CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia emessa il 20/2/2020 dal ocale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole ce delitto di cui all'art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un ar no di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio dife sore., chiedendo l'annullamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ribai :o la condanna in forza di mere presunzioni tributarie e senza un'effettiva verifi:a del dolo specifico richiesto dalla norma, fatto oggetto di motivazione E ppa ,-( nte e mero richiamo a massime di esperienza prive di elementi specifici. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giud ce di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza struttu -ale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argoneniativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di riccstruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musse ,, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 2L-32/. 7). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Supre -na .:Orte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvecinento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una \iiclazicne di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in c ues:a sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttoi e già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pro lunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non man festanerre illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che il Leone - quale legale rappresentante della "S.V.F. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - aveva pacificamente omesso di presentAre la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2014; a fronte di cues:o dato, la difesa non aveva indicato neppure una voce che tosse sta:a erroneamente valutata dai verbalizzanti (come costi o ricavi), né elerric iti in forza dei quali la deposizione di questi non avrebbe dovuto ritenersi atenlibile. Ne derivava, dunque, la responsabilità penale quanto al reato contestato, sostenuto dal necessario dolo specifico; questo, in particolare, o3veva ragionevolmente ritenersi l'unico motivo a fondamento della condotta, e g à con il gravame aveva costituito oggetto di una censura del tutto gene -ic:a, la quale si era contestato soltanto che — pur a fronte di evasione IRES per oltre 87.000 euro ed IVA per oltre 170.000 euro - il Giudice "avrebte c pvuto dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il soggetto agente (..) sia stax) animato dall'intento di evadere le imposte sui redditi o VIVA". 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevatp che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia p-e:il:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della zai.r,a di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima c)nseclue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedim€ n:o r:)nché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Erni'. ende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga rientc delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -e della Cassa delle amm