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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19272/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia intrinsecamente generico, limitandosi all'enunciazione della doglianza, e comunque privo del necessario confronto con la motivazione della sentenza, che ha ampiamente argomentato sul punto.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu 00,00 a favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] VQ. io [OSCURATO:PERSONA] ......._ ,- [OSCURATO:PERSONA] C AN I.. ;7 RIA 5 (MO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia intrinsecamente generico, limitandosi all'enunciazione della doglianza, e comunque privo del necessario confronto con la motivazione della sentenza, che ha ampiamente argomentato sul punto. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu 00,00 a favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] VQ. io [OSCURATO:PERSONA] ......._ ,- [OSCURATO:PERSONA] C AN I.. ;7 RIA 5 (MO
Sentenza Cassazione n. 19272/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris