CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 17/06/2021 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona del precedente 18/07/2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di occultamento o distruzione continuata di documenti contabili e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Nasi, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato quattro motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. Sostiene, in specie, che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente confermato la pronunzia di condanna resa in primo grado, non tenendo conto del fatto che la condotta dell'imputato non era stata connotata dal dolo specifico di impedire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari, posto che la non regolare tenuta delle scritture contabili era ascrivibile al professionista all'uopo incaricato, indottosi a tale comportamento inadempiente in ragione del mancato pagamento dei propri compensi, che erano state regolarmente emesse fatture da parte dal prevenuto in relazione alle operazioni in concreto compiute e che costui, in corso di accertamento, ne avrebbe puntualmente fatto esibizione sì da consentire agli operanti di ricostruire i propri redditi. 2.2. Con il secondo e con il quarto motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per contraddittorietà in punto di denegata applicazione della scriminante dello stato di necessità e dell'esimente della particolare tenuità del fatto e di denegata concessione delle attenuanti generiche. Osserva al riguardo che l'argomentato motivazionale risulterebbe connotato, in parte qua, da un'evidente fallacia, atteso che i giudici del merito non avrebbero dato conto della mancata applicazione della scriminante e dell'esimente indicate e avrebbero, inoltre, giustificato la mancata concessione delle generiche con la "gravità della condotta contestata", così contraddicendo la valutazione del fatto in termini "modestia complessiva", effettuata nel determinare il trattamento sanzionatorio. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in punto di mancata declaratoria della causa estintiva della prescrizione, che si vorrebbe maturata in ragione del fatto che la commissione del delitto risale agli anni 2011, 2012 e 2013. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendo che la Corte territoriale, nel confermare la pronunzia di condanna resa in primo grado, non avrebbe considerato che la condotta tenuta dall'imputato non era animata dal dolo specifico di impedire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari, posto che l'irregolare tenuta delle scritture contabili era ascrivibile al professionista all'uopo incaricato e trovava causa nel mancato pagamento dei suoi compensi, che risultavano, peraltro, regolarmente fatturate le operazioni in concreto compiute e che tali fatture erano state esibite in corso di accertamento, sì da consentire agli operanti di ricostruire la situazione reddituale. Ritiene in proposito il Collegio che l'agitata doglianza sia del tutto priva di pregio, in quanto si risolve, di fatto, nella mera riproposizione delle lamentazioni illo tempore prospettate con il primo motivo dell'atto di appello, puntualmente scrutinate dalla Corte territoriale (in specie a pag. 3 della decisione gravata) e adeguatamente confutate con il rilievo che la non regolare tenuta, da parte dell'imputato, delle scritture contabili negli anni di crisi aziendale si era tradotta, di fatto, nell'occultamento delle fatture non contabilizzate e nella loro sottrazione agli organi verificatori con finalità di evasione dell'IVA, stante la consapevolezza del predetto dell'avvenuta interruzione del rapporto professionale con il proprio commercialista, ascrivibile al mancato pagamento delle sue spettanze. Va, d'altro canto, evidenziato che costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità che non possono essere riprodotte, con i motivi di ricorso, le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).3. Infondati risultano anche il secondo e il quarto motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per contraddittorietà in punto di denegata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto e della scriminante dello stato di necessità e di denegata concessione delle attenuanti generiche. Al riguardo si osserva che la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha argomentato, in maniera lineare e congrua, la mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, evidenziando che ne impediva la configurabilità la circostanza che l'imputato, nel lasso temporale cui si riferiva la condotta di occultamento, avesse continuato a svolgere regolarmente la propria attività imprenditoriale, emettendo fatture, la qual cosa smentiva in radice la prospettata sussistenza di una drammatica situazione di crisi. E ad analoga conclusione si perviene con riguardo alla denegata applicazione dell'esimente del fatto di particolare tenuità, atteso che i giudici di merito hanno, seppur succintamente, motivato la propria decisione, evidenziando che ostava, nella vicenda concreta, alla configurabilità dell'anzidetta causa di esclusione della punibilità la gravità della condotta elusiva tenuta. Né è dato, infine, rilevare contraddittorietà di sorta in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche, ove si consideri che tale decisione, fondata sui pregiudizi penali esistenti a carico dell'imputato e sulla gravità della condotta elusiva dallo stesso tenuta, non risulta contrastante con la valutazione del fatto in termini di modestia complessiva, del pari rinvenibile nell'argomentato motivazionale, ma effettuata al solo fine di giustificare la ritenuta congruità della pena inflitta in primo grado, in funzione del rigetto dell'istanza di riduzione proposta dalla difesa. 4. Manifestamente infondato risulta, infine, anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in punto di mancata declaratoria della causa estintiva della prescrizione, che si vuole ormai maturata per essere avvenuta la commissione del delitto agli anni 2011, 2012 e 2013. Osserva, infatti, il Collegio che la dedotta doglianza, oltre che generica per assoluta indeterminatezza, risulta priva di pregio, ove si consideri che per il delitto di occultamento di documenti contabili, di natura permanente, il termine di prescrizione decorre dall'accertamento fiscale (così Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676-01, nonché Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 24/03/2017, Quaglia, Rv. 269898-01 e Sez. 3, 5974 del 05/12/2012, dep. 07/02/2013, P.G. in proc. Buonocore, Rv. 254425-01) e che, nel caso di specie, detta verifica è avvenuta in data 15/10/2017.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza, si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila