CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 29907/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria difensiva pervenuta il 29 maggio 2024, di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso - e reiterati con la memoria- avverso la condanna per il reato di cui all'art. 340 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, dietro il riferimento alla denuncia del vizio di violazione di legge, sono, in realtà, costituiti da censure volte all'apprezzamento della sussistenza del reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 cod. pen.) sulla base di un'alternativa ricostruzione e apprezzamento dei fatti che le sentenze di merito hanno, invece, valutato alla stregua di argomentazioni complete e non illogiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere sl4sore [OSCURATO:PERSONA]