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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27890/2023

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iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agadir (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Bressan e per l'annullamento senza rinvio per il ricorso Zotti; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Bressan e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per ZOTTI che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 09/12/2021 del Tribunale della stessa città, riconosciute le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due, mesi C() quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa, confermando invece la condanna del Bressan, in relazione a reati agli stessi rispettivamente ascritti ;capi a) b) c) d) ed e) per Bressan, capi d) e e) per Zotti).

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo un motivo di ricorso ciascuno, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Bressan ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 178, comma primo, lett. c), art. 179, comma primo cod. proc. pen., art. 23 della I.n. 137 del 2021; nonostante i suoi coimputati avessero fatto richiesta di partecipazione il procedimento si era svolto in sua assenza.

2.2. Zotti ha dedotto vizio della motivazione perché mancante in ordine alla mancata concessione della riduzione massima prevista, attesa la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Bressan e per l'annullamento senza rinvio in accoglimento del motivo dello Zotti.

4. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati.

4.1. Il motivo proposto dal Bressan è del tutto generico ed aspecifico, oltre che manifestamente infondato.

Difatti il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di partecipare all'udienza a seguito della richiesta di trattazione in forma orale proposta dagli altri ricorrenti; tra l'altro, essendo assistito da due difensori di fiducia avrebbe potuto in tal senso anche formulare specifica istanza di trattazione orale.

Inoltre, occorre considerare come il ricorrente non abbia neanche allegato il pregiudizio derivante da questa situazione, che non appare in alcun modo sussumibile nel paradigma normativo dallo stesso evocato.

Infine occorre sottolineare come il difensore di fiducia avrebbe ben potuto, nell'espletamento del proprio mandato, partecipare ed evidenziare una volontà di partecipazione del proprio assistito, e pur tuttavia non formulava alcuna istanza né fuori udienza, né nel corso della stessa, alla quale non partecipava.

Ne consegue l'evidente aspecificità e genericità del motivo, che non ha in alcun modo evidenziato il pregiudizio subito in relazione al caso concreto.

4.2. Anche il motivo proposto dallo Zotti è manifestamente infondato.

Il calcolo recepito nel giudizio relativo alla dosimetria della pena, evidenziato a pag. 8 della motivazione, appare del tutto corretto, atteso che la pena è stata determinata nella misura della pena base di anni cinque di reclusione ed euro 1200,00 di multa, correttamente ridotta in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza alla misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.

Sul punto dunque è del tutto corretta la determinazione della Corte di appello.

Alla pena così determinata è stata poi aggiunta la pena per il delitto posto in continuazione e la diminuente per il rito.

5. I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti alle spese processuaii ed alla somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agadir (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Bressan e per l'annullamento senza rinvio per il ricorso Zotti; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Bressan e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per ZOTTI che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 09/12/2021 del Tribunale della stessa città, riconosciute le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due, mesi C() quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa, confermando invece la condanna del Bressan, in relazione a reati agli stessi rispettivamente ascritti ;capi a) b) c) d) ed e) per Bressan, capi d) e e) per Zotti). 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo un motivo di ricorso ciascuno, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Bressan ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 178, comma primo, lett. c), art. 179, comma primo cod. proc. pen., art. 23 della I.n. 137 del 2021; nonostante i suoi coimputati avessero fatto richiesta di partecipazione il procedimento si era svolto in sua assenza. 2.2. Zotti ha dedotto vizio della motivazione perché mancante in ordine alla mancata concessione della riduzione massima prevista, attesa la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Bressan e per l'annullamento senza rinvio in accoglimento del motivo dello Zotti. 4. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati. 4.1. Il motivo proposto dal Bressan è del tutto generico ed aspecifico, oltre che manifestamente infondato. Difatti il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di partecipare all'udienza a seguito della richiesta di trattazione in forma orale proposta dagli altri ricorrenti; tra l'altro, essendo assistito da due difensori di fiducia avrebbe potuto in tal senso anche formulare specifica istanza di trattazione orale. Inoltre, occorre considerare come il ricorrente non abbia neanche allegato il pregiudizio derivante da questa situazione, che non appare in alcun modo sussumibile nel paradigma normativo dallo stesso evocato. Infine occorre sottolineare come il difensore di fiducia avrebbe ben potuto, nell'espletamento del proprio mandato, partecipare ed evidenziare una volontà di partecipazione del proprio assistito, e pur tuttavia non formulava alcuna istanza né fuori udienza, né nel corso della stessa, alla quale non partecipava. Ne consegue l'evidente aspecificità e genericità del motivo, che non ha in alcun modo evidenziato il pregiudizio subito in relazione al caso concreto. 4.2. Anche il motivo proposto dallo Zotti è manifestamente infondato. Il calcolo recepito nel giudizio relativo alla dosimetria della pena, evidenziato a pag. 8 della motivazione, appare del tutto corretto, atteso che la pena è stata determinata nella misura della pena base di anni cinque di reclusione ed euro 1200,00 di multa, correttamente ridotta in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza alla misura di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. Sul punto dunque è del tutto corretta la determinazione della Corte di appello. Alla pena così determinata è stata poi aggiunta la pena per il delitto posto in continuazione e la diminuente per il rito. 5. I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti alle spese processuaii ed alla somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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