Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 04237/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e la violazione di legge è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, la Corte d'appello a pag. 2 della sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui risponde di ricettazione e non di furto l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (Cass., sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini); peraltro, la versione fornita da Iurlaro - che afferma di essere stato uno degli autori del furto - è stata motivatamente disattesa in quanto muove da un presupposto di fatto smentito dai giudici di merito, i quali hanno escluso che alla rapina abbiano concorso entrambi gli imputati - stante l'evidente discrasie tra le fattezze e l'età di uno degli imputati con i correi descritti dalla p.o., con la conseguenza che l'eventuale coincidenza di uno dei rapinatori con lo Iularo non si rivela affatto decisiva in quanto si inserisce in una versione difensiva contraddetta nei suoi termini proprio dall'affermazione che vi abbiano partecipato entrambi (vedi anche pag. 1 sentenza di appello); ritenuto che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, avendo il giudice del merito esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e la violazione di legge è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero, la Corte d'appello a pag. 2 della sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui risponde di ricettazione e non di furto l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (Cass., sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini); peraltro, la versione fornita da Iurlaro - che afferma di essere stato uno degli autori del furto - è stata motivatamente disattesa in quanto muove da un presupposto di fatto smentito dai giudici di merito, i quali hanno escluso che alla rapina abbiano concorso entrambi gli imputati - stante l'evidente discrasie tra le fattezze e l'età di uno degli imputati con i correi descritti dalla p.o., con la conseguenza che l'eventuale coincidenza di uno dei rapinatori con lo Iularo non si rivela affatto decisiva in quanto si inserisce in una versione difensiva contraddetta nei suoi termini proprio dall'affermazione che vi abbiano partecipato entrambi (vedi anche pag. 1 sentenza di appello); ritenuto che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, avendo il giudice del merito esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 04237/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris