CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 18852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04-03-2021 del Tribunale di Castrovillari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della Olivo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 marzo 2021, il Tribunale di Castrovillari condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 400 di multa, in quanto ritenuta colpevole dei reato di cui agli art. 54-1161 del Codice della Navigazione, a lei contestato perché, quale titolare della concessione demaniale marittima n. 5/2012 del 18 maggio 2012 rilasciata dal Comune di Rossano, che la autorizzava a occupare una superficie di area demaniale marittima di 3.800 mq. per la messa in opera dello stabilimento balneare "[OSCURATO:PERSONA]", con limitazione d'uso dell'aria demaniale marittima soltanto dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, inibiva abusivamente al pubblico uso, al di fuori del periodo autorizzato, una porzione di suolo demaniale marittimo di 2053 mq. circa, mediante il posizionamento e il mantenimento di una recinzione perimetrale di pali di legno con all'interno una struttura prefabbricata di 138 mq. poggiata su un basamento in cemento armato con altre opere annesse; fatto accertato in Rossano il 17 marzo 2017. L'imputata veniva invece assolta dal concorrente reato di cui agli art. 633-639 bis cod. pen., perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza del Tribunale, la Olivo, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa, dopo aver rimarcato la legittimità del mezzo di impugnazione opzionato, ha contestato la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputata, evidenziando che, mentre doveva ritenersi corretta l'assoluzione riferita alla fattispecie di cui agli 633-639 bis cod. pen., era invece censurabile l'affermazione circa la sussistenza del reato ex art. 54-1161 Cod. Nay., posto che, a fronte di un'istruttoria dibattimentale nella quale vi erano state numerose prove a discarico, il giudice monocratico si era limitato a valutare solo le prove a carico della Olivo, finendo con il riconoscerle una sorta di responsabilità oggettiva, che discenderebbe dall'avere dimenticato di rimuovere gli elementi pertinenti alla struttura che comproverebbero il reato de quo. Non è stato invece considerato che l'imputata era completamente all'oscuro della gestione del lido, che è stata curata dall'ex marito fino al momento della di lui reclusione, fermo restando che nel periodo antecedente al controllo effettuato, la Olivo aveva già avviato le pratiche per la cessione del lido e per il subingresso nella concessione di riferimento, pratica che si concretizzava a distanza di poco più di un mese rispetto all'accertamento avvenuto nel marzo del 2017. In ogni caso, tutte le opere oggetto di sequestro non risulterebbero contrarie alla concessione in capo alla ricorrente, trattandosi di opere conformi al titolo che peraltro erano facilmente rimuovibili e non erano di intralcio alla possibile fruizione della collettività, come confermato dal mar. [OSCURATO:PERSONA] e dal teste [OSCURATO:PERSONA], che ha ricostruito la storia del lido gestito dalla madre.La valutazione compiuta dal Tribunale sarebbe stata dunque parcellizzata e sommaria, essendo stata ignorata la coerente e lineare ricostruzione difensiva. Con un secondo tema di doglianza, la difesa lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., osservando che il fatto ben poteva essere qualificato in termini di particolare tenuità, sussistendo tutti i presupposti a tal fine richiesti. Con l'ultimo profilo di censura, è stato infine contestato il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa sia del diniego delle attenuanti generiche che dell'eccessività della pena, immotivatamente distante dal minimo edittale. 3. Con memoria trasmessa 1'8 febbraio 2022, il difensore dell'imputata si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo tema oggetto del motivo di ricorso, deve rilevarsi che il giudizio di colpevolezza dell'imputata non presta il fianco alle censure difensive. E invero il Tribunale ha innanzitutto compiuto un'adeguata disamina delle fonti dimostrative acquisite, valorizzando in particolare gli esiti del sopralluogo svolto il 17 marzo 2017 dalla Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] sul litorale costiero del Comune di Rossano, da cui è emerso che l'area oggetto della concessione demaniale n. 5 del 2012, rilasciata in favore di [OSCURATO:PERSONA], era ancora recintata e presentava all'interno un prefabbricato di 138 metri quadrati, con pavimentazioni a secco, dei chioschi in legno, una piattaforma in cemento, un piatto doccia e pali di illuminazione, ciò sebbene la concessione rilasciata alla ricorrente avesse carattere stagionale, essendo cioè previsto che l'occupazione dell'area demaniale, estesa per circa 2.053 metri quadrati, fosse valida solo al 10 giugno al 30 settembre di ogni anno, con obbligo di rimuovere le opere installate e di lasciare libera l'area nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 maggio. Alla luce di tale accertamento fattuale, non contestato, il giudice monocratico è pervenuto alla coerente conclusione della configurabilità del reato contestato, ciò in sintonia con la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 31290 del 11/04/2019, Rv. 276290 e Sez. 3, n. 19962 del 15/03/2007, Rv. 236736), secondo cui l'occupazione del suolo demaniale marittimo sulla base di un atto autorizzativo pluriennale per opere finalizzate alla gestione dell'attività balneare, che si protragga oltre il termine della stagione, integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., atteso che l'esistenza di un titolo pluriennale abilitante esonera il concessionario dalla richiesta annuale, ma non esclude l'obbligo di rimuovere le strutture collocate sul demanio al termine del periodo di utilizzo previsto. Ribadita la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo, risulta altresì priva di vizi di legittimità l'attribuzione della condotta illecita all'odierna ricorrente.Anche alla luce delle dichiarazioni del figlio della Olivo, [OSCURATO:PERSONA], risulta infatti che, alla data del sopralluogo, l'imputata aveva la titolarità del lido, che stato formalmente ceduto a terzi solo nel maggio 2017, il che è sufficiente a ritenere integrata all'epoca della contestazione (marzo 2017) la componente soggettiva della fattispecie contravvenzionale, integrata anche dalla sola colpa, per cui non rileva che della gestione dello stabilimento balneare si sia occupato all'inizio il marito, avendo evidentemente la moglie un onere di vigilanza cui è venuta meno, e ciò senza considerare che la gestione del lido da parte del marito della Olivo è venuta meno a seguito dell'arresto di questi, avvenuto nel 2013, mentre l'epoca della contestazione risale a circa 4 anni dopo, in un periodo in cui la ricorrente è rimasta titolare del lido in forza della concessione del 2012. Dunque, la persistente validità del titolo al tempo cui si riferisce l'imputazione impone di ritenere violato l'obbligo, facente capo alla titolare della concessione, di lasciare libera l'area demaniale in questione, previa rimozione delle strutture stabili (quali si configurano almeno le piattaforme in cemento e il prefabbricato di 138 mq.) utilizzate nello stabilimento dal 1° ottobre al 31 maggio di ogni anno. 1.1. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con gli elementi probatori acquisiti, il giudizio del Tribunale sulla sussistenza del reato contestato e sulla sua ascrivibilità alla Olivo resiste alle doglianze difensive, che si sostanziano nella proposta di una lettura alternativa delle fonti probatorie, che non può trovare ingresso in questa sede, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, dovendo sottolinearsi al riguardo che, per come si evince dalle conclusioni delle parti riportate nella sentenza impugnata, non risulta che la difesa abbia sollecitato l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in sede di discussione, il che spiega il silenzio argomentativo del Tribunale sul punto; a ciò deve unicamente aggiungersi che la doglianza risulta formulata in termini non adeguatamente specifici, non essendo state cioè illustrate le ragioni idonee a qualificare in termini di particolare tenuità un fatto che, invero, non appare occasionale, stante il prolungamento dell'occupazione dell'area ben oltre il perimetro temporale della concessione.3. Parimenti immune da censure è il diniego delle attenuanti generiche, avendo in proposito il Tribunale rimarcato, in senso ostativo, "i precedenti di cui è gravata l'imputata", affermazione questa non contestata e che consente di escludere i vizi motivazionali dedotti dalla difesa, dovendosi richiamare il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui il giudice del merito, in tema di attenuanti generiche, esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, con l'ulteriore precisazione (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899) che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. 3.1. Alcuna criticità è infine ravvisabile rispetto alla determinazione della pena, avendo il giudice monocratico optato per la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, fissandola nella misura di 400 euro, per cui non può affermarsi che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di particolare rigore. 4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse della Olivo deve essere pertanto rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ric