CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 marzo 2021
Cassazione n. 44169/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la ordinanza del 18/03/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.M. e l'annullamento con rinvio relativamente al capo W (riciclaggio) e rigetto, per il resto, del ricorso della difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava parzialmente l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che in data 24 febbraio 2021 aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a varie provvisorie imputazioni. In particolare, il Tribunale confermava la misura in relazione ai capi A), O) e W), disponendo la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari. All'indagato erano stati provvisoriamente contestati al capo A) il reato di cui all'art. 416 cod. pen. per la partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla compravendita di certificazioni false, utilizzate nel settore scolastico (master, titoli per l'insegnamento, abilitazioni LIM, ecc. rilasciati da istituti di Alta formazione artistica e musicale, tra i quali l'[OSCURATO:PERSONA], riconducibile alla famiglia Licata), al capo O) i reati di cui agli artt. 110, 323 e 479 cod. pen. per il concorso, quale extraneus, in condotte di abuso d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico commesse per il rilascio di false certificazioni in favore di vari soggetti, nonché al capo W) il reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. per l'autoriciclaggio dei proventi illeciti derivanti dalla compravendita dei titoli falsi. Il Tribunale invece annullava l'ordinanza cautelare con riferimento ai capi D) e E) con i quali era contestato provvisoriamente all'indagato di aver concorso, quale extraneus, ai reati di corruzione ex art. 319 cod. pen. commessi dal padre dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], quale ispettore del MIUR. Secondo il Tribunale, non era chiaro quale fosse stato l'apporto ai reati quale pubblico ufficiale di [OSCURATO:PERSONA], posto che l'organo deputato ad eseguire ispezioni nel settore universitario non era il MIUR e quindi non era configurabile il reato di corruzione in relazione ai controlli che costui avrebbe dovuto effettuare nei confronti dell"[OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica in epigrafe indicato, nonché l'indagato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso del Procuratore della Repubblica. - Violazione di legge in relazione agli artt. 272 e ss., 309, 273, 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. In modo illogico ed erroneo il Tribunale ha ricondotto i fatti di corruzione nell'alveo della condotta associativa, per la mancata individuazione, in via indiziaria, di atti contrari ai doveri di ufficio. Il p.u. [OSCURATO:PERSONA] aveva stabilmente asservito la sua funzione, remunerata da utilità periodiche, attività che si inseriva nella sua stabile partecipazione all'associazione di cui al capo A). I fatti pertanto potevano essere qualificati in ogni caso ai sensi dell'art. 318 cod. pen. 2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. - Violazione di legge in relazione agli artt. 416, 81, 110, 323, 479, 648-ter.1 cod. pen., 273, 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.La motivazione dell'ordinanza impugnata si è limitata a ricalcare quella dell'ordinanza genetica senza effettuare un effettivo e rigoroso vaglio critico del materiale investigativo, riproducendo i medesimi errori ricostruttivi della vicenda quanto ai ruoli svolti dall'indagato all'interno della associazione Iconea (soltanto effettivamente di socio del direttivo). La ricostruzione per il capo A) è palesemente frammentaria e non ha tenuto conto che, una volta venuti meno i reati corruzione, sarebbe venuto meno il ruolo associativo dell'indagato. Quanto al capo O), il Tribunale ha omesso di valutare elementi di prova, travisandone altri (in particolare le captazioni di messaggi sms): la tesi difensiva, secondo cui le richieste del ricorrente al Licata riguardavano titoli per esami effettivamente sostenuti e non ancora consegnati ai candidati è stata esclusa con valutazione apodittica che non ha tenuto conto della captazione indicata dalla difesa a sostegno di tale tesi e della circostanza che nessuno dei destinatari dei titoli è stato sentito e che la falsità dei titoli non è sostenuta da alcun elemento i ndizia rio. Con riferinnentogcapo W), il Tribunale ha fondato la gravità indiziaria su un quadro carente. Era inesistente il dato della riconducibilità al ricorrente del conto corrente dell'associazione Iconea, in quanto non sostenuto da una prova indiziaria bensì da mera dichiarazione irrituale dell'istituto bancario. Comunque, lo stesso elemento era distonico rispetto alla assenza in capo al ricorrente di cariche di rappresentanza in seno all'associazione o di elementi a sostegno della materiale disponibilità del conto corrente. Inoltre, l'inattività delle società riconducibili al ricorrente nei periodi in contestazione farebbe venir meno l'ipotesi delittuosa. Anche in ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale non si è confrontato con gli elementi sopra indicati che dimostravano il travisamento di dati processuali, valorizzando proprio a fini cautelari fatti travisati (la riconducibilità al ricorrente del conto corrente con una elevata provvista). La scelta della misura non risulta sorretta da adeguata motivazione. 3. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso, facendo presente di essere stato medio tempore sottoposto ad una misura cautelare non custodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile, mentre è fondato in parte quello proposto dall'indagato.2. Con riferimento al ricorso del Procuratore della Repubblica, va evidenziato come lo stesso sia affetto da aspecificità rispetto alle ragioni della decisione impugnata. Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse la dimostrazione, in termini di gravità indiziaria, della commissione da parte del p.u. [OSCURATO:PERSONA] di atti contrari ai doveri di ufficio (l'ordinanza genetica aveva identificato tali atti in una ispezione falsa o nell'avviso dato ai Licata di una imminente ispezione), considerato viepiù che, per la qualifica rivestita (ispettore del MIUR) questi non aveva una competenza funzionale sulla [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa era sottoposta al sistema di controllo delle Università affidato A.N.V.U.R. (non poteva quindi il predetto redigere alcun atto del tipo individuato). Il ricorso non coglie tale ultimo dirimente argomento, rilevante anche per configurare la corruzione nella forma di cui all'art. 318 cod. pen. (Sez. 6, n. 32401 del 20/06/2019, Rv. 276801). Il ricorso non illustra infatti come potesse ravvisarsi l'impegno permanente del p.u. a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, che contraddistingue anche tale forma di corruzione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato, lambendo in molti tratti l'inammissibilità, con riferimento alle censure mosse all'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per i reati di cui ai capi A) e O). Quanto al capo A), le critiche si limitano ad argomentazioni meramente oppositive e generiche al ragionamento giustificativo esposto con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici dal Tribunale a fondamento della ritenuta gravità indiziaria del reato associativo. Relativamente agli errori e ai travisamenti denunciati, anche a voler tacere della loro carente illustrazione, si tratta di vizi che in ogni caso non vengono ad incidere sulla tenuta logica della motivazione che, al di là dell'effettiva formale carica rivestita dal ricorrente all'interno della associazione Iconea, aveva individuato i concreti elementi a carico del predetto dimostrativi, in termini di gravità indiziaria, della sua partecipazione al sodalizio criminoso (cfr. pag. 8). Elementi sui quali il ricorrente non avanza alcuna critica specifica. E' da ritenersi parimenti irrilevante sul quadro indiziario delineato dal Tribunale anche la circostanza dell'annullamento dell'ordinanza genetica relativamente ai fatti di corruzione: il sodalizio, infatti, aveva un programma criminoso che prescindeva dal contributo corruttivo che in particolare poteva prestare il padre del ricorrente quale p.u. 4 L/2 In ordine al capo O), la motivazione sulla falsità degli attestati appare congrua e lineare rispetto alle evidenze investigative, mentre le censure difensive non riescono a evidenziare vizi rilevabili in questa sede. Il Tribunale fornisce infatti una lettura delle captazioni non certo apodittica quanto alla falsità dei titoli, avendo spiegato in modo adeguato e coerente perché i titoli dovevano ritenersi falsi (cfr. p. 11). Ragionamento al quale il ricorrente si oppone solo avanzando argomenti di merito e generici (quanto alla valenza di una non meglio identificata captazione indicata nell'istanza di riesame e al mancato esame dei destinatari dei titoli). 4. A diverse conclusioni deve pervenirsi per le restanti censure. In merito al capo W), effettivamente risulta carente la motivazione sul punto centrale della imputazione, ovvero che il ricorrente attraverso lo schermo di società allo stesso riconducibili avesse riciclato i proventi dei profitti di cui al capo A). Il dato risulta dimostrato dal Tribunale solo in via generica e presuntiva. Non sono esattamente individuati i proventi conseguiti dall'associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati-fine (definiti genericamente pari ad un volume di affari "enorme"); risulta solo presuntivamente ("presumibilmente") ritenuto dal Tribunale che le somme rinvenute sul conto dell'associazione Iconea siano i proventi dell'attività illecita; non è stato chiarito quali siano state le condotte atte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei relativi proventi illeciti. Le lacune riscontrate su tale capo si riflettono altresì sulla motivazione dell'ordinanza impugnate in punto di esigenze cautelari, posto che essa si basa anche sul ruolo svolto dal ricorrente nel reimpiego dei proventi illeciti. 5. Conclusivamente, sulla base delle su esposte considerazioni, s'impone, limitatamente alla configurabilità della base indiziaria del delitto di cui al capo W) e alle esigenze cautelari, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale indicato nel dispositivo, affinché provveda ad eliminare i vizi rilevati. Per il resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, mentre il ricorso del P.M. va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo W), nonché relativamente alle esigenze cautelari e rinvia per il giudizio su tali punti al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Rigetta nel re