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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 17650/2024

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2 2 / 20 21 propost i da: Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con studio in Catania, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 143, difensore d i [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]e residente in Misterbianco , alla V ia C.A. [OSCURATO:PERSONA] n. 18 (C.F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; [OSCURATO:TELEFONO] ; PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore; -intimata – - avverso l a sente nza n. 2940/2024 del 17/01/2024 della Corte di cassazione; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Correzione errore materiale Considerato in fatto e in dirittoche [OSCURATO:PERSONA], premesso: -di aver presentato ricorso per cassazione in data 9/12/2020; -che il relativo giudizio era stato definito con la sentenza n. 2940/2024 del 17-31/01/2024, la quale aveva disposto la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva eCap; -che in tale sentenza era stato omesso di disporre la distrazione delle spese di giudizio in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 93 c.p.c., così come espressamente richiesto nel ricorso per cassazione e ribadito con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. del 15/12/2023; tanto premesso, ha chiesto correggersi l’errore materiale disponendo la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

4. Considerato che: -la procedura di correzione della sentenza è esperibile nell'ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di domanda di distrazione delle spese, omette la pronuncia (v.

Cass., Sez.

U, 07/07/2010, n. 16037 e Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016); - in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019); -che l’istanza merita di essere accolta, avendo il difensore del contribuente (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), già con il ricorso per cassazione, invocato l’attribuzione delle spese processuali in suo favore siccome anticipatario delle stesse; - che non può, infine, trovare applicazione l'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della

1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, in ragione della natura del procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese; P.Q.M. dispone correggersi la propria sentenza del 31 gennaio 2024, n. 2940, mediante inserimento in dispositivo, dopo le parole “oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap”, della locuzione "e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo.

Cosìdeciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2 2 / 20 21 propost i da: Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con studio in Catania, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 143, difensore d i [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]e residente in Misterbianco , alla V ia C.A. [OSCURATO:PERSONA] n. 18 (C.F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; [OSCURATO:TELEFONO] ; PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore; -intimata – - avverso l a sente nza n. 2940/2024 del 17/01/2024 della Corte di cassazione; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Correzione errore materiale Considerato in fatto e in dirittoche [OSCURATO:PERSONA], premesso: -di aver presentato ricorso per cassazione in data 9/12/2020; -che il relativo giudizio era stato definito con la sentenza n. 2940/2024 del 17-31/01/2024, la quale aveva disposto la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva eCap; -che in tale sentenza era stato omesso di disporre la distrazione delle spese di giudizio in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 93 c.p.c., così come espressamente richiesto nel ricorso per cassazione e ribadito con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. del 15/12/2023; tanto premesso, ha chiesto correggersi l’errore materiale disponendo la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Considerato che: -la procedura di correzione della sentenza è esperibile nell'ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di domanda di distrazione delle spese, omette la pronuncia (v. Cass., Sez. U, 07/07/2010, n. 16037 e Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016); - in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019); -che l’istanza merita di essere accolta, avendo il difensore del contribuente (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), già con il ricorso per cassazione, invocato l’attribuzione delle spese processuali in suo favore siccome anticipatario delle stesse; - che non può, infine, trovare applicazione l'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, in ragione della natura del procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese; P.Q.M. dispone correggersi la propria sentenza del 31 gennaio 2024, n. 2940, mediante inserimento in dispositivo, dopo le parole “oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap”, della locuzione "e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo. Cosìdeciso
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