CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08686/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DBR NNZ53S47 A285T), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], del forodi Roma, (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69P09 H501V– PEC: alessandrotetti @ordineavvocatiroma.org – [OSCURATO:TELEFONO]), presso il cui studio in Roma,via Gomenizza 3, elettivamente si domicilia, giusto conferimento diprocura speciale del 02/11/22 che allegata al ricorso.RicorrentecontroAzienda Territoriale per l’[OSCURATO:PERSONA] del comunedi Roma – A.T.E.R. di Roma – (già [OSCURATO:PERSONA] per le CasePopolari della Provincia di Roma – I.A.C.P. di Roma), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],P.I. 00885561001, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Nona, 1, inpersona del legale rappresentante pro tempore, direttore generale Dr.[OSCURATO:PERSONA], con i poteri previsti dallo Statuto, elettivamentedomiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] de’ Calboli, 20/E, presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura Generale dell’Ente (C.F.: DDM LNS70T65 L273B) [OSCURATO:TELEFONO]; P.e.c.: alfonsinadidomenico @Numero registro generale 27919/2022Numero sezionale 4403/2025Numero di raccolta generale 8686/2026Data pubblicazione 07/04/2026ordineavvocatiroma.org), dalla quale è rappresentato e difeso, giustaprocura speciale allegata al controricorso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 2457 depositata il 12aprile 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] – premesso di essere assegnataria di un alloggio inRoma, [OSCURATO:PERSONA] sul Gizio n° 8, e di essere stata dichiaratadecaduta da tale assegnazione con Determinazione dirigenzialedell’[OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), per nonavere stabilmente occupato l’immobile assegnatole – tutto ciò premesso,conveniva davanti al tribunale della stessa città l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo chevenisse accertato l’illegittimità del provvedimento di decadenza e quindi, ilsuo diritto al godimento dell’abitazione.Il tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Roma, aditadalla soccombente [OSCURATO:PERSONA], riformava la decisione.2.- Osservava la Corte che la [OSCURATO:PERSONA], all’inadempimento rimproveratoledall’[OSCURATO:PERSONA] (ossia di non aver occupato stabilmente la casa assegnatale),aveva opposto un inadempimento di quest’ultima, consistito nell’averconsegnato un immobile inabitabile, perché privo di servizi igienici.Nondimeno, solo nel primo verbale di consegna dell’alloggio, nell’agosto2001, venne dato atto della mancanza di servizi, precauzione presa ondeevitare l’occupazione abusiva del bene.Per contro, nel secondo verbale di consegna, sottoscritto dallaassegnataria, tale carenza non era stata più evidenziata.Nonostante tale ultimo verbale fosse privo di data, la [OSCURATO:PERSONA] in unadenuncia del giugno 2002, presentata al commissariato di polizia a causadell’occupazione abusiva dell’alloggio da parte di terzi, aveva riferito diNumero registro generale 27919/2022Numero sezionale 4403/2025Numero di raccolta generale 8686/2026Data pubblicazione 07/04/2026aver ricevuto le chiavi nel dicembre 2001: circostanza riportata anchenella disdetta del contributo di affitto del 29 gennaio 2002.Inoltre, nella denunzia predetta la [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato di averchiesto allo IACP (poi [OSCURATO:PERSONA]) l’assegnazione di un diverso appartamento,meglio collegato al suo posto di lavoro, e di aver iniziato il trasloco agiugno 2002, onde consentire al proprio figlio di terminare l’annoscolastico in corso, trovando la casa occupata da terzi.Era, dunque, evidente, secondo la Corte, che vi fosse stato un secondoverbale di consegna dopo che l’immobile era divenuto abitabile.[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto osservare la condotta contraddittoria dell’[OSCURATO:PERSONA], chenel giudizio da lei proposto per la reintegrazione del possesso avevaspiegato intervento adesivo; mentre nel giudizio iniziato dall’occupanteabusiva, signora Aversano (nel quale l’[OSCURATO:PERSONA] era parimenti intervenuta)sarebbe emerso che l’occupazione era intervenuta nelle more dellarealizzazione dei lavori occorrenti per l’abitabilità dell’alloggio.Tali allegazioni difensive della [OSCURATO:PERSONA] non erano, tuttavia, verificabili, acausa della mancata produzione in appello del fascicolo di parte del primogrado e della impossibilità di contestualizzare le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA].D’altra parte, la strategia difensiva non poteva considerarsi un elementodecisivo.In conclusione, la sentenza andava riformata, sussistendo i presuppostiper la pronuncia di decadenza ai sensi dell’art. 13, primo comma, letterab), della legge reg. Lazio n° 12/1999.3.- Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], affidando il gravame a quattro motivi illustrati damemoria.Resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, concludendo per l’inammissibilità e,comunque, per il rigetto dell’impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 27919/2022Numero sezionale 4403/2025Numero di raccolta generale 8686/2026Data pubblicazione 07/04/20264.- Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n° 4,cod. proc. civ., nullità della sentenza e/o del procedimento a causa dellaviolazione degli artt. 112, 115, 116 e 345 del codice di rito, nonchédell’art. 2697 del cod. civ.Essa, a fronte della mancata occupazione dell’alloggio, rimproverataledall’[OSCURATO:PERSONA] onde dichiararla decaduta, aveva allegato e documentatol’inadempimento di quest’ultimo, consistito nella consegna di un alloggionon abitabile, perché privo dei servizi igienici.Su tale ultima circostanza [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso posizione, omettendo dicontestarla, anche solo genericamente, nella comparsa di risposta.D’altro lato, la Corte del merito aveva posto a fondamento della decisionealtre risultanze istruttorie, in particolare un verbale privo di data, che,sebbene prodotto da entrambe le parti, sarebbe stato versato in atti daATER senza l’allegazione del fatto che esso dovrebbe provare.Solo in appello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inammissibilmente chiarito le ragioni di taleproduzione documentale.5.- Il mezzo è inammissibile, in quanto censura il prudenteapprezzamento del materiale istruttorio operato dalla Corte d’appello.È, infatti, ben noto (tra le tante: Cass., sez. II, 23 aprile 2024, n° 10927)che la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale); oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento.Al contrario, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aiNumero registro generale 27919/2022Numero sezionale 4403/2025Numero di raccolta generale 8686/2026Data pubblicazione 07/04/2026sensi del novellato art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ., solo neirigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizidi motivazione. Inoltre, per dedurre la violazione dell'art. 115, occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestatie la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 del codice di rito.Ora, la Corte territoriale ha osservato che nel primo verbale di consegna viera la menzione della mancata installazione dei servizi igienici (misuraadottata onde evitare l’occupazione abusiva dell’alloggio da parte di terzi)e che nel secondo, pur essendo privo di data, tale carenza non era piùcitata.L’omessa menzione della mancanza dei servizi nel secondo verbale,unitamente alle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] in altre sedi (in particolarenella denuncia al commissariato) comprovava, a dire della Corte, che iservizi erano stati installati e che, ciononostante, la [OSCURATO:PERSONA] non avevapreso possesso dell’appartamento, così integrando la condizione previstadall’art. 13, primo comma, lettera b), della legge reg. Lazio n° 12/1999.A tale conclusione il giudice del merito è giunto apprezzando il materialeprobatorio e tale percorso discrezionale non è censurabile in sede dilegittimità, se non negli stretti limiti sopra indicati.[OSCURATO:PERSONA] fa osservare che il secondo verbale non sarebbe statoaccompagnato in primo grado da alcun corredo assertivo, donde – se bensi intende – l’erronea considerazione del documento da parte della Corted’appello.Numero registro generale 27919/2022Numero sezionale 4403/2025Numero di raccolta generale 8686/2026Data pubblicazione 07/04/2026L’obiezione non coglie nel segno, posto che – sol che si legga la sentenza– è agevole comprendere che il giudice del merito ha ritenuto comprovatol’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] dalle sue stesse produzioni documentali,comprovanti la definitiva installazione dei servizi igienici ed il ritardo colquale l’assegnataria era andata ad occupare l’immobile (cosìcontravvenendo al disposto dell’art. 11, quinto comma, del [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 2000 n° 2).Come già esposto nella precedente parte narrativa, infatti, la Corte hadesunto la tardiva presa di possesso dell’alloggio dalla denuncia alcommissariato del giugno 2002, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di averricevuto le chiavi dal dicembre 2001, senza alcuna menzione a fatti cheimpedissero l’abitabilità dell’immobile.Conclusione che, per quanto detto, rientra nella piena discrezionalità delgiudice del merito.6.- Col secondo mezzo, formulato in base all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ.e subordinato al primo, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt. 2704,2727 del cod. civ. e 116 cod. proc. civ.La Corte avrebbe concluso che il secondo verbale, quello privo di data,sarebbe posteriore al primo senza considerare che l’art. 2704 cod. civ.impediva di attribuire a tale verbale una data certa.Inoltre, tale secondo verbale era stato versato in atti senza un corredoassertivo e comunque il giudice lo aveva valorizzato (desumendo da essol’avvenuta installazione dei servizi igienici) in base a presunzioni prive deirequisiti di gravità, precisione e concordanza e comunque senza valutare ildocumento n° 15 della [OSCURATO:PERSONA], consistente nella comparsa di risposta diATER nel giudizio iniziato dall’occupante abusiva, signora Aversano, nellaquale l’Ente avrebbe riconosciuto che l’occupazione abusiva era avvenutaquando ancora mancavano i servizi igienici.Col terzo mezzo la ricorrente deduce, in base all’art. 360 n° 4 cod. proc.civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt.Numero registro generale 27919/2022Numero sezionale 4403/2025Numero di raccolta generale 8686/2026Data pubblicazione 07/04/202672, 77, 123-bis disp. att. cod. proc. civ., 347 cod. proc. civ. e 2697 cod.civ.La Corte territoriale aveva ritenuto impossibile verificare i documentidell’assegnataria, tra i quali il menzionato doc. n° 15, a causa del mancatodeposito in appello, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del fascicolo del primo grado.Invero, il fascicolo di primo grado non era stato ritirato dall’assegnatariae, dunque, era rimasto unito al fascicolo d’ufficio, con la conseguenza cheesso avrebbe dovuto essere acquisito d’ufficio dal giudice d’appello,soprattutto nella vigenza del processo civile telematico, nel quale non sidistingue più tra fascicolo di parte e d’ufficio.Ne deriverebbe che la mancata produzione del fascicolo di primo gradodoveva ricadere sulla parte appellante e non sull’appellata.7.- I mezzi sono infondati.In ordine logico, va preliminarmente esaminato il terzo motivo.È vero che la giurisprudenza di questa Corte si è andata evolvendo nelsenso di riconoscere la conoscibilità, da parte del giudice, dei documentiprodotti nel primo grado di giudizio anche in mancanza di una loromateriale produzione nel secondo grado, o a causa del mancato depositodel fascicolo di parte o a causa della contumacia in appello della parte chetali documenti aveva prodotti.Si è, dunque, recentemente deciso (si veda Cass., sez. un., 16 febbraio2023 n° 4835, in cui viene riassunta la giurisprudenza precedente) checombinando gli effetti dell’acquisizione probatoria dei documenti prodotti edei limiti devolutivi dell’impugnazione segnati dagli artt. 342 e 346 c.p.c.,restano validi i principi più volte enunciati nella giurisprudenza dilegittimità, secondo cui il giudice d’appello ha il potere-dovere diesaminare i documenti ritualmente prodotti in primo grado nel caso in cuila parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi,mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati odelle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurateNumero registro generale 27919/2022Numero sezionale 4403/2025Numero di raccolta generale 8686/2026Data pubblicazione 07/04/2026dal primo giudice, per le quali il contenuto dei documenti acquisitigiustifichi le rispettive deduzioni.Sicché, il documento mancante può essere offerto in comunicazione insecondo grado in copia; oppure il giudice può apprezzarne il contenutograzie alla trascrizione del documento negli atti del successivo giudizio;oppure, ancora, può ordinarne la produzione in giudizio alla parte che neha omesso il rideposito, potendo pure ritenere provato il fatto storicorappresentato nel documento ove la parte non ottemperi all’ordine dideposito.Il mezzo in esame, tuttavia, non coglie l’esatta ratio decidendi dellasentenza, nella quale il giudice d’appello ha escluso che il documento n°15 (prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e non ridepositato in appello inragione del mancato deposito del fascicolo di primo grado: così insentenza) avesse rilevanza.La Corte, infatti, pur premettendo che non era possibile “verificare gli attirichiamati dall’appellata, a causa della mancata produzione del fascicolo diparte”, ha poi aggiunto che “la circostanza” (ossia la linea difensiva diATER) “non è stata contestata” e che, nondimeno, non era possibile“contestualizzare le informazioni riportate”, tanto più che la strategia didifesa dell’Ente pubblico non poteva “costituire un elemento decisivo”.Come è dato vedere dalla motivazione della sentenza, la Corte, lungidall’ignorare il contenuto del documento n° 15, lo ha tenuto ben presentee, tuttavia, lo ha anche svalutato nella sua portata probatoria, rilevandocome non fosse possibile ricostruire l’esatta sequenza temporale degliavvenimenti (o, come asserisce la Corte, la loro contestualizzazione) edosservando, altresì, che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iniziato dallaAversano non poteva avere rilievo dirimente.La violazione degli art. 72, 77, 123-bis disp. att. cod. proc. civ. è, dunque,insussistente, come pure insussistente è il rimprovero di mancataosservanza dell’orientamento di legittimità sopra riassunto.Numero registro generale 27919/2022Numero sezionale 4403/2025Numero di raccolta generale 8686/2026Data pubblicazione 07/04/20268.- Passando ora all’esame del secondo mezzo, col quale si censura ilmalgoverno dell’art. 2704 cod. civ. e dei principi in tema di provapresuntiva, osserva il Collegio che la valutazione delle prove raccolte,anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in viaesclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, nonsindacabile in sede di legittimità e che la violazione degli artt. 2727 e 2729cod. civ., ricorre solo quando il giudice di merito, dopo avere qualificatocome gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però,inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure qualora, pur avendoliconsiderati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia,sufficienti a dimostrare il fatto controverso (per tutte: Cass., sez. trib., 22novembre 2023, n° 32505, con menzione di altri precedenti).Ora, la Corte territoriale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto le chiavinel dicembre 2001 e che la menzione del mancato completamento deiservizi igienici (contenuta nel primo verbale del 2 agosto 2001) non erastata ripetuta nel secondo verbale di consegna.Ha poi osservato che la [OSCURATO:PERSONA], nella denunzia di occupazione abusiva delgiugno 2002 e nella disdetta del contributo di affitto del 29 gennaio 2002,aveva dichiarato di aver ricevuto le chiavi nel dicembre 2001.Nella predetta denunzia, inoltre, l’assegnataria aveva detto di aver iniziatoil trasloco nel giugno 2002, onde consentire al figlio di completare l’annoscolastico in corso.Da tali fatti noti la Corte ha tratto il plausibile convincimento dellasussistenza di due fatti ignoti, ossia la presenza di “un successivo verbaledi consegna, quando l’immobile era divenuto abitabile” e, comunque, “ilmancato trasferimento dell’assegnataria, per ragioni personali, per almenosei mesi”, predicando tale inferenza (non in base ad una regola scientifica,inesistente nella fattispecie, ma) in base ad una regola d’esperienzaperfettamente plausibile e che anche la ricorrente definisce “probabilistica”(ricorso pagina 30), ossia secondo il “quod plerumque accidit”.Numero registro generale 27919/2022Numero sezionale 4403/2025Numero di raccolta generale 8686/2026Data pubblicazione 07/04/2026In altre parole, le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e la consegna delle chiavi neldicembre 2001 portavano a ritenere che il problema della mancanza diservizi igienici, constata nel verbale 2 agosto 2001, fosse statosuccessivamente risolto.Ne deriva – secondo l’indirizzo di questa Corte (per tutte: Cass., sez. II,29 gennaio 2019, n° 2482) – che sussistevano tutti i requisiti previstidall’art. 2729 cod. civ., ossia: (a) la precisione degli indizi, che, riferita alfatto noto, postula che esso non sia vago ma ben determinato nella suarealtà storica (requisito sicuramente presente, dato che è tratto dadocumenti di causa); (b) la loro gravità, intesa come grado di probabilitàdel fatto ignoto desumibile dal fatto noto (anch’essa pienamente presentein ragione della predicata probabilità di sussistenza del fatto ignoto); (c) laloro concordanza, tratta dalla pluralità di prove documentali, tutteconvergenti verso un solo possibile esito.In conclusione, anche il secondo motivo va respinto.Un ultimo cenno va fatto alla violazione dell’art. 2704 cod. civ., che è deltutto eccentrica rispetto al tema del decidere ed è, comunque,insussistente, sol che si consideri che, a tacer d’altro, la norma dice che ladata della scrittura privata non autenticata “non è certa e computabilerispetto ai terzi”, mentre nella vicenda la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sono parti delrapporto giuridico.9.- Col quarto motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame di unfatto decisivo (ex art. 360 n° 5 cod. proc. civ.), costituito dalla “mancatapredisposizione dei servizi essenziali all’interno dell’immobile assegnatofino al momento dell’intercorsa occupazione abusiva” (ricorso pagina 36).Tale fatto – discusso nei due gradi di merito e decisivo – emergerebbe siadalla motivazione stessa della decisione (nella quale si darebbe atto di una“occupazione abusiva intervenuta nelle more della realizzazione dei lavorinecessari per rendere abitabile l’immobile”), sia dal già menzionatoNumero registro generale 27919/2022Numero sezionale 4403/2025Numero di raccolta generale 8686/2026Data pubblicazione 07/04/2026documento n° 15 (rubricato come Comparsa di costituzione e rispostadell’[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio RG n° 16174/09 avanti Tribunale di Roma).10.- Il mezzo è del tutto infondato, per la dirimente ragione che la Corteterritoriale non ha per nulla omesso l’esame del fatto storico dedotto dallaricorrente.Essa, anzi, l’ha espressamente preso in considerazione e deciso,osservando che nel secondo verbale non si menzionava più la mancataposa in opera dei servizi igienici (come invece era avvenuto nel primoverbale) e che tale circostanza, unitamente alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella denunzia di occupazione abusiva e nella disdetta delcontributo di affitto, portavano alla conclusione che l’assegnataria aveva“iniziato il trasloco a giugno 2002, dopo aver atteso la fine dell’annoscolastico del figlio, quando ha scoperto l’occupazione abusiva”.Da qui l’ulteriore conclusione del “mancato trasferimentodell’assegnataria, per ragioni personali, per almeno sei mesi”,contrariamente al disposto dell’art. 13, primo comma, lettera b), dellalegge reg. Lazio n° 12/1999 (e, va aggiunto, benché citato nella sentenzagravata solo nella parte narrativa: contrariamente all’art. 11, quintocomma, del Regolamento della Regione Lazio n° 2/2000).11.- In conclusione, il ricorso va totalmente disatteso.Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusionedelle spese del presente giudizio in favore del resistente, per la cuiliquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dald.m. n° 147 del 2022, ed al valore indeterminabile della lite – si rimandaal dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a caricodella ricorrente, ove dovuto. P.Q.MNumero registro generale 27919/2022Numero sezionale 4403/2025Numero di raccolta generale 8686/2026Data pubblicazione 07/04/2026la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allaresistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario dellespese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto dellasussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, deldecreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025, nella camera di consigliodella prima sezione civile.Il presidenteMarco Marulli