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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 1994

Cassazione n. 23257/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/5/1994 avverso l'ordinanza emessa il 6 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità degli indizi di colpevolezza relativi al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. che, in tesi difensiva, sono stati desunti esclusivamente dal rapporto di parentela del ricorrente con i fratelli Abruzzese (di cui è cugino) e da alcune frequentazioni con soggetti affiliati al sodalizio di 'ndrangheta.

Si censura, in primo luogo, la valenza delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Noblea e [OSCURATO:PERSONA]: il primo, infatti, ha riferito di un incontro avuto con [OSCURATO:PERSONA], alla sola presenza del ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di un permesso da parte dell'Abruzzese di attuare ritorsioni nei confronti di un gruppo di ragazzi che avevano approfittato della detenzione del Noblea per stabilire la loro egemonia nella piazza di spaccio da questo controllata; il [OSCURATO:PERSONA], invece, si è limitato a riferire di un periodo di circa quattro mesi in cui si rifornì di sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA].

Si esclude, inoltre, la rilevanza indiziaria delle conversazioni intercettate, fondate sulla presunzione della presenza anche del ricorrente, e, comunque, riconducibili al contesto familiare e non sintomatiche di alcun ruolo concretamente svolto dal ricorrente.

In particolare, la conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] incarica il ricorrente di riscuotere i soldi dovuti da tal Manuel, figlio dello "sbirro", per precedenti cessioni di droga rivela che il ricorrente non era al corrente né delle precedenti cessioni poste in essere dal cugino né del debito maturato dal Manuel; ciò a conferma della estraneità del ricorrente al sodalizio.

Si rileva, inoltre, che non solo il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], pur chiamando in correità il ricorrente in ordine allo spaccio, ha riferito di non essere certo che questo sia stato "battezzato", ma, soprattutto, e su tale aspetto si censura la mancanza di motivazione in merito allo specifico rilievo difensivo, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenuto elemento apicale del cd. [OSCURATO:PERSONA] della federazione 'ndranghetista, non ha fatto alcuna menzione del Bevilacqua, pur avendo ricostruito l'intero organigramma del gruppo ed i soggetti che ne facevano parte con i rispettivi ruoli.2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari nonostante il lasso temporale intercorso dagli ultimi elementi indiziari ascrivibili al ricorrente (risalenti al 2017 o, al più, al 2019) e la sua incensuratezza, elementi rilevanti anche sul giudizio di adeguatezza esclusiva della misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all'ulteriore profilo di censura dedotto con il secondo motivo di ricorso.

2. Va, innanzitutto, premesso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte la condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U., n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889; Sez.

U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670).

Sul versante della dimensione probatoria, si è, inoltre, affermato, che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez.

U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670).

A tal fine, hanno precisato le Sezioni Unite Modafferi, è necessario che la "messa a disposizione" assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto - precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione - non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e di rivelare una reciproca vocazione di "irrevocabilità" (intesa, nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente), testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura.

A queste condizioni, la "messa a disposizione" non solo costituisce l'effetto dell'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico, che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile il profilo dinamico della partecipazione, non potendo questo effetto condizionarsi in negativo e legarsi esclusivamente alla successiva - e, a volte, solo eventuale - "chiamata" per l'esecuzione di un incarico specifico, essendo l'adepto già inglobato nel gruppo e pronto per le necessità attuali o future della consorteria (così, testualmente, Sez.

U., n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi).

Tale criterio ermeneutico costituisce, inoltre, la chiave di lettura della possibile rilevanza indiziaria attribuibile al dato della affiliazione rituale.

Sempre nella sentenza Modafferi il [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, chiarito che l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez.

U., n. 36958 del 27/05/2021 Rv. 281889 - 02).

A solo titolo esemplificativo la Corte ha indicato tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta. 2.1 Esaminata in questa prospettiva ermeneutica, la motivazione resa sul punto dal Tribunale risulta gravemente carente ed affetta da significative incongruenze logiche.

Va, innanzitutto, premesso che il ricorrente non formula alcuna contestazione in merito alla sussistenza del sodalizio mafioso (gruppo [OSCURATO:PERSONA] denominato "Banana") né alla ricostruzione, cui dedica ampio spazio l'ordinanza impugnata, del c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]", frutto dell'alleanza tra i due gruppi di ‘ndrangheta -gli italiani e gli zingari - operanti nel territorio cosentino.

L'ordinanza impugnata ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria da elementi indiziari attinenti esclusivamente al suo ruolo nell'ambito dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, attività che costituisce uno dei principali settori di operatività del gruppo "Banana" in relazione alla quale è stata ravvisata un'autonoma associazione, parzialmente coincidente con quella mafiosa di cui al capo 1, guidata, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta del capo 173 dell'imputazione provvisoria, non contestato al ricorrente.

Risulta, infatti, che il collaboratore di giustizia Noblea ha riferito che dopo la rimessione in libertà di [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto ripristinare lo spaccio nel centro storico cittadino e, in un incontro avuto con quest'ultimo ed il ricorrente, aveva ottenuto il permesso di attuare delle ritorsioni nei confronti di ragazzi che spacciavano per suo conto; analogamente, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere acquistato droga da [OSCURATO:PERSONA] e dal ricorrente e che spacciava per conto del gruppo percependo uno stipendio di circa 1000 euro per ogni chilo di marijuana spacciato.

Anche le conversazioni utilizzate nell'ordinanza sono tutte riferibili al narcotraffico.

Si tratta, infatti di tre conversazioni: due di queste, cui partecipa direttamente il ricorrente, hanno ad oggetto la riscossione;4 proventi dello spaccio.

Nella terza conversazione, intercettata il 28/12/2019 quando il ricorrente si è recato a Napoli a prendere [OSCURATO:PERSONA] all'uscita dal carcere, il solo Abruzzese rappresenta la necessità di recuperare al più presto i proventi delle cessioni di stupefacenti e le sue preoccupazioni per un eventuale pentimento di altro sodale ([OSCURATO:PERSONA]). 2.2 In buona sostanza, l'ordinanza impugnata ha posto a fondamento del giudizio di probabilità qualificata, che connota la valutazione di gravità indiziaria, elementi sintomatici, non della stabile e organica compenetrazione del ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio mafiosa, ma della sua contiguità al diverso sodalizio finalizzato al narcotraffico.

L'illogicità di siffatto percorso argomentativo appare ancora più evidente ove si consideri la lacuna motivazionale in ordine alla specifica censura formulata dal ricorrente con la memoria depositata nel procedimento di riesame, reiterata nel ricorso, in cui si poneva l'accento sulle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], membro apicale del gruppo "Banana", il quale, pur avendo ricostruito con dovizia di particolari l'organizzazione del sodalizio, individuandone componenti e ruoli, non ha mai menzionato il ricorrente tra i membri del sodalizio.

A fronte di tale specifica obiezione difensiva l'ordinanza impugnata, pur utilizzando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia nella ricostruzione del c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]", così implicitamente esprimendo una valutazione positiva dell'attendibilità e credibilità del propalante, omette di valutare l'eventuale incidenza del dato evidenziato dalla difesa sul quadro indiziario a carico del ricorrente.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. che provvederà a colmare le lacune argomentative sopra evidenziate, valutando se nel compendio indiziario agli atti siano ravvisabili elementi indiziari sintomatici della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, nell'accezione chiarita nel par.

2. P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Manda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/5/1994 avverso l'ordinanza emessa il 6 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità degli indizi di colpevolezza relativi al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. che, in tesi difensiva, sono stati desunti esclusivamente dal rapporto di parentela del ricorrente con i fratelli Abruzzese (di cui è cugino) e da alcune frequentazioni con soggetti affiliati al sodalizio di 'ndrangheta. Si censura, in primo luogo, la valenza delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Noblea e [OSCURATO:PERSONA]: il primo, infatti, ha riferito di un incontro avuto con [OSCURATO:PERSONA], alla sola presenza del ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di un permesso da parte dell'Abruzzese di attuare ritorsioni nei confronti di un gruppo di ragazzi che avevano approfittato della detenzione del Noblea per stabilire la loro egemonia nella piazza di spaccio da questo controllata; il [OSCURATO:PERSONA], invece, si è limitato a riferire di un periodo di circa quattro mesi in cui si rifornì di sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA]. Si esclude, inoltre, la rilevanza indiziaria delle conversazioni intercettate, fondate sulla presunzione della presenza anche del ricorrente, e, comunque, riconducibili al contesto familiare e non sintomatiche di alcun ruolo concretamente svolto dal ricorrente. In particolare, la conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] incarica il ricorrente di riscuotere i soldi dovuti da tal Manuel, figlio dello "sbirro", per precedenti cessioni di droga rivela che il ricorrente non era al corrente né delle precedenti cessioni poste in essere dal cugino né del debito maturato dal Manuel; ciò a conferma della estraneità del ricorrente al sodalizio. Si rileva, inoltre, che non solo il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], pur chiamando in correità il ricorrente in ordine allo spaccio, ha riferito di non essere certo che questo sia stato "battezzato", ma, soprattutto, e su tale aspetto si censura la mancanza di motivazione in merito allo specifico rilievo difensivo, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenuto elemento apicale del cd. [OSCURATO:PERSONA] della federazione 'ndranghetista, non ha fatto alcuna menzione del Bevilacqua, pur avendo ricostruito l'intero organigramma del gruppo ed i soggetti che ne facevano parte con i rispettivi ruoli.2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari nonostante il lasso temporale intercorso dagli ultimi elementi indiziari ascrivibili al ricorrente (risalenti al 2017 o, al più, al 2019) e la sua incensuratezza, elementi rilevanti anche sul giudizio di adeguatezza esclusiva della misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all'ulteriore profilo di censura dedotto con il secondo motivo di ricorso. 2. Va, innanzitutto, premesso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte la condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889; Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Sul versante della dimensione probatoria, si è, inoltre, affermato, che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). A tal fine, hanno precisato le Sezioni Unite Modafferi, è necessario che la "messa a disposizione" assuma i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto - precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione - non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e di rivelare una reciproca vocazione di "irrevocabilità" (intesa, nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente), testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura. A queste condizioni, la "messa a disposizione" non solo costituisce l'effetto dell'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico, che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile il profilo dinamico della partecipazione, non potendo questo effetto condizionarsi in negativo e legarsi esclusivamente alla successiva - e, a volte, solo eventuale - "chiamata" per l'esecuzione di un incarico specifico, essendo l'adepto già inglobato nel gruppo e pronto per le necessità attuali o future della consorteria (così, testualmente, Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi). Tale criterio ermeneutico costituisce, inoltre, la chiave di lettura della possibile rilevanza indiziaria attribuibile al dato della affiliazione rituale. Sempre nella sentenza Modafferi il [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, chiarito che l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021 Rv. 281889 - 02). A solo titolo esemplificativo la Corte ha indicato tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta. 2.1 Esaminata in questa prospettiva ermeneutica, la motivazione resa sul punto dal Tribunale risulta gravemente carente ed affetta da significative incongruenze logiche. Va, innanzitutto, premesso che il ricorrente non formula alcuna contestazione in merito alla sussistenza del sodalizio mafioso (gruppo [OSCURATO:PERSONA] denominato "Banana") né alla ricostruzione, cui dedica ampio spazio l'ordinanza impugnata, del c.d. "[OSCURATO:PERSONA]", frutto dell'alleanza tra i due gruppi di ‘ndrangheta -gli italiani e gli zingari - operanti nel territorio cosentino. L'ordinanza impugnata ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria da elementi indiziari attinenti esclusivamente al suo ruolo nell'ambito dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, attività che costituisce uno dei principali settori di operatività del gruppo "Banana" in relazione alla quale è stata ravvisata un'autonoma associazione, parzialmente coincidente con quella mafiosa di cui al capo 1, guidata, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta del capo 173 dell'imputazione provvisoria, non contestato al ricorrente. Risulta, infatti, che il collaboratore di giustizia Noblea ha riferito che dopo la rimessione in libertà di [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto ripristinare lo spaccio nel centro storico cittadino e, in un incontro avuto con quest'ultimo ed il ricorrente, aveva ottenuto il permesso di attuare delle ritorsioni nei confronti di ragazzi che spacciavano per suo conto; analogamente, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere acquistato droga da [OSCURATO:PERSONA] e dal ricorrente e che spacciava per conto del gruppo percependo uno stipendio di circa 1000 euro per ogni chilo di marijuana spacciato. Anche le conversazioni utilizzate nell'ordinanza sono tutte riferibili al narcotraffico. Si tratta, infatti di tre conversazioni: due di queste, cui partecipa direttamente il ricorrente, hanno ad oggetto la riscossione;4 proventi dello spaccio. Nella terza conversazione, intercettata il 28/12/2019 quando il ricorrente si è recato a Napoli a prendere [OSCURATO:PERSONA] all'uscita dal carcere, il solo Abruzzese rappresenta la necessità di recuperare al più presto i proventi delle cessioni di stupefacenti e le sue preoccupazioni per un eventuale pentimento di altro sodale ([OSCURATO:PERSONA]). 2.2 In buona sostanza, l'ordinanza impugnata ha posto a fondamento del giudizio di probabilità qualificata, che connota la valutazione di gravità indiziaria, elementi sintomatici, non della stabile e organica compenetrazione del ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio mafiosa, ma della sua contiguità al diverso sodalizio finalizzato al narcotraffico. L'illogicità di siffatto percorso argomentativo appare ancora più evidente ove si consideri la lacuna motivazionale in ordine alla specifica censura formulata dal ricorrente con la memoria depositata nel procedimento di riesame, reiterata nel ricorso, in cui si poneva l'accento sulle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], membro apicale del gruppo "Banana", il quale, pur avendo ricostruito con dovizia di particolari l'organizzazione del sodalizio, individuandone componenti e ruoli, non ha mai menzionato il ricorrente tra i membri del sodalizio. A fronte di tale specifica obiezione difensiva l'ordinanza impugnata, pur utilizzando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia nella ricostruzione del c.d. "[OSCURATO:PERSONA]", così implicitamente esprimendo una valutazione positiva dell'attendibilità e credibilità del propalante, omette di valutare l'eventuale incidenza del dato evidenziato dalla difesa sul quadro indiziario a carico del ricorrente. 3. Alla luce di quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. che provvederà a colmare le lacune argomentative sopra evidenziate, valutando se nel compendio indiziario agli atti siano ravvisabili elementi indiziari sintomatici della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, nell'accezione chiarita nel par. 2. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda
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