la consegna incompleta della documentazione contabile sottoposta a sequestro e riportata su supporto informatico non è idonea a ravvisare il dolo del delitto di bancarotta documentale, ma, al più, sufficiente a configurare il delitto di bancarotta semplice. 2.4 Con il quarto secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 82, comma 2, e 602, comma 4, cod. proc. pen., lamenta che la corte d'appello ha confermato le statuizioni civili rese dal giudice di primo grado, senza considerare la richiesta di revoca della costituzione di parte civile, in quanto assente, articolata in sede di appello.2.5 Con il quinto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti, anziché prevalenti, sulle circostanze aggravanti contestate. 3. Con memoria del 20 giugno 2022, la difesa ha articolato due motivi che, rispettivamente, ripropongono, il primo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344-bis cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 2 legge 27 settembre 2021 n.134 - sollevata con il primo motivo di ricorso - e, il secondo, la censura relativa mancata revoca della costituzione di parte civile e delle conseguenti statuizioni assunte in primo grado, nonostante la mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di appello - proposta con il quarto motivo di ricorso - e l'intervenuta dichiarazione di chiusura del fallimento. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il ricorso, unitariamente considerato, è infondato e pertanto va rigettato. 2. Preliminarmente va rilevato che ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile la memoria a firma dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto priva di sottoscrizione del difensore. 3. Le questioni giuridiche sollevate con i motivi sono prive di rilievo perché sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, e perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado. Inoltre, va osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 4. In merito al primo motivo di ricorso, ripreso nel primo motivo articolato nella memoria difensiva del 20 giugno 2022, va osservato che, con decisione che il Collegio condivide, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv. 282408 - 01) e dell'art. 2 legge 27 settembre 2021 n.134 (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283043 - 02), in relazione agli artt. 3, 24, 25, 27 Cost., nella parte in cui limitano l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, «in quanto la limitazione cronologica dell'applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni, e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari». 5. Infondato è il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente non contesta i dati rappresentati dal prelievo di denaro, dal transito dello stesso sui conti della società e dalle spese non documentate, ma si limita a illustrarne le cause giustificative che, a suo dire, sono sufficienti a escludere il delitto di bancarotta distrattiva e, al più, idonee a sussunnere la vicenda nella fattispecie di bancarotta semplice. Correttamente e logicamente la corte territoriale ha desunto la prova della distrazione dalla mancata dimostrazione della reale destinazione del denaro, sottolineando come non soltanto non siano risultate provate le giustificazioni addotte, ma anche e soprattutto come non sia stata provata l'asserita rimessa del denaro nelle casse della fallita e, ancora, come non vi sia alcuna indicazione in merito all'effettiva destinazione del medesimo. Sul punto, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio - consolidato nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui l'accertata presenza, in un determinato momento della vita della società, di beni che non vengono poi rinvenuti dal curatore fallimentare costituisce prova della distrazione ove l'imprenditore fallito non sappia o non voglia dare conto della loro destinazione al soddisfacimento di bisogni della stessa. Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo del delitto e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di recare pregiudizio ai creditori. 6. Privo di rilievo è il terzo motivo.La corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni delle sue determinazioni in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, richiamando quanto riscontrato dal consulente tecnico della pubblica accusa, dal perito e dal curatore che hanno dato atto sia della omessa consegna della documentazione contabile completa, sia della redazione postuma dei bilanci e delle scritture contabili, sia della inidoneità della documentazione rinvenuta e consegnata alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, sia dell'incidenza causale dell'omissione sulle ragioni creditorie. Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata rinviano al dolo del delitto e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita. 7. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso - ripreso anche nel secondo motivo articolato nella memoria del 20 giugno 2022 - che involge la decisione della corte territoriale in merito alla conferma delle statuizioni civili rese dal giudice di primo grado, nonostante l'assenza della parte civile nel giudizio di appello e nonostante la dichiarazione di chiusura del fallimento, nelle more intervenuta. In riferimento alla posizione della parte civile nel processo penale, nel nostro ordinamento vige il principio di "immanenza", normativamente previsto dall'art. 76, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo», sicché la parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia, deve essere citata nei successivi gradi di giudizio anche se non impugnante e non occorre, per ogni grado di giudizio, un nuovo atto di costituzione, rimanendo ferma la costituzione di parte civile anche nel caso di mutamento delle posizioni soggettive. Dunque, nel caso di specie, sebbene la parte civile non abbia partecipato personalmente al giudizio di appello e non abbia presentato le conclusioni scritte di cui all'art. 523 cod. proc. pen., ciò non di meno non può ritenersi che siffatto comportamento integri una ipotesi di revoca tacita o presunta della costituzione (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 — 01), in quanto la disposizione di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., trova applicazione solo per il processo di primo grado (ex multis Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi, Rv. 267769) quando, in mancanza di conclusioni, non si forma il petitum sul quale il giudice è chiamato a pronunciarsi, mentre le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo ed obbligano il giudice a pronunziare condanna anche in merito alle spese dell'impugnazione. 7.1 Quanto alla intervenuta la chiusura del fallimento, giova evidenziare che la stessa è intervenuta in data 08 gennaio 2020 e, dunque, nelle more del processo in appello che si è concluso con sentenza del 16 dicembre 2021.Ne consegue che, quello articolato come motivo nuovo nella memoria del 20 giugno 2022, è inammissibile in quanto non sollevato nel corso del giudizio di appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Invero il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni atto d'impugnazione ex artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod proc. pen. - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. Infatti, la disposizione in esame deve essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. In questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940; Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577). 8. Privo di pregio è anche il quinto motivo che non si confronta correttamente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, la quale reca una motivazione nella quale sono messe in luce le ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute come equivalenti e non prevalenti sulle aggravanti contestate, ravvisate nella gravità della condotta dell'imputato, tenuto conto dell'entità delle distrazioni e della pervicacia dimostrata sia nel sottrarre le scritture contabili, sia nel disattendere i provvedimenti dell'autorità giudiziaria civile.9. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente a
Sentenza Cassazione n. 43624/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris