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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03384/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18673-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 05/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 18673 sez.

MT - ud. 13-12-2022 -2- Rg n. 18673/2021 Agenzia delle Entrate c/ Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR delle Marche n. 4/3/21, dep. il 5/01/21 che, in controversia su avviso di accertamento emesso a seguito del controllo della posizione fiscale di società (cessata il 24/01/2011), notificato ai soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il recupero del maggior reddito da partecipazione, ha rigettato l'appello, confermando la decisione di prime cure.

L'accertamento ha ritenuto i soci soggetti tenuti a rispondere del debito fiscale societario per l'anno 2006, anno in cui la società era ancora operativa.

La CTP aveva accolto i due ricorsi presentati dai soci, statuendo che l'avviso di accertamento era nullo, in quanto emesso in epoca successiva alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

La CTR, rigettando il ricorso dell'Agenzia, ha richiamato i principi giurisprudenziali in materia [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 comma 2, 2312 e 2909 c.c., dell'art. 65 comma 4 del DPR 600/1973, nonché dell'art. 5 TUIR, ex art. 360 n.3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente dichiarato l'illegittimità della notifica dell'avviso oggetto di causa ai soci di società cancellata.

2. Il motivo è fondato.

3. Nel processo tributario l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono — venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono limitatamente o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"(Cass. n. 31240/22; Cass. n. 21433/2021);

4. Pertanto, la notifica è nulla verso la società, ma è valida verso i soci.

Ha evidenziato questa Corte che "L'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società" (Cass. n. 24587 del 2018)

5. In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al socio, in seguito ad infruttuosa notifica di un precedente atto impositivo ad una società estinta in data antecedente, non è affetto da nullità derivata in conseguenza dell'invalidità della notifica alla società stessa, in quanto in tal caso si realizza un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai singoli soci che ne rispondono limitatamente a quanto riscosso in seguito alla liquidazione (Cass. n. 16365 del 2020).

6. Ha pertanto errato la CTR laddove ha affermato che gli effetti successori derivanti dalla cancellazione della sociel:à non possono estendersi alle posizioni di debito/credito non qualificate da precedente definitività, in quanto l'accertamento non era stato notificato prima della estinzione della società.

Tale statuizione è in contrasto con il principio recepito dalla giurisprudenza di questa Corte per cui i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, come nel caso di tributi in corso di accertamento (v Cass.

SU n. 6070 del 2013, cit.; v. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013 Rv. 628164 — 01).

7. Correttamente quindi, nel caso in esame, in cui l'accertamento è stato notificato quando la società (nella specie di persone) era già estinta (in data 24/01/2011, in relazione ad una annualità di imposta (2006) precedente alla estinzione, l'accertamento è stato correttamente emesso e notificato direttamente nei confronti dei soci quali successori ex lege della stessa.

8. Il ricorso va conseguentemente accolto, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, tsai_diAr2cona) anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, 13 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18673-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 05/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 18673 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Rg n. 18673/2021 Agenzia delle Entrate c/ Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR delle Marche n. 4/3/21, dep. il 5/01/21 che, in controversia su avviso di accertamento emesso a seguito del controllo della posizione fiscale di società (cessata il 24/01/2011), notificato ai soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il recupero del maggior reddito da partecipazione, ha rigettato l'appello, confermando la decisione di prime cure. L'accertamento ha ritenuto i soci soggetti tenuti a rispondere del debito fiscale societario per l'anno 2006, anno in cui la società era ancora operativa. La CTP aveva accolto i due ricorsi presentati dai soci, statuendo che l'avviso di accertamento era nullo, in quanto emesso in epoca successiva alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese. La CTR, rigettando il ricorso dell'Agenzia, ha richiamato i principi giurisprudenziali in materia [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 comma 2, 2312 e 2909 c.c., dell'art. 65 comma 4 del DPR 600/1973, nonché dell'art. 5 TUIR, ex art. 360 n.3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente dichiarato l'illegittimità della notifica dell'avviso oggetto di causa ai soci di società cancellata. 2. Il motivo è fondato. 3. Nel processo tributario l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono — venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono limitatamente o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"(Cass. n. 31240/22; Cass. n. 21433/2021); 4. Pertanto, la notifica è nulla verso la società, ma è valida verso i soci. Ha evidenziato questa Corte che "L'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società" (Cass. n. 24587 del 2018) 5. In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al socio, in seguito ad infruttuosa notifica di un precedente atto impositivo ad una società estinta in data antecedente, non è affetto da nullità derivata in conseguenza dell'invalidità della notifica alla società stessa, in quanto in tal caso si realizza un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai singoli soci che ne rispondono limitatamente a quanto riscosso in seguito alla liquidazione (Cass. n. 16365 del 2020). 6. Ha pertanto errato la CTR laddove ha affermato che gli effetti successori derivanti dalla cancellazione della sociel:à non possono estendersi alle posizioni di debito/credito non qualificate da precedente definitività, in quanto l'accertamento non era stato notificato prima della estinzione della società. Tale statuizione è in contrasto con il principio recepito dalla giurisprudenza di questa Corte per cui i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, come nel caso di tributi in corso di accertamento (v Cass. SU n. 6070 del 2013, cit.; v. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21517 del 20/09/2013 Rv. 628164 — 01). 7. Correttamente quindi, nel caso in esame, in cui l'accertamento è stato notificato quando la società (nella specie di persone) era già estinta (in data 24/01/2011, in relazione ad una annualità di imposta (2006) precedente alla estinzione, l'accertamento è stato correttamente emesso e notificato direttamente nei confronti dei soci quali successori ex lege della stessa. 8. Il ricorso va conseguentemente accolto, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, tsai_diAr2cona) anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 13 dicembre 2022
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