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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28487/2024

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14060/2022R.G. proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] - associati.it); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Difesa e Valorizzazione delle [OSCURATO:PERSONA], dell’Ambiente e del Territorio rurale della Provincia di Brindisi (Co.Di.Va.Bri), rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente e ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] –Riscossione a mezzo ruolo – [OSCURATO:PERSONA] di difesa e valorizzazione delle produzioni agricole–Legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013) -Applicabilità avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 352/ 2022 , depositatain data 28 marzo 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 1 7 otto bre 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di difesa e di valorizzazione delle produzioni agricole della provincia di Brindisi (d’ora innanzi anche solo Co.Di.Va.Bri) convennein giudizio la ETR [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dinanzi al Tribunale di Brindisi assumendo che la società convenuta si fosse resa inadempiente rispetto agli obblighi assunti con tre convenzioni «per la riscossione», tutte di eguale contenuto e stipulate rispettivamente in date 29/08/2000, 18/07/2002 e 03/09/2004 in forza delle quali era stata affidata alla SESIT Puglias.p.a., poi ETR [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi entrambe Agenzia delle entrate – Riscossione, la riscossione coattiva dei contributi dovuti annualmente al consorzio dai propri consorziati.

Ne chiese, pertanto, la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi mediante consulenza tecnica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. [OSCURATO:SOCIETA]., poi fusa per incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., si costituì eccependo – per quanto ancora interessa – il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la materia di competenza esclusiva della Corte dei c onti, ovvero del giudice amministrativo o di quello tributario; l’improponibilità e \ o improcedibilità della domanda in forza del ricorrere dell’ipotesi di sanatoria di cui all’art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 30dicembre 2004 e del combinato disposto di cui all’art. 3, comma 12, d.l. n. 203 del 2005 e dell’art. 39, comma 6, d.l . n. 159 del 2 007 ; l’infondatezza, comunque, nel merito della domanda.

2. Istruita la causa anche a mezzo c.t.u., con sentenza n. 1260del 2018 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condann ò l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (d’ora in poi anche AdER) al pagamento, in favore del Co.Di.Va.Bri., dell’importo complessivo di Euro 500.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione.

3. Con sentenza n. 352/2022, resa pubblica il 28 marzo 2022 , la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello principale di AdER nonché quello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente la decisione di primo grado.

4. Avverso tale sentenza l’ Agenzia delle Entrate - Riscossione proponericorso per cassazione sulla base di quattro motiv i .

Vi resiste il Co.Di.Va.Bri. con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

AdER deposita controricorso per resistere al ricorso incidentale.

4. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti costituite .

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Entrambe le parti hannodepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., «difetto di giurisdizione del Giudice adito».

Sostieneche la giurisdizione sulla causa è della Corte dei c onti e che la Corte di appello ha errato a ritenere che essa spetti alla autorità giudiziaria ordinaria, contestando in particolare sia la ritenuta natura di soggetto di diritto privatoattribuita al [OSCURATO:PERSONA], sia la qualificazione del rapporto in termini di rapporto negoziale di tipo privatistico. 2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in subordine, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 2, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112del 1999 e delle norme che tempo per tempo hanno disposto il rinvio del termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità».

Censura la sentenza per non avere dichiarato che al rapporto di riscossione si dovesse applicare la disciplina del d.lgs. n. 112del 1999, ed in particolare gli artt. 19 e 20 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e per l’effetto non avere ritenuto che l’azione del [OSCURATO:PERSONA] fosse improcedibile e infondata per essere la riscossione in corso e ancora pendenti i termini per la comunicazione di inesigibilità dei crediti non riscossi.

Rileva che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l’art. 19 del d.lgs. n. 112del 1999 si riferisce alla riscossione non dei soli tributi, ma di tutte le entrate degli enti che siano abilitati a riscuotere a mezzo ruolo dall’art. 17 del d.lgs. n. 46del 1999 (imposte, sanzioni, contributi previdenziali ecc..) e rimarca che è anzi l’art. 19 , comma 5, l . n. 364 del 1970 a stabilire espressamente che alla riscossione dei contributi dovuti dai soci dei consorzi «si provvede applicando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette».

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in ulteriore subordine, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione delle norme che regolano l’efficacia vincolante dei contratti e la loro interpretazione», per non avere la Corte d’appello considerato che le convenzioni intercorse tra le parti operano comunque un rinvio recettizio alla disciplina del d.lgs. n. 112/1999 e, quindi , anche alle previsioni in tema di comunicazioni di inesigibilità, così violando le disposizioni del codice civile sull’efficacia e la interpretazione dei contratti.

4. Con il quarto motivo essa infine denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.,«omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti».

Lamenta che l’assunto espresso in sentenza circa la “non recuperabilità” di tutto il non riscosso non è basato su alcun tipo di accertamento, né da parte del Collegio, né da parte del c.t.u., non risultando in particolareda nessuna parte se e in che misura i contributi che si dicono “non riscossi” siano anche “non recuperabili”, per intervenuta prescrizione, decadenza, carenza di azioni,ecc..

5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Co.Di.Va.Bri. denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.», per avere la Corte d’appello « omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell'appello per insanabile difetto di ius postulandi del difensore incaricato in violazione del disposto di cui all'art. 1 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1.12.2016, n. 225».

7. Rileva il Collegio che, impregiudicata ogni valutazione sulle altre questioni, tra esse compresa anche quella di giurisdizione post a a fondamento del primo motivodel ricorso principale, il secondo motivo di ricorso intercetta la questione rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria della Prima Sezione n. 24043 del 06/09/2024 (n. 7137/2021R.G.).

Si rende pertanto necessario rinviare la presente causa a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione.

P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione sulla questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 24043 del 06/09/2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14060/2022R.G. proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] - associati.it); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Difesa e Valorizzazione delle [OSCURATO:PERSONA], dell’Ambiente e del Territorio rurale della Provincia di Brindisi (Co.Di.Va.Bri), rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente e ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] –Riscossione a mezzo ruolo – [OSCURATO:PERSONA] di difesa e valorizzazione delle produzioni agricole–Legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013) -Applicabilità avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 352/ 2022 , depositatain data 28 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 1 7 otto bre 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di difesa e di valorizzazione delle produzioni agricole della provincia di Brindisi (d’ora innanzi anche solo Co.Di.Va.Bri) convennein giudizio la ETR [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dinanzi al Tribunale di Brindisi assumendo che la società convenuta si fosse resa inadempiente rispetto agli obblighi assunti con tre convenzioni «per la riscossione», tutte di eguale contenuto e stipulate rispettivamente in date 29/08/2000, 18/07/2002 e 03/09/2004 in forza delle quali era stata affidata alla SESIT Puglias.p.a., poi ETR [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi entrambe Agenzia delle entrate – Riscossione, la riscossione coattiva dei contributi dovuti annualmente al consorzio dai propri consorziati. Ne chiese, pertanto, la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi mediante consulenza tecnica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. [OSCURATO:SOCIETA]., poi fusa per incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., si costituì eccependo – per quanto ancora interessa – il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la materia di competenza esclusiva della Corte dei c onti, ovvero del giudice amministrativo o di quello tributario; l’improponibilità e \ o improcedibilità della domanda in forza del ricorrere dell’ipotesi di sanatoria di cui all’art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 30dicembre 2004 e del combinato disposto di cui all’art. 3, comma 12, d.l. n. 203 del 2005 e dell’art. 39, comma 6, d.l . n. 159 del 2 007 ; l’infondatezza, comunque, nel merito della domanda. 2. Istruita la causa anche a mezzo c.t.u., con sentenza n. 1260del 2018 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condann ò l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (d’ora in poi anche AdER) al pagamento, in favore del Co.Di.Va.Bri., dell’importo complessivo di Euro 500.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione. 3. Con sentenza n. 352/2022, resa pubblica il 28 marzo 2022 , la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello principale di AdER nonché quello incidentale del [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente la decisione di primo grado. 4. Avverso tale sentenza l’ Agenzia delle Entrate - Riscossione proponericorso per cassazione sulla base di quattro motiv i . Vi resiste il Co.Di.Va.Bri. con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. AdER deposita controricorso per resistere al ricorso incidentale. 4. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti costituite . Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hannodepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., «difetto di giurisdizione del Giudice adito». Sostieneche la giurisdizione sulla causa è della Corte dei c onti e che la Corte di appello ha errato a ritenere che essa spetti alla autorità giudiziaria ordinaria, contestando in particolare sia la ritenuta natura di soggetto di diritto privatoattribuita al [OSCURATO:PERSONA], sia la qualificazione del rapporto in termini di rapporto negoziale di tipo privatistico. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in subordine, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 2, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112del 1999 e delle norme che tempo per tempo hanno disposto il rinvio del termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità». Censura la sentenza per non avere dichiarato che al rapporto di riscossione si dovesse applicare la disciplina del d.lgs. n. 112del 1999, ed in particolare gli artt. 19 e 20 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e per l’effetto non avere ritenuto che l’azione del [OSCURATO:PERSONA] fosse improcedibile e infondata per essere la riscossione in corso e ancora pendenti i termini per la comunicazione di inesigibilità dei crediti non riscossi. Rileva che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l’art. 19 del d.lgs. n. 112del 1999 si riferisce alla riscossione non dei soli tributi, ma di tutte le entrate degli enti che siano abilitati a riscuotere a mezzo ruolo dall’art. 17 del d.lgs. n. 46del 1999 (imposte, sanzioni, contributi previdenziali ecc..) e rimarca che è anzi l’art. 19 , comma 5, l . n. 364 del 1970 a stabilire espressamente che alla riscossione dei contributi dovuti dai soci dei consorzi «si provvede applicando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette». 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in ulteriore subordine, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione delle norme che regolano l’efficacia vincolante dei contratti e la loro interpretazione», per non avere la Corte d’appello considerato che le convenzioni intercorse tra le parti operano comunque un rinvio recettizio alla disciplina del d.lgs. n. 112/1999 e, quindi , anche alle previsioni in tema di comunicazioni di inesigibilità, così violando le disposizioni del codice civile sull’efficacia e la interpretazione dei contratti. 4. Con il quarto motivo essa infine denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.,«omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti». Lamenta che l’assunto espresso in sentenza circa la “non recuperabilità” di tutto il non riscosso non è basato su alcun tipo di accertamento, né da parte del Collegio, né da parte del c.t.u., non risultando in particolareda nessuna parte se e in che misura i contributi che si dicono “non riscossi” siano anche “non recuperabili”, per intervenuta prescrizione, decadenza, carenza di azioni,ecc.. 5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Co.Di.Va.Bri. denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.», per avere la Corte d’appello « omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell'appello per insanabile difetto di ius postulandi del difensore incaricato in violazione del disposto di cui all'art. 1 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1.12.2016, n. 225». 7. Rileva il Collegio che, impregiudicata ogni valutazione sulle altre questioni, tra esse compresa anche quella di giurisdizione post a a fondamento del primo motivodel ricorso principale, il secondo motivo di ricorso intercetta la questione rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria della Prima Sezione n. 24043 del 06/09/2024 (n. 7137/2021R.G.). Si rende pertanto necessario rinviare la presente causa a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione sulla questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 24043 del 06/09/2024.
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