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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 25303/2024

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DECRETO INGIUNTIVO – OPPOSIZIONE – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25117/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti ‒ ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al piazzale delleBELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di PALERMO n. 915/2021depositata il 4/06/2021 .

R.g. n. 25117 del 2021; Ad. 22/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 22/05/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso monitorio nei confronti della compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] di assicurazione società cooperativa a responsabilità limitata (di seguito [OSCURATO:SOCIETA] di assicurazione S.c. a r.l.)dinanzi al Tribunale di Palermo , per spese legali nei confronti della detta società, in asserita esecu zione di polizza da ella stipulata con la detta compagnia; il decreto ingiuntivo venne concessodal Tribunale per la somma richiesta di oltre trentasettemila euro (€ 37.187,44); la società assicuratrice propose opposizione avverso il monitorio; l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. venne accolta, con sentenza n. 2207 in data 26/04/2016del Tribunale di Palermo; la Lupo propo s e appello e la Corte territoriale , nel ricostituito contraddittorio, con sentenza n. 915 del 4/06/2021, ha dichiarato inammissibile l’appello per inosservanza del termine di impugnazione, stante l ’ esito negativo della prima notifica dell’impugnazione e la tardività nella riattivazione del procedimento notificatorio; avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione,con due motivi , R osangela Lupo ; risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; la società controricorrente ha deposita to memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Considerato che: va premesso che la causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida della complessiva reiezione dei R.g. n. 25117 del 2021; Ad. 22/05/2024; estensore: C. Valle singoli motivi di ricorso, prescindendosi dalla tematica relativa alla regolarità formale della copia (notificata) della sentenza gravata, se priva di indicazioni autentiche sul numero di identificazione e sulla data di pubblicazione, sulla quale è intervenuta la recentissima Cass. n. 12971 del 13/05/2024; il primo motivo pone censura di nullità della sentenza per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 327 e 291 cod. p roc . civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: la ricorrente afferma che la richiesta di nuovo termine per la notifica dell’impugnazione era tempestiva e che l’atto di appello era stato, a seguito della rinnovazione, ritualmente notificato al difensore della [OSCURATO:SOCIETA] di assicurazione S.c. a r.l. costituito in primo grado; il motivo è infondato: l ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione della propria specifica competenza professionale, avrebbe dovuto, immediatamente dopo avere appreso del l ’ omessa notifica del 26/11/2016, attivarsi per riprendere, autonomamente ed entro l’ulteriore termine individuato come ragionevole da questa Corte nella metà di quello originario, il procedimento notificatorio, senza attendere l’ulteriore udienza, dinanzi alla Corte d’appello,del 7/04/2017 per chiedere un nuovo termine, né l’ordinanza con la quale la Corte territoriale le concedeva nuovo termine poteva pregiudicare il rilievo dell’originaria tardività della ripresa del procedimento notificato, per il noto principio secondo il quale le ordinanze rese in corso di causa non possono comunque pregiudicare la decisione finale della controversia, assunta con il provvedimento conclusivo della fase; la Corte d’appello ha correttamente applicato la giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez.

U n. 14594 del 15/07/2016 Rv. 640441 - 01) , che doveva già essere nota all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sentenza delle Sezioni Unite era stata pubblicata nel luglio dell’anno 2016 e l’atto di appello, del quale venne tentata la R.g. n. 25117 del 2021; Ad. 22/05/2024; estensore: C. Valle prima notifica è dell’autunno dello stesso anno (in quanto la notifica non andata a buon fine è quella recante data 25/11/2016, ultimo giorno utile, come affermato dalla sentenza impugnata); secondo la richiamata pronuncia nomofilattica, invero, « nel caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa»; la giurisprudenza (Cass. n. 31136 del 3/12/2018, non oggetto di massima ufficiale) richiamata dalla ricorrente a sostegno del proprio mezzo di impugnazione si attaglia solo parzialmente alla fattispecie in oggetto, perché nel caso citato la richiesta di nuovo termine da parte dell ’ appellante , per provvedere alla notifica dell’impugnazione, era avvenuta in udienza , ma esclusivamente in quanto la parte instante aveva solo ivi appreso che la precedente notifica non era andata a buon fine per un ’ errata indicazione, ad essa non imputabile, del nome dell’avvocato di una delle parti; peraltro, la notifica dell ’ atto di appello dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] andata a buon fine, ossia la seconda, era stata effettuata in via telematica, il che comporta che assume scarsa credibilità la tesi, pure propugnata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],dell’impossibilità di riprendere immediatamente il procedimento notificatorio, senza attendere di addivenire all’ulteriore udienza dinanzi alla Corte d’appello e ivi richiedere la concessione di un ulteriore termine; col secondo motivo - rubricato quale violazione artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la ricorrente assume che R.g. n. 25117 del 2021; Ad. 22/05/2024; estensore: C. Valle la Corte d’appello aveva ingenerato l’affidamento, concedendo un ulteriore termine per la notifica, dell’ammissibilità dell’impugnazione, al che conseguirebbe l’illegittimità della condanna alle spese, con conseguente diritto alla loro compensazione ed esclusione del cd. raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.

P.R. n. 115 del 2002; il secondo motivo èinfondato nella prima parte, non essendovi diritto alla compensazione e non essendosi ingenerato alcun idoneo affidamento a seguito dell ’ ordinanza della Corte d ’ appello di concessione di un termine, come già esposto in relazione al primo motivo; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , invero, è stata qualificata integralmente soccombente: n on risulta no , pertanto, violat i , da parte dei giudici di merito, né l ’ art. 9 1 cod. proc. civ. , che , secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,preclude soltanto di porre le spese di lite acarico della parte integralmente vittoriosa (giurisprudenza risalente: Cass. n. 2877 del 08/10/1962 Rv. 254266 - 01) , né l ’ art.92 cod. proc. civ., non dovendo il giudice del merito motivare quando non dispone la compensazione , bensì dovendo indicare per quali specifiche ragioni la ammetta(Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 -01); nella sua seconda prospettazione il motivo è inammissibile , dinanzi il giudice ordinario civile, alla stregua di Sez.

U n. 4315 del 2020, alla cui completa motivazione si rinvia, segnatamente nella parte in cui afferma il seguente principio di diritto: « L ’ ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante e obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea R.g. n. 25117 del 2021; Ad. 22/05/2024; estensore: C. Valle alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»; il ricorso è, in conclusione, infondato; il ricorso è rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della compagnia assicuratrice e, tenuto conto dell ’ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.

P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto dell’impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bisdello stesso art. 13), se dovuto; il deposito della motivazione dell’ordinanza è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

R.g. n. 25117 del 2021; Ad. 22/05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO INGIUNTIVO – OPPOSIZIONE – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25117/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti ‒ ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al piazzale delleBELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di PALERMO n. 915/2021depositata il 4/06/2021 . R.g. n. 25117 del 2021; Ad. 22/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 22/05/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso monitorio nei confronti della compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] di assicurazione società cooperativa a responsabilità limitata (di seguito [OSCURATO:SOCIETA] di assicurazione S.c. a r.l.)dinanzi al Tribunale di Palermo , per spese legali nei confronti della detta società, in asserita esecu zione di polizza da ella stipulata con la detta compagnia; il decreto ingiuntivo venne concessodal Tribunale per la somma richiesta di oltre trentasettemila euro (€ 37.187,44); la società assicuratrice propose opposizione avverso il monitorio; l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. venne accolta, con sentenza n. 2207 in data 26/04/2016del Tribunale di Palermo; la Lupo propo s e appello e la Corte territoriale , nel ricostituito contraddittorio, con sentenza n. 915 del 4/06/2021, ha dichiarato inammissibile l’appello per inosservanza del termine di impugnazione, stante l ’ esito negativo della prima notifica dell’impugnazione e la tardività nella riattivazione del procedimento notificatorio; avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione,con due motivi , R osangela Lupo ; risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; la società controricorrente ha deposita to memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Considerato che: va premesso che la causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida della complessiva reiezione dei R.g. n. 25117 del 2021; Ad. 22/05/2024; estensore: C. Valle singoli motivi di ricorso, prescindendosi dalla tematica relativa alla regolarità formale della copia (notificata) della sentenza gravata, se priva di indicazioni autentiche sul numero di identificazione e sulla data di pubblicazione, sulla quale è intervenuta la recentissima Cass. n. 12971 del 13/05/2024; il primo motivo pone censura di nullità della sentenza per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 327 e 291 cod. p roc . civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: la ricorrente afferma che la richiesta di nuovo termine per la notifica dell’impugnazione era tempestiva e che l’atto di appello era stato, a seguito della rinnovazione, ritualmente notificato al difensore della [OSCURATO:SOCIETA] di assicurazione S.c. a r.l. costituito in primo grado; il motivo è infondato: l ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione della propria specifica competenza professionale, avrebbe dovuto, immediatamente dopo avere appreso del l ’ omessa notifica del 26/11/2016, attivarsi per riprendere, autonomamente ed entro l’ulteriore termine individuato come ragionevole da questa Corte nella metà di quello originario, il procedimento notificatorio, senza attendere l’ulteriore udienza, dinanzi alla Corte d’appello,del 7/04/2017 per chiedere un nuovo termine, né l’ordinanza con la quale la Corte territoriale le concedeva nuovo termine poteva pregiudicare il rilievo dell’originaria tardività della ripresa del procedimento notificato, per il noto principio secondo il quale le ordinanze rese in corso di causa non possono comunque pregiudicare la decisione finale della controversia, assunta con il provvedimento conclusivo della fase; la Corte d’appello ha correttamente applicato la giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 14594 del 15/07/2016 Rv. 640441 - 01) , che doveva già essere nota all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sentenza delle Sezioni Unite era stata pubblicata nel luglio dell’anno 2016 e l’atto di appello, del quale venne tentata la R.g. n. 25117 del 2021; Ad. 22/05/2024; estensore: C. Valle prima notifica è dell’autunno dello stesso anno (in quanto la notifica non andata a buon fine è quella recante data 25/11/2016, ultimo giorno utile, come affermato dalla sentenza impugnata); secondo la richiamata pronuncia nomofilattica, invero, « nel caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa»; la giurisprudenza (Cass. n. 31136 del 3/12/2018, non oggetto di massima ufficiale) richiamata dalla ricorrente a sostegno del proprio mezzo di impugnazione si attaglia solo parzialmente alla fattispecie in oggetto, perché nel caso citato la richiesta di nuovo termine da parte dell ’ appellante , per provvedere alla notifica dell’impugnazione, era avvenuta in udienza , ma esclusivamente in quanto la parte instante aveva solo ivi appreso che la precedente notifica non era andata a buon fine per un ’ errata indicazione, ad essa non imputabile, del nome dell’avvocato di una delle parti; peraltro, la notifica dell ’ atto di appello dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] andata a buon fine, ossia la seconda, era stata effettuata in via telematica, il che comporta che assume scarsa credibilità la tesi, pure propugnata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],dell’impossibilità di riprendere immediatamente il procedimento notificatorio, senza attendere di addivenire all’ulteriore udienza dinanzi alla Corte d’appello e ivi richiedere la concessione di un ulteriore termine; col secondo motivo - rubricato quale violazione artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la ricorrente assume che R.g. n. 25117 del 2021; Ad. 22/05/2024; estensore: C. Valle la Corte d’appello aveva ingenerato l’affidamento, concedendo un ulteriore termine per la notifica, dell’ammissibilità dell’impugnazione, al che conseguirebbe l’illegittimità della condanna alle spese, con conseguente diritto alla loro compensazione ed esclusione del cd. raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002; il secondo motivo èinfondato nella prima parte, non essendovi diritto alla compensazione e non essendosi ingenerato alcun idoneo affidamento a seguito dell ’ ordinanza della Corte d ’ appello di concessione di un termine, come già esposto in relazione al primo motivo; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , invero, è stata qualificata integralmente soccombente: n on risulta no , pertanto, violat i , da parte dei giudici di merito, né l ’ art. 9 1 cod. proc. civ. , che , secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,preclude soltanto di porre le spese di lite acarico della parte integralmente vittoriosa (giurisprudenza risalente: Cass. n. 2877 del 08/10/1962 Rv. 254266 - 01) , né l ’ art.92 cod. proc. civ., non dovendo il giudice del merito motivare quando non dispone la compensazione , bensì dovendo indicare per quali specifiche ragioni la ammetta(Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 -01); nella sua seconda prospettazione il motivo è inammissibile , dinanzi il giudice ordinario civile, alla stregua di Sez. U n. 4315 del 2020, alla cui completa motivazione si rinvia, segnatamente nella parte in cui afferma il seguente principio di diritto: « L ’ ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante e obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea R.g. n. 25117 del 2021; Ad. 22/05/2024; estensore: C. Valle alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»; il ricorso è, in conclusione, infondato; il ricorso è rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della compagnia assicuratrice e, tenuto conto dell ’ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto dell’impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bisdello stesso art. 13), se dovuto; il deposito della motivazione dell’ordinanza è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. R.g. n. 25117 del 2021; Ad. 22/05
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