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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 11124/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20133/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 806/2023 depositata il05/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, il signor [OSCURATO:PERSONA] promuoveva, davanti al Tribunale di Savona, giudizio avente ad oggetto l'opposizione al provvedimento di radiazione, adottato nei suoi confronti, ex art. 13 dello Statuto dell'associazione, dal Consiglio di Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di Albisola con delibera del 25/5/2014 e confermato con provvedimento emesso in data 8/10/24 dal collegio dei Probiviri.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] lamentava l'illegittimità, nullità e/o annullabilità del provvedimento in questione per : a) violazione del diritto di informazioni e di difesa, in quanto non era stato informato dal Consiglio di Amministrazione dell'esistenza del procedimento disciplinare e, inoltre, quest’ultimo non ne aveva richiesto l'audizione personale prima di deliberare la radiazione; b) violazione del diritto di esercizio di difesa, in quanto il Cda non aveva consentito al socio destinatario del provvedimento una completa informazione mediante accesso agli atti di valenza disciplinare; c) violazione dell'obbligo di specificazione del fatto oggetto dell'addebito; d) violazione del diritto a un riesame imparziale.

Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 1528/16, rigettava le domande attrici .

La Corte d'appello di Genova, in accoglimento dei primi due motivi del gravame del Venturini (denuncianti: - nullità illegittimità inefficacia, e/o invalidità del provvedimento di esclusione dell'associato, exart. 24 c. 3 c.c., adottato in violazione di principi fondamentali di difesa e contraddittorio; - illegittimità e/o erroneità e/o carenza della motivazione su doglianze decisive ai fini della controversia), annullava la delibera di radiazione adottata dal Cda della [OSCURATO:PERSONA] di Albisola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché il provvedimento conseguenziale assunto dal collegio dei Probiviri e, per l’effetto, riteneva assorbito il terzo motivo (con il quale il Venturini si doleva dell’erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva respinto la domanda senza accertare in concreto la ricorrenza dei gravi motivi legittimanti l’esclusione dell’associato ai sensi dell’art.13 dello Statuto).

Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] di Albisola ricorreva per cassazione, lamentando: a) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 c.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., evidenziando che né tale norma né l’art. 13 dello Statuto prevede la necessità di una previa contestazione all’associato dei fatti che ne abbiano comportato l’esclusione e dello svolgimento di un «procedimento disciplinare», potendo l’associato espletare le sue difese dinanzi al collegio dei probiviri, prima di adire l’autorità giudiziaria; b) la violazione e/o falsa applicazione degli art. 112, 115, 132, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la sentenza affermava, sebbene avesse ritenuto il relativo motivo assorbito, che l’associato non era stato posto in grado di operare la contestazione dei fatti allegati dall’associazione a fondamento dell’esclusione, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione in quanto il Venturini aveva lamentato soltanto la mancanza della previa contestazione, senza chiedere che venissero esaminate le ragioni sottese al provvedimento di radiazione.

Questa Corte, con ordinanza n. 25319/21, accoglieva il primo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Genova, affinché, in diversa composizione, esaminasse il motivo ritenuto assorbito (vale a dire il terzo motivo dell’atto di appello del Venturini, relativo all’accertamento della sussistenza in concreto dei gravi motivi che, ai sensi dell'art 13 dello Statuto, avrebbero legittimato la radiazione dell'associato).

La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 806/2023, pronunciando su citazione in riassunzione della [OSCURATO:PERSONA], ritenendo di doversi conformare, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., al principio di diritto espresso da questa Corte con ordinanza n. 25319/21, di accoglimento di motivo per violazione di norme di diritto, non per vizio di motivazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, respingeva l’appello originario, proposto dal Venturini.

In particolare, la Corte territoriale respingeva il secondo motivo dell’appello del Venturini, in ordine alla illegittimità della radiazione per violazione del diritto di difesa, perché infondato, avendo il Venturini potuto svolgere le sue difese dinanzi al Collegio dei Probiviri, ove fu sentito il difensore, mentre «le altre doglianze del Venturini sono assorbite dalla decisione della Suprema Corte rientrando non essendo tutelate dall’art.24 Cost.».

Avverso tale sentenza, notificata il 6/7/2023, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 2/10/2023, affidandosi a due motivi, nei confronti della Pubblica assistenza [OSCURATO:PERSONA], che si difende con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto non contestati i fatti nel merito e nella parte in cui ha ritenuto che non gli competesse il potere ex officio di esaminare, sempre nel merito, la fondatezza della contestazione per la quale sarebbe stata disposta la radiazione; ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello di Genova avrebbe completamente omesso l’esame del terzo motivo dell’appello originario proposto da [OSCURATO:PERSONA], in violazione a quanto disposto dall’ordinanza n. 25319/21 della Corte di cassazione, con conseguente violazione del ’art. 348, c. 2, c.p.c., che impone al giudice del rinvio di attenersi a quanto stabilito dalla Suprema Corte; per altro verso, il ricorrente sostiene che l’omessa pronuncia sul motivo di appello, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra anche un difetto di attività del giudice ex art. 112 c.p.c.; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 c. p.c., affermando che anche nel caso in cui la Corte territoriale avesse inteso pronunciarsi nel senso del rigetto del terzo motivo di appello si sarebbe in presenza di una “motivazione apparente”, ovvero di una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in quanto non sono percepibili le ragioni della decisione e consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iterlogico seguito dal giudice.

2. Questa Corte, con ordinanza n. 25319/2021, ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che era stato violato l’art.24 c.c, , disposizione, dettata per le associazioni riconosciute ma applicabile anche a quelle prive di tale requisito formale, che prescrive soltanto il requisito dei «gravi motivi», che devono consistere in inadempimenti rilevanti all'accordo associativo e devono essere previsti, in modo sufficientemente specifico, nello statuto, ma non prescrive alcunché in ordine ad un procedimento di esclusione (con necessità di una previa contestazione degli addebiti), rimesso all’autonomia negoziale; di conseguenza, si deve avere riguardo all'accordo inizialmente concluso tra i soggetti fondatori, e suscettibile di estensione ai successivi aderenti, nel prosieguo della vita associativa, in virt̀ della loro domanda di adesione accolta dagli organi sociali, il quale ̀ , del pari, libero di prescrivere anche la necessità della audizione dell'associato, nonch é le particolari ed ancor pì dettagliate modalit à della sua difesa, ma, in mancanza, l'esigenza di una previa convocazione o contestazione degli addebiti non pù ritenersi imposta n é da una regola di specie, come visto assente, né da un principio generale dell'ordinamento giuridico.

Questa Corte riteneva poi inammissibile il secondo motivo di ricorso, in quanto con esso non si censura la decisione di cd. assorbimento (del terzo motivo), costituente il vero decisum della sentenza impugnata, ma una motivazione, ritenuta apparente e contraddittoria, dalla stessa resa solo ad abundantiam

3. Tanto premesso, va accolto il primo motivo, in quanto la Corte d’appello doveva esaminare nel merito il motivo precedentemente assorbito e verificare, senza procedere a ulteriori accertamenti di fatto, la sussistenza in concreto dei gravi motivi che, ai sensi dell'art 13 dello Statuto, avrebbero legittimato la radiazione dell'associato.

Questa Corte ha, da tempo, affermato (Cass.17790/2014; Cass.6707/2004 ) che «i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità».

Sempre questa Corte ha precisato che, in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge), «il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati» (Cass.12102/2014; Cass.1660/2017); cfr. Cass. 448/2020.

In definitiva, nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nel caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (Cass. 15692/2009; Cass. 12102/2014; Cass. 17790/2014; Cass. 16666/2016; Cass.2652/2018, secondo cui, nel caso di annullamento anche per vizio di motivazione, «la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento», dovendo il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, «giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati»; Cass. 8971/2019: « Nell'ipotesi di cassazione della pronuncia impugnata per difetto di motivazione, ove in sede di rinvio sia richiesta l'indagine e l'esame dei fatti pretermessi nel provvedimento annullato, il giudice, pur godendo di ampia libertà di apprezzamento, non può dissentire sulla decisività dei fatti indicati dalla Corte di cassazione sia nel vecchio che del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.»; Cass. 448/2020, che evidenzia come, nella ipotesi di annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, « la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità»; Cass. sez.Un.18303/2020, secondo cui i poteri del giudice del rinvio, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, «si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente»).

Ove pertanto l'annullamento avvenga ex art. 360, comma 1, n. 3 che n. 5 c.p.c., il giudice del rinvio non ̀ vincolato ad eventuali indicazioni del giudice di legittimità in ordine al significato da attribuire ad alcuni elementi di prova, le quali assumono «valore meramente orientativo», perché non ̀ ad essa che compete l'apprezzamento dei fatti, e il giudice del rinvio pù certamente indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, ma, tuttavia, nell'esame e nelle indagini pretermesse dal giudizio che ha dato luogo alla sentenza annullata, il giudice di rinvio, avendo piena libertàdel relativo apprezzamento ed il dovere di eseguire le indagini affidate e non pù dissentire dalla "decisivit à " del fatto, ove ritenuta dalla Corte.

Ma, nel caso come quello in esame, di cassazione con rinvio per accoglimento del motivo relativo alla violazione dell’art.24 c.c. (per non essere necessaria la previa contestazione degli addebiti e un vero e proprio procedimento di esclusione dell’associato di associazione non riconosciuta), la Corte d’appello, caduta, per violazione dell’art.24 c.c., la doglianza dell’associato inerente vizio formale del provvedimento di radiazione, era espressamente tenuta all’esame del terzo motivo dell’appello originario del Venturini, con il quale l’associato si doleva dell’erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva respinto la domanda senza accertare in concreto la ricorrenza dei gravi motivi legittimanti l’esclusione dell’associato ai sensi dell’art.13 dello Statuto, motivo ritenuto assorbito dalla Corte d’appello nella prima pronuncia , per assorbimento c.d. improprio.

Questa Corte nell’ordinanza del 2021 rilevava che la statuizione relativa della Corte territoriale non era stata efficacemente censurata dalla [OSCURATO:PERSONA] e rinviava alla Corte d’appello per nuovo esame sulla doglianza suddetta, vale a dire la verifica della sussistenza dei gravi motivi, prescritti per l’esclusione dell’associato dall’art.13 dello Statuto.

Ne risulta pertanto che era solo precluso l’accertamento di «altri» fatti, ma non anche l’esame del merito della doglianza.

La Corte d’appello, ritenendo invece che «le altre doglianze del Venturini sono assorbite dalla decisione della Suprema Corte rientrando non essendo tutelate dall’art.24 Cost.», con motivazione peraltro neppure pienamente comprensibile, è incorsa nella violazione sia dell’art.384 c.p.c. sia dell’art.112 c.p.c., sostanzialmente omettendo una pronuncia sul motivo di appello.

4. Il secondo motivo è assorbito.

5. Per quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte acc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20133/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 806/2023 depositata il05/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione, il signor [OSCURATO:PERSONA] promuoveva, davanti al Tribunale di Savona, giudizio avente ad oggetto l'opposizione al provvedimento di radiazione, adottato nei suoi confronti, ex art. 13 dello Statuto dell'associazione, dal Consiglio di Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di Albisola con delibera del 25/5/2014 e confermato con provvedimento emesso in data 8/10/24 dal collegio dei Probiviri. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] lamentava l'illegittimità, nullità e/o annullabilità del provvedimento in questione per : a) violazione del diritto di informazioni e di difesa, in quanto non era stato informato dal Consiglio di Amministrazione dell'esistenza del procedimento disciplinare e, inoltre, quest’ultimo non ne aveva richiesto l'audizione personale prima di deliberare la radiazione; b) violazione del diritto di esercizio di difesa, in quanto il Cda non aveva consentito al socio destinatario del provvedimento una completa informazione mediante accesso agli atti di valenza disciplinare; c) violazione dell'obbligo di specificazione del fatto oggetto dell'addebito; d) violazione del diritto a un riesame imparziale. Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 1528/16, rigettava le domande attrici . La Corte d'appello di Genova, in accoglimento dei primi due motivi del gravame del Venturini (denuncianti: - nullità illegittimità inefficacia, e/o invalidità del provvedimento di esclusione dell'associato, exart. 24 c. 3 c.c., adottato in violazione di principi fondamentali di difesa e contraddittorio; - illegittimità e/o erroneità e/o carenza della motivazione su doglianze decisive ai fini della controversia), annullava la delibera di radiazione adottata dal Cda della [OSCURATO:PERSONA] di Albisola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché il provvedimento conseguenziale assunto dal collegio dei Probiviri e, per l’effetto, riteneva assorbito il terzo motivo (con il quale il Venturini si doleva dell’erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva respinto la domanda senza accertare in concreto la ricorrenza dei gravi motivi legittimanti l’esclusione dell’associato ai sensi dell’art.13 dello Statuto). Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] di Albisola ricorreva per cassazione, lamentando: a) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 c.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., evidenziando che né tale norma né l’art. 13 dello Statuto prevede la necessità di una previa contestazione all’associato dei fatti che ne abbiano comportato l’esclusione e dello svolgimento di un «procedimento disciplinare», potendo l’associato espletare le sue difese dinanzi al collegio dei probiviri, prima di adire l’autorità giudiziaria; b) la violazione e/o falsa applicazione degli art. 112, 115, 132, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la sentenza affermava, sebbene avesse ritenuto il relativo motivo assorbito, che l’associato non era stato posto in grado di operare la contestazione dei fatti allegati dall’associazione a fondamento dell’esclusione, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione in quanto il Venturini aveva lamentato soltanto la mancanza della previa contestazione, senza chiedere che venissero esaminate le ragioni sottese al provvedimento di radiazione. Questa Corte, con ordinanza n. 25319/21, accoglieva il primo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Genova, affinché, in diversa composizione, esaminasse il motivo ritenuto assorbito (vale a dire il terzo motivo dell’atto di appello del Venturini, relativo all’accertamento della sussistenza in concreto dei gravi motivi che, ai sensi dell'art 13 dello Statuto, avrebbero legittimato la radiazione dell'associato). La Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 806/2023, pronunciando su citazione in riassunzione della [OSCURATO:PERSONA], ritenendo di doversi conformare, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., al principio di diritto espresso da questa Corte con ordinanza n. 25319/21, di accoglimento di motivo per violazione di norme di diritto, non per vizio di motivazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, respingeva l’appello originario, proposto dal Venturini. In particolare, la Corte territoriale respingeva il secondo motivo dell’appello del Venturini, in ordine alla illegittimità della radiazione per violazione del diritto di difesa, perché infondato, avendo il Venturini potuto svolgere le sue difese dinanzi al Collegio dei Probiviri, ove fu sentito il difensore, mentre «le altre doglianze del Venturini sono assorbite dalla decisione della Suprema Corte rientrando non essendo tutelate dall’art.24 Cost.». Avverso tale sentenza, notificata il 6/7/2023, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 2/10/2023, affidandosi a due motivi, nei confronti della Pubblica assistenza [OSCURATO:PERSONA], che si difende con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto non contestati i fatti nel merito e nella parte in cui ha ritenuto che non gli competesse il potere ex officio di esaminare, sempre nel merito, la fondatezza della contestazione per la quale sarebbe stata disposta la radiazione; ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello di Genova avrebbe completamente omesso l’esame del terzo motivo dell’appello originario proposto da [OSCURATO:PERSONA], in violazione a quanto disposto dall’ordinanza n. 25319/21 della Corte di cassazione, con conseguente violazione del ’art. 348, c. 2, c.p.c., che impone al giudice del rinvio di attenersi a quanto stabilito dalla Suprema Corte; per altro verso, il ricorrente sostiene che l’omessa pronuncia sul motivo di appello, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra anche un difetto di attività del giudice ex art. 112 c.p.c.; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 c. p.c., affermando che anche nel caso in cui la Corte territoriale avesse inteso pronunciarsi nel senso del rigetto del terzo motivo di appello si sarebbe in presenza di una “motivazione apparente”, ovvero di una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in quanto non sono percepibili le ragioni della decisione e consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iterlogico seguito dal giudice. 2. Questa Corte, con ordinanza n. 25319/2021, ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che era stato violato l’art.24 c.c, , disposizione, dettata per le associazioni riconosciute ma applicabile anche a quelle prive di tale requisito formale, che prescrive soltanto il requisito dei «gravi motivi», che devono consistere in inadempimenti rilevanti all'accordo associativo e devono essere previsti, in modo sufficientemente specifico, nello statuto, ma non prescrive alcunché in ordine ad un procedimento di esclusione (con necessità di una previa contestazione degli addebiti), rimesso all’autonomia negoziale; di conseguenza, si deve avere riguardo all'accordo inizialmente concluso tra i soggetti fondatori, e suscettibile di estensione ai successivi aderenti, nel prosieguo della vita associativa, in virt̀ della loro domanda di adesione accolta dagli organi sociali, il quale ̀ , del pari, libero di prescrivere anche la necessità della audizione dell'associato, nonch é le particolari ed ancor pì dettagliate modalit à della sua difesa, ma, in mancanza, l'esigenza di una previa convocazione o contestazione degli addebiti non pù ritenersi imposta n é da una regola di specie, come visto assente, né da un principio generale dell'ordinamento giuridico. Questa Corte riteneva poi inammissibile il secondo motivo di ricorso, in quanto con esso non si censura la decisione di cd. assorbimento (del terzo motivo), costituente il vero decisum della sentenza impugnata, ma una motivazione, ritenuta apparente e contraddittoria, dalla stessa resa solo ad abundantiam 3. Tanto premesso, va accolto il primo motivo, in quanto la Corte d’appello doveva esaminare nel merito il motivo precedentemente assorbito e verificare, senza procedere a ulteriori accertamenti di fatto, la sussistenza in concreto dei gravi motivi che, ai sensi dell'art 13 dello Statuto, avrebbero legittimato la radiazione dell'associato. Questa Corte ha, da tempo, affermato (Cass.17790/2014; Cass.6707/2004 ) che «i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità». Sempre questa Corte ha precisato che, in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge), «il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati» (Cass.12102/2014; Cass.1660/2017); cfr. Cass. 448/2020. In definitiva, nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nel caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (Cass. 15692/2009; Cass. 12102/2014; Cass. 17790/2014; Cass. 16666/2016; Cass.2652/2018, secondo cui, nel caso di annullamento anche per vizio di motivazione, «la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento», dovendo il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, «giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati»; Cass. 8971/2019: « Nell'ipotesi di cassazione della pronuncia impugnata per difetto di motivazione, ove in sede di rinvio sia richiesta l'indagine e l'esame dei fatti pretermessi nel provvedimento annullato, il giudice, pur godendo di ampia libertà di apprezzamento, non può dissentire sulla decisività dei fatti indicati dalla Corte di cassazione sia nel vecchio che del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.»; Cass. 448/2020, che evidenzia come, nella ipotesi di annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, « la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità»; Cass. sez.Un.18303/2020, secondo cui i poteri del giudice del rinvio, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, «si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente»). Ove pertanto l'annullamento avvenga ex art. 360, comma 1, n. 3 che n. 5 c.p.c., il giudice del rinvio non ̀ vincolato ad eventuali indicazioni del giudice di legittimità in ordine al significato da attribuire ad alcuni elementi di prova, le quali assumono «valore meramente orientativo», perché non ̀ ad essa che compete l'apprezzamento dei fatti, e il giudice del rinvio pù certamente indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, ma, tuttavia, nell'esame e nelle indagini pretermesse dal giudizio che ha dato luogo alla sentenza annullata, il giudice di rinvio, avendo piena libertàdel relativo apprezzamento ed il dovere di eseguire le indagini affidate e non pù dissentire dalla "decisivit à " del fatto, ove ritenuta dalla Corte. Ma, nel caso come quello in esame, di cassazione con rinvio per accoglimento del motivo relativo alla violazione dell’art.24 c.c. (per non essere necessaria la previa contestazione degli addebiti e un vero e proprio procedimento di esclusione dell’associato di associazione non riconosciuta), la Corte d’appello, caduta, per violazione dell’art.24 c.c., la doglianza dell’associato inerente vizio formale del provvedimento di radiazione, era espressamente tenuta all’esame del terzo motivo dell’appello originario del Venturini, con il quale l’associato si doleva dell’erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva respinto la domanda senza accertare in concreto la ricorrenza dei gravi motivi legittimanti l’esclusione dell’associato ai sensi dell’art.13 dello Statuto, motivo ritenuto assorbito dalla Corte d’appello nella prima pronuncia , per assorbimento c.d. improprio. Questa Corte nell’ordinanza del 2021 rilevava che la statuizione relativa della Corte territoriale non era stata efficacemente censurata dalla [OSCURATO:PERSONA] e rinviava alla Corte d’appello per nuovo esame sulla doglianza suddetta, vale a dire la verifica della sussistenza dei gravi motivi, prescritti per l’esclusione dell’associato dall’art.13 dello Statuto. Ne risulta pertanto che era solo precluso l’accertamento di «altri» fatti, ma non anche l’esame del merito della doglianza. La Corte d’appello, ritenendo invece che «le altre doglianze del Venturini sono assorbite dalla decisione della Suprema Corte rientrando non essendo tutelate dall’art.24 Cost.», con motivazione peraltro neppure pienamente comprensibile, è incorsa nella violazione sia dell’art.384 c.p.c. sia dell’art.112 c.p.c., sostanzialmente omettendo una pronuncia sul motivo di appello. 4. Il secondo motivo è assorbito. 5. Per quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte acc
Sentenza Cassazione n. 11124/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris