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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 30607/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12981-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]' PARTNERS) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto RINUNCIA RICORSO R.G.N. 12981/2020 Cron.

Rep.

Ud. 10/10/2023 CC nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3765/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2019 R.G.N. 2161/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’impugnazione del licenziamento proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del Comune di Civitavecchia in liquidazione e in concordato preventivo ed ha condannato la società al pagamento di una somma pari a due annualità di retribuzione (euro 274.000,00) in adempimento della clausola penale prevista dalle parti nel contratto di lavoro nell’ipotesi di ingiustificato recesso datoriale.

2. La Corte territoriale, rilevata la improcedibilità dell’appello nei confronti del Comune di Civitavecchia, ha sinteticamente ritenuto viziato il procedimento di intimazione del licenziamento per giusta causa, avendo, la società, trascurato di convocare il dirigente che – ricevuta la contestazione disciplinare –aveva, con la lettera di giustificazioni inoltrata al datore di lavoro, altresì fatto specifica richiesta di audizione; ritenute applicate anche al dirigente le garanzie dettate dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970, la sentenza impugnata ha applicato la clausola penale prevista nel contratto di lavoro, respingendo, peraltro, sia le richieste della società di riduzione equitativa (ex art. 1384 cod.civ.) e di detrazione dell’aliunde perceptum e del percipiendum, e rigettando, altresì, la domanda del dirigente tesa ad ottenere il risarcimento del danno per danno all’immagine e alla reputazione.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società che articola tre motivi cui resistono, con distinti controricorsi, il dirigente Lombardi e il comune di Civitavecchia.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, corredata da firma “per accettazione” da parte del Sindaco del Comune di Civitavecchia e del suo difensore, nonché dichiarazione del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di accettazione della suddetta rinuncia sottoscritta altresì dal suo difensore.

Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal relativo difensore munito di procura generale.Inoltre a tale rinuncia hanno prestato adesione scritta le controparti con i rispettivi difensori.

Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006) P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12981-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]' PARTNERS) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto RINUNCIA RICORSO R.G.N. 12981/2020 Cron. Rep. Ud. 10/10/2023 CC nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3765/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2019 R.G.N. 2161/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’impugnazione del licenziamento proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del Comune di Civitavecchia in liquidazione e in concordato preventivo ed ha condannato la società al pagamento di una somma pari a due annualità di retribuzione (euro 274.000,00) in adempimento della clausola penale prevista dalle parti nel contratto di lavoro nell’ipotesi di ingiustificato recesso datoriale. 2. La Corte territoriale, rilevata la improcedibilità dell’appello nei confronti del Comune di Civitavecchia, ha sinteticamente ritenuto viziato il procedimento di intimazione del licenziamento per giusta causa, avendo, la società, trascurato di convocare il dirigente che – ricevuta la contestazione disciplinare –aveva, con la lettera di giustificazioni inoltrata al datore di lavoro, altresì fatto specifica richiesta di audizione; ritenute applicate anche al dirigente le garanzie dettate dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970, la sentenza impugnata ha applicato la clausola penale prevista nel contratto di lavoro, respingendo, peraltro, sia le richieste della società di riduzione equitativa (ex art. 1384 cod.civ.) e di detrazione dell’aliunde perceptum e del percipiendum, e rigettando, altresì, la domanda del dirigente tesa ad ottenere il risarcimento del danno per danno all’immagine e alla reputazione. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società che articola tre motivi cui resistono, con distinti controricorsi, il dirigente Lombardi e il comune di Civitavecchia. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, corredata da firma “per accettazione” da parte del Sindaco del Comune di Civitavecchia e del suo difensore, nonché dichiarazione del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di accettazione della suddetta rinuncia sottoscritta altresì dal suo difensore. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal relativo difensore munito di procura generale.Inoltre a tale rinuncia hanno prestato adesione scritta le controparti con i rispettivi difensori. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006) P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del gi
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