CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23300/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22-02-2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 febbraio 2022, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del 28 settembre 2021, con la quale il Tribunale di Bergamo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 11 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a tali imposte, e allo scopo di rendere inefficace la procedura di pignoramento notificata dall'Agenzia delle Entrate il 14 gennaio 2019, alienava simulatamente una serie di beni (ovvero il camper Burstner, la [OSCURATO:PERSONA] targata EF333K3 e la BMW 6C targata [OSCURATO:TARGA]) in favore del coniuge [OSCURATO:PERSONA], senza alcun esborso di denaro; fatto commesso in Bergamo il 10 e il 17 gennaio 2019. Con la medesima sentenza, è stata disposta altresì la confisca per un valore corrispondente ai beni appartenenti all'imputato e solo simulatamente alienati, ovvero, in mancanza, la confisca per equivalente dei beni di cui l'imputato aveva la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto del reato. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello lombarda, Pasca, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, evidenziando che i giudici di merito hanno implicitamente aderito alla tesi accusatoria secondo cui la delega di Pasca a operare sui conti correnti dei familiari proverebbe che i conti medesimi fossero solo apparentemente intestati alla Trapletti e ai figli, ma che il denaro fosse in realtà di proprietà del ricorrente. Tuttavia, non si è considerato che tale tesi è smentita dalle prove documentali e testimoniali, da cui risulta che la provvista per l'acquisto dei veicoli proveniva dai conti correnti della Trapletti, titolare di un conto corrente con un saldo attivo di 95.757,62 euro, di un conto deposito titoli del controvalore di oltre cinque milioni di lire, essendo inoltre usufruttuaria di svariati beni immobili, per cui non vi sarebbe motivo di credere che le somme utilizzate per il pagamento dei tre autoveicoli oggetto del processo fossero di [OSCURATO:PERSONA], che non lavora dalla fine degli anni '80 e percepisce una pensione minima, non essendosi tenuto conto poi che la capacità economica non dipende solo dal reddito, ma anche dal patrimonio personale, che nel caso della Trapletti è pari a svariati milioni di euro. Con il secondo motivo, si contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'intestazione fiduciaria a Pasca dei veicoli sarebbe smentita dal fatto che i medesimi, dopo l'intestazione alla Trapletti, sono rimasti nella disponibilità di Pasca, osservandosi che la Trapletti non è un soggetto estraneo alla famiglia, ma è la moglie dell'imputato che era già proprietaria dei beni prima che questi le venissero intestati, per cui, il fatto che, dopo la modifica della intestazione al P.R.A., i veicoli siano rimasti in uso alla famiglia come in precedenza, non smentisce la tesi difensiva, ma anzi la corrobora. Con il terzo motivo, si deduce infine il vizio di motivazione in ordine all'assunto secondo cui la prassi di intestare all'imputato i veicoli familiari sarebbe smentita dai fatti, avendo la Corte di appello omesso di confrontarsi con le prove acquisite, da cui emerge che già negli anni 2007-2008, ovvero oltre 10 anni prima dei fatti di causa, era invalsa questa prassi nella famiglia Pasca, essendosi il ricorrente sempre occupato dell'acquisto dei veicoli di famiglia e degli adempimenti relativi a tali operazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i tre motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero, lungi dal richiamare acriticamente le pur condivise considerazioni del primo giudice, ampiamente riportate, la Corte di appello non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, superandole con argomenti non illogici. In particolare, le due conformi sentenze di merito hanno compiuto un'adeguata disamina dei fatti di causa, valorizzando gli esiti della verifica fiscale svolta dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bergamo dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, da cui è emerso che, in data 9 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate promuoveva l'esecuzione immobiliare per il mancato pagamento della somma di 269.275,02 euro, relativa a vari tributi iscritti a ruolo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Venivano pertanto sottoposti a pignoramento quattro veicoli nella titolarità di Pasca, ovvero: un camper Burstner acquistato il 31 agosto 2017 al prezzo di 50.000 euro e tre autovetture, una [OSCURATO:PERSONA] comprata il 3 aprile 2014 al prezzo di 18.300 euro, una [OSCURATO:PERSONA] acquistata il 19 aprile 2017 al prezzo di 45.000 e una BMW comprata al prezzo di 93.000 euro in data 31 luglio 2018. Il verbale di pignoramento veniva notificato nelle mani di Pasca il 14 gennaio 2019, con l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i veicoli pignorati e con gli ulteriori avvisi di legge. Ciò posto, è emerso che nel breve intervallo temporale intercorso tra l'emissione del pignoramento (9 gennaio 2019) e la notifica del relativo verbale a Pasca (14 gennaio 2019), questi, con scrittura privata del 10 gennaio 2019, vendeva alla moglie [OSCURATO:PERSONA] l'autovettura BMW al prezzo di 70.000 euro, mentre, tre giorni dopo la notifica del pignoramento, il 17 gennaio 2019, Pasca cedeva 3 et sempre alla moglie anche la [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 40.000 euro e il camper al prezzo di 25.000 euro, anche se nessun pagamento risultava effettuato dalla Trapletti in favore del marito, rimasto formalmente intestatario solo dell'autovettura Panda, unico bene aggredito dall'Agenzia delle Entrate, essendo residuata una esposizione debitoria dell'imputato superiore a 200.000 euro. Da successivi accertamenti emergeva altresì che il prezzo di 45.000 euro della [OSCURATO:PERSONA] e quello di 50.000 euro del camper Burstner, veicoli acquistati entrambi nel 2017 da Pasca, è stato ogni volta corrisposto con assegni bancari tratti dall'imputato sul conto corrente acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a nome di [OSCURATO:PERSONA], conto su cui il coniuge Pasca era delegato a operare, mentre il prezzo di 93.000 euro della BMW acquistata nel luglio 2018 era stato versato tramite un bonifico bancario disposto sul conto corrente della Trapletti per 30.000, grazie alla permuta di altra autovettura di proprietà dell'imputato. 1.1. Alla stregua di tali risultanze probatorie, tra loro correlate in maniera non illogica, i giudici di merito sono coerentemente pervenuti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, rimarcando la natura simulata dei trasferimenti di proprietà alla consorte, attuati senza corrispettivo, dei beni mobili registrati oggetto di pignoramento, ciò nelle more di un pignoramento relativo a cartelle esattoriali per oltre 250.000 euro e nell'evidente consapevolezza di sottrarre i propri veicoli alla procedura esecutiva in corso. L'impostazione del Tribunale e della Corte di appello risulta in tal senso coerente con la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, Rv. 274066 e Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Rv. 266771), secondo cui il delitto previsto dall'art. 11 del d. Igs. n. 74 del 10 marzo 2000 è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei, secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario, a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, ciò peraltro a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto. Ribadito che il giudizio in esame risulta ancorato nelle decisioni di primo e secondo grado a considerazioni razionali, deve altresì precisarsi che in maniera altrettanto pertinente le due conformi sentenze di merito hanno superato le deduzioni difensive facenti leva sulla condizione, rivendicata da Pasca nella querela sporta il 30 ottobre 2013, di persona che "per libera scelta vive solo...nullatenente a tutti gli effetti"; ossia di persona che occupa una villetta con giardino in comodato gratuito, essendo intestati allo stesso tutti gli immobili dei familiari [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e fiduciariamente. Tale assunto, al di là di ogni riserva circa la sua plausibilità, è stato infatti smentito sia dagli accertamenti bancari svolti, da cui è emerso che il sedicente nullatenente Pasca era titolare di delega a operare sul conto corrente intestato al figlio Ettore, sul conto corrente intestato alla figlia Elena, nonché sul conto corrente intestato alla moglie separata [OSCURATO:PERSONA], conto questo che, nonostante la titolare non percepisce alcun reddito dal 2006, registrava un saldo attivo, alla data del 9 gennaio 2021, di 95.757,62 euro, essendo la moglie dell'imputato altresì titolare di un conto deposito titoli del controvalore di 5.113.928,34, quale usufruttuaria in regime di separazione di diversi beni immobili; a ciò è stato poi aggiunto che, in sede di esecuzione del sequestro preventivo d'urgenza, avvenuta in data 11 aprile 2019, gli operanti rinvenivano la [OSCURATO:PERSONA] parcheggiata nel giardino di pertinenza dell'abitazione dell'imputato, dunque nella sua pacifica e dichiarata disponibilità, venendo altresì accertato in tale occasione che Pasca aveva affidato, uti dominus, il camper Burnster e la BMW all'officina Locatelli di Lodi per la cessione a terzi, ciò a ulteriore riprova della natura simulata del trasferimento dei veicoli alla moglie. Peraltro, l'asserita consuetudine del nucleo familiare di intestare tutti i veicoli a Pasca si scontra con l'ulteriore circostanza che la stessa Trapletti all'epoca dei fatti è risultata intestataria di una [OSCURATO:PERSONA] e di un'[OSCURATO:PERSONA], e in tal caso l'intestazione formale rispecchiava la reale appartenenza dei beni, mentre il trasferimento senza corrispettivo e senza alcuna apparente utilità economica dei veicoli alla moglie di Pasca, nelle more del pignoramento promosso su iniziativa dell'Agenzia delle Entrate a carico dell'imputato, è risultato ispirato dall'evidente finalità di eludere la garanzia patrimoniale del credito erariale azionato 1.2. In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni non illogiche e anzi coerenti con le fonti dimostrative acquisite, correttamente intese nel loro significato reale senza alcuna forzatura interpretativa, la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una differente (e invero parziale) lettura delle acquisizioni probatorie, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità. 2. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di Pasca deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sosten