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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03143/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6236-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6867/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTA, depositata 11 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 06236 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 6236/2020 FATTO e DIRITTO Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate impugna sulla base di due motivi la sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, limitatamente al recupero dell'imposta proporzionale di registro del 3% sugli interessi determinati dalla pronuncia nr 403/2014 del Tribunale di Enna con la quale era stata accolta la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condannato la società [OSCURATO:PERSONA], odierna controricorrente, al pagamento di una somma di denaro.

L'Ufficio censura la decisione sotto un primo profilo denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c., in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c., per non avere la CTR affrontato il rilievo fiscale riguardante la debenza dell'imposta proporzionale di registro sugli interessi moratori come determinati dalla sentenza del Tribunale di Enna.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 40 del D.P.R. 131/1986, dell'ad 15 del D.P.R. 633/1972, dell'art 8 lett b) della tariffa allegata al D.P.R. nr 131/1986 e dell'art 1224 c.c., in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c., sostenendo che le somme dovute a titolo di interessi moratori se formano oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale sono da assoggettare ad imposta proporzionale di registro anche nel caso riguardino somme la cui sorte capitale è relativa ad operazioni assoggettate ad IVA.

Si è costituita con controricorso la contribuente contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.

Il primo motivo è infondato.

Giova ricordare che non integra il vizio di omessa pronuncia ex art 112 c.p.c. quando il rigetto di una domanda sia implicito nella costruzione logico - giuridica della sentenza, con la quale venga accolta una tesi incompatibile con tale domanda (cfr. Cass. 2018 nr 32258;24155/2017 29.4.2006, n. 10052; Cass.20.2.2004, n. 3403).

Ciò posto si legge a pag. 3 della impugnata sentenza che l'Agenzia delle Entrate "ha impugnato la sentenza in parola dinnanzi a questa Commissione tributaria regionale eccependo che il primo Collegio non ha affrontato il rilievo fiscale riguardante gli interessi moratori" incorrendo nella "violazione dell'ad 112 c.p.c. e dell'art 36 del d.lvo. 546 del 1992 - omessa pronuncia".

Il giudice di appello ha quindi dato atto del motivo di doglianza relativo alla tassazione degli interessi moratori ma ha ritenuto implicitamente di non accoglierlo.

Il secondo motivo è fondato.

È principio consolidato di questa Corte che "Le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IVA, con la conseguenza che esse - ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale - sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA (Cass n. 17276/2017; n. 22228/2015, n. 21775/2014).

La CTR ha violato l'art. 15 del D.P.R. 633/1972 annullando il provvedimento impositivo anche riguardo alla previsione, contenuta nella menzionata sentenza di condanna, al pagamento di somme dovute a titolo di interessi di mora.

In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo.

La pronuncia impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente limitatamente all'assoggettamento degli interessi moratori all'imposta proporzionale di registro.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente limitatamente all'assoggettamento degli interessi moratori all'imposta proporzionale di registro.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Roma 16.12.2021 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA] ricpsco Espo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6236-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6867/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTA, depositata 11 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 06236 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 6236/2020 FATTO e DIRITTO Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate impugna sulla base di due motivi la sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, limitatamente al recupero dell'imposta proporzionale di registro del 3% sugli interessi determinati dalla pronuncia nr 403/2014 del Tribunale di Enna con la quale era stata accolta la domanda della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condannato la società [OSCURATO:PERSONA], odierna controricorrente, al pagamento di una somma di denaro. L'Ufficio censura la decisione sotto un primo profilo denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c., in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c., per non avere la CTR affrontato il rilievo fiscale riguardante la debenza dell'imposta proporzionale di registro sugli interessi moratori come determinati dalla sentenza del Tribunale di Enna. Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 40 del D.P.R. 131/1986, dell'ad 15 del D.P.R. 633/1972, dell'art 8 lett b) della tariffa allegata al D.P.R. nr 131/1986 e dell'art 1224 c.c., in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c., sostenendo che le somme dovute a titolo di interessi moratori se formano oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale sono da assoggettare ad imposta proporzionale di registro anche nel caso riguardino somme la cui sorte capitale è relativa ad operazioni assoggettate ad IVA. Si è costituita con controricorso la contribuente contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto. Il primo motivo è infondato. Giova ricordare che non integra il vizio di omessa pronuncia ex art 112 c.p.c. quando il rigetto di una domanda sia implicito nella costruzione logico - giuridica della sentenza, con la quale venga accolta una tesi incompatibile con tale domanda (cfr. Cass. 2018 nr 32258;24155/2017 29.4.2006, n. 10052; Cass.20.2.2004, n. 3403). Ciò posto si legge a pag. 3 della impugnata sentenza che l'Agenzia delle Entrate "ha impugnato la sentenza in parola dinnanzi a questa Commissione tributaria regionale eccependo che il primo Collegio non ha affrontato il rilievo fiscale riguardante gli interessi moratori" incorrendo nella "violazione dell'ad 112 c.p.c. e dell'art 36 del d.lvo. 546 del 1992 - omessa pronuncia". Il giudice di appello ha quindi dato atto del motivo di doglianza relativo alla tassazione degli interessi moratori ma ha ritenuto implicitamente di non accoglierlo. Il secondo motivo è fondato. È principio consolidato di questa Corte che "Le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IVA, con la conseguenza che esse - ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale - sono assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA (Cass n. 17276/2017; n. 22228/2015, n. 21775/2014). La CTR ha violato l'art. 15 del D.P.R. 633/1972 annullando il provvedimento impositivo anche riguardo alla previsione, contenuta nella menzionata sentenza di condanna, al pagamento di somme dovute a titolo di interessi di mora. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo. La pronuncia impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente limitatamente all'assoggettamento degli interessi moratori all'imposta proporzionale di registro. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente limitatamente all'assoggettamento degli interessi moratori all'imposta proporzionale di registro. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma 16.12.2021 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA] ricpsco Espo
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