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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15743/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 06 / 05/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 24105 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24105del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E12 B781F ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SPCRFL 62L22 D708K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60C21 B781Y ) rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B19F839Y) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59C11 E335R) [OSCURATO:PERSONA] S . p .A. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : DRBNLL 55P07 F839I) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2212/2021, pubblicata in data 14 giugno 2021 e notificata in data 18 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 24105/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d el dottore commercialistaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento del danno a suo dire conseguente all’omessa impugnazione di un avviso di accertamento tributario, oggetto di un incarico pro- fessionale che aveva conferito al convenuto. [OSCURATO:PERSONA], contestando la domanda proposta nei suoi confronti, ha comunque chiamato in garanzia la propria assicuratrice della responsabilità civile, [OSCURATO:SOCIETA]..

La domandadel [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con rigetto della domanda di garanzia pro- posta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di UnipolSai Assicu- razioni S.p.A..

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, al contrario, ha integralmente rigettato la domanda prin- cipale proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento di quella di garanzia.

Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi.

Resistono,con distinti controricorsi, il [OSCURATO:PERSONA] e UnipolSai Assi- curazioni S.p.A..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 167 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 183 cpc in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)per avere la Corte territoriale di merito rigettato per difetto di prova sull’an e sul quantum la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il ristoro di un danno compiutamente allegato, non avendo il convenuto validamente Ric. n. 24105/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 e tempestivamente contestato i fatti storici dall’attore posti a fondamento della domanda». 1.1Si premette che la decisione impugnata è conforme ai prin- cipi di diritto costantemente affermati da questa Corte in tema di danni derivanti da responsabilità professionale, secondo i quali, in generale, «la responsabilità del prestatore di opera in- tellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svol- gimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell’attività del difensore, l’affermazione della responsabilità per colpa pro- fessionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe do- vuto essere proposta e diligentemente seguita» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 09/06/2004, Rv. 573480 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017, Rv. 646451 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 8516 del 06/05/2020, Rv. 657777 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024, Rv. 669831 - 01) e, con specifico riguardo all’impugnazione degli accertamenti tributari, «trattandosi dell’attività del commercialista incaricato dell’im- pugnazione di un avviso di accertamento tributario, l’afferma- zione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favore- vole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito» (Cass.,Sez. 3, Sen- tenza n. 9917 del 26/04/2010, Rv. 612727 –01; Sez. 3, Ordi- nanza n. 13873 del 06/07/2020, Rv. 658305 –01).

Nella specie, la corte d’appello ha effettuato l’indicata valuta- zione prognostica e, sulla base di un accertamento di fatto fon- dato sulla prudente valutazione degli elementi istruttori dispo- nibili e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, ha ritenuto che Ric. n. 24105/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 l’impugnazione dell’avviso di accertamento non proposta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo, onde ha escluso il nesso di causa tra il dedotto ina- dempimento professionale dello stesso e il danno dedotto dall’attore. 1.2Tanto premesso, le censure formulate con il m otivo di ri- corso in esamesono inammissibili, ancor prima che infondate.

Secondo il ricorrente, la conclusione negativa della corte terri- toriale in merito alla ragionevole probabilità di successo dell’im- pugnazione dell’avviso di accertamento di cui era stato incari- cato il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe fondata sulla valutazione, anche nega- tiva, di elementi di fatto che avrebbero invece dovuto ritenersi pacifici, in quanto dedotti con l’atto di citazione introduttivo del giudizio e non contestati dal convenuto.

Non vi è, però, nel ricorso, un adeguato e specifico richiamo del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, da cui possano ri- cavarsi i precisi fatti dedotti a sostegno della domanda dall’at- tore che non sarebbero stati oggetto di contestazione da parte del convenuto, in palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

Il ricorrente riporta esclusivamente il contenuto degli atti difen- sivi del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, il che non è eviden- temente sufficiente per valutare nel merito le censure formulate con il motivo di ricorso in esame.

Peraltro, proprio dal contenuto di tali atti difensivi, emerge ad- dirittura che la contestazione della domanda di parte attrice aveva avuto ad oggetto tutti i fatti costitutivi allegati a fonda- mento della stessa, sia nella comparsa di risposta, sia nella prima memoria depositata ai sensi dell’ art. 183, comma 6, c.p.c..

In definitiva, dallo stesso ricorso emerge che il [OSCURATO:PERSONA] aveva in realtà formulato una espressa, adeguata, piena e integrale contestazione del fondamento della domanda, sufficiente a Ric. n. 24105/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 determinare l’onere dell’attore di provare tutti i fatti costitutivi alla base della propria pretesa e, in particolare, che era stato specificamente contestato il nesso di causa tra il dedotto ina- dempimento all’obbligazione professionale gravante sul conve- nuto e l’evento dannoso di cui l’attore aveva chiesto il risarci- mento, in quanto il convenuto aveva espressamente sostenuto che non vi era prova che l’impugnazione dell’avviso di accerta- mento, se proposta, avrebbe potuto avere esito positivo.

In mancanza di un adeguato richiamo del contenuto dell’atto di citazione, non è, del resto, possibile valutare se uno o più de- terminati fatti in esso puntualmente allegati a sostegno della domanda non siano stati oggetto di specifiche contestazioni da parte del convenuto, al punto da poter ritenere insufficienti quelle, pur ampie, estese ed integrali, appena richiamate. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa ap- plicazione degli art. 1175 e 1375 c.c. , con riferimento all ’ art. 360 n.3 c.p.c. , ravvisabile nella condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] che mutando la propria linea difensiva, seppur tardivamente nella comparsa conclusionale e poi nell’atto di appello, ha so- stenuto una prospettazione giuridica opposta a quella che aveva sostenuto nel ricorso posto a base dell’atto di citazione promosso dal [OSCURATO:PERSONA], dando per presupposto l’esatto contra- rio».

Ilricorrente fa presente che (come emergerebbe dagli atti del giudizio di merito) il [OSCURATO:PERSONA],nel 2005, aveva proposto, nel suo interesse, anche se unitamente ad altro difensore, un giudizio per l’annullamento della cartella di pagamento notificataglipro- prio sulla base dell’avviso di accertamento del 2003 di cui era stata omessa l’impugnazione, deducendo, a sostegno di tale domanda, i medesimi fatti e le medesime argomentazioni alle- gate nell’atto di citazione di cui al presente giudizio in ordine al buon fondamento della prima impugnazione, mai proposta.

Ric. n. 24105/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 Sostieneche sarebbe contraria al principio di buona fede con- trattuale di cui agli artt. 1775 e 1375 c.c., nonché all’art. 2 Cost., la condotta del professionista che, pur avendo sostenuto le predette argomentazioni nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, aveva poi sostenuto assunti contrari nel presente giudizio, al punto che, a suo dire, «l’atto di appello doveva essere rigettato per la manifesta violazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei principi di buona fede e di correttezza, i quali per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all’inde- rogabile dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all’agire processuale nei suoi diversi profili».

Il motivo è manifestamente infondato.

Il fatto che nell’atto introduttivo di un giudizio proposto nell’in- teresse del proprio assistito, il professionista abbia dedotto fatti e sostenuto tesi favorevoli a quest’ultimo, non implica affatto che egli non possa, in diversa sede e a diversi effetti, in parti- colare per difendersi da una domanda di responsabilità profes- sionale avanzata nei propri confronti, sostenere fatti e tesi giu- ridiche diverse e finanche contrarie, onde corroborare l’assunto per cui la precedente domanda, pur proposta, non aveva ragio- nevoli probabilità di accoglimento; tanto meno, ciò potrebbe comportare la violazione di un principio generale di buona fede e correttezza, in termini tali da risolversi in un vero e proprio abuso dello strumento processuale.

In ogni caso, la valutazione della sussistenza del nesso di causa tra inadempimento dell’obbligazione professionale e evento dannoso dedotto a sostegno della relativa richiesta di risarci- mento e, segnatamente, il giudizio prognostico sulle ragionevoli probabilità di successo della domanda giudiziale colposamente non proposta dal professionista, almeno laddove vi sia conte- stazione sul punto, come nella specie, deve certamente essere Ric. n. 24105/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 effettuata dal giudice in modo oggettivo, sulla base dell’esclu- sivo riscontro dei fatti allegati e provati: di conseguenza, a tal fine non potrebbero certamente assumere rilievo le tesi giuridi- che e di fatto sostenute dal professionista, in favore del proprio assistito, in un altro giudizio con oggetto radicalmente diffe- rente, anche a prescindere dalla buona fede e correttezza della condotta di quest’ultimo (fatta ovviamente salva la valutazione della sua possibile responsabilità professionale, nella ricorrenza di tutti i necessari presupposti, per l’eventuale omessa infor- mazione all’assistito della scarsa probabilità di successo della successiva domanda proposta, nella specie quella in opposi- zione alla cartella di pagamento, questione peraltro del tutto estranea al presente giudizio). 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zione dell’ art. 2952 c.c. comma 3 , in relazione dell ’ art. 360 c.p.c., n. 3al fine di censurare l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi della citata disposizione codicistica, avendo i giudici di merito ritenuto di far decorrere il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo dal momento in cui il resistente ha ricevuto una generica richiesta di rimborso somme».

Il motivo, avente ad oggetto la domanda di garanzia, rimasta assorbita, resta a sua volta assorbito, in conseguenza del man- cato accoglimento dei primi due. 4.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: Ric. n. 24105/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 - r igetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi,in complessivi € 5.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 06 / 05/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 24105 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24105del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E12 B781F ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: SPCRFL 62L22 D708K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60C21 B781Y ) rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67B19F839Y) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59C11 E335R) [OSCURATO:PERSONA] S . p .A. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : DRBNLL 55P07 F839I) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2212/2021, pubblicata in data 14 giugno 2021 e notificata in data 18 giugno 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 24105/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d el dottore commercialistaGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento del danno a suo dire conseguente all’omessa impugnazione di un avviso di accertamento tributario, oggetto di un incarico pro- fessionale che aveva conferito al convenuto. [OSCURATO:PERSONA], contestando la domanda proposta nei suoi confronti, ha comunque chiamato in garanzia la propria assicuratrice della responsabilità civile, [OSCURATO:SOCIETA].. La domandadel [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con rigetto della domanda di garanzia pro- posta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di UnipolSai Assicu- razioni S.p.A.. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, al contrario, ha integralmente rigettato la domanda prin- cipale proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento di quella di garanzia. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. Resistono,con distinti controricorsi, il [OSCURATO:PERSONA] e UnipolSai Assi- curazioni S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 167 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 183 cpc in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)per avere la Corte territoriale di merito rigettato per difetto di prova sull’an e sul quantum la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il ristoro di un danno compiutamente allegato, non avendo il convenuto validamente Ric. n. 24105/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 e tempestivamente contestato i fatti storici dall’attore posti a fondamento della domanda». 1.1Si premette che la decisione impugnata è conforme ai prin- cipi di diritto costantemente affermati da questa Corte in tema di danni derivanti da responsabilità professionale, secondo i quali, in generale, «la responsabilità del prestatore di opera in- tellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svol- gimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell’attività del difensore, l’affermazione della responsabilità per colpa pro- fessionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe do- vuto essere proposta e diligentemente seguita» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 09/06/2004, Rv. 573480 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017, Rv. 646451 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 8516 del 06/05/2020, Rv. 657777 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024, Rv. 669831 - 01) e, con specifico riguardo all’impugnazione degli accertamenti tributari, «trattandosi dell’attività del commercialista incaricato dell’im- pugnazione di un avviso di accertamento tributario, l’afferma- zione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favore- vole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito» (Cass.,Sez. 3, Sen- tenza n. 9917 del 26/04/2010, Rv. 612727 –01; Sez. 3, Ordi- nanza n. 13873 del 06/07/2020, Rv. 658305 –01). Nella specie, la corte d’appello ha effettuato l’indicata valuta- zione prognostica e, sulla base di un accertamento di fatto fon- dato sulla prudente valutazione degli elementi istruttori dispo- nibili e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, ha ritenuto che Ric. n. 24105/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 l’impugnazione dell’avviso di accertamento non proposta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto ragionevoli probabilità di successo, onde ha escluso il nesso di causa tra il dedotto ina- dempimento professionale dello stesso e il danno dedotto dall’attore. 1.2Tanto premesso, le censure formulate con il m otivo di ri- corso in esamesono inammissibili, ancor prima che infondate. Secondo il ricorrente, la conclusione negativa della corte terri- toriale in merito alla ragionevole probabilità di successo dell’im- pugnazione dell’avviso di accertamento di cui era stato incari- cato il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe fondata sulla valutazione, anche nega- tiva, di elementi di fatto che avrebbero invece dovuto ritenersi pacifici, in quanto dedotti con l’atto di citazione introduttivo del giudizio e non contestati dal convenuto. Non vi è, però, nel ricorso, un adeguato e specifico richiamo del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, da cui possano ri- cavarsi i precisi fatti dedotti a sostegno della domanda dall’at- tore che non sarebbero stati oggetto di contestazione da parte del convenuto, in palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Il ricorrente riporta esclusivamente il contenuto degli atti difen- sivi del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, il che non è eviden- temente sufficiente per valutare nel merito le censure formulate con il motivo di ricorso in esame. Peraltro, proprio dal contenuto di tali atti difensivi, emerge ad- dirittura che la contestazione della domanda di parte attrice aveva avuto ad oggetto tutti i fatti costitutivi allegati a fonda- mento della stessa, sia nella comparsa di risposta, sia nella prima memoria depositata ai sensi dell’ art. 183, comma 6, c.p.c.. In definitiva, dallo stesso ricorso emerge che il [OSCURATO:PERSONA] aveva in realtà formulato una espressa, adeguata, piena e integrale contestazione del fondamento della domanda, sufficiente a Ric. n. 24105/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 determinare l’onere dell’attore di provare tutti i fatti costitutivi alla base della propria pretesa e, in particolare, che era stato specificamente contestato il nesso di causa tra il dedotto ina- dempimento all’obbligazione professionale gravante sul conve- nuto e l’evento dannoso di cui l’attore aveva chiesto il risarci- mento, in quanto il convenuto aveva espressamente sostenuto che non vi era prova che l’impugnazione dell’avviso di accerta- mento, se proposta, avrebbe potuto avere esito positivo. In mancanza di un adeguato richiamo del contenuto dell’atto di citazione, non è, del resto, possibile valutare se uno o più de- terminati fatti in esso puntualmente allegati a sostegno della domanda non siano stati oggetto di specifiche contestazioni da parte del convenuto, al punto da poter ritenere insufficienti quelle, pur ampie, estese ed integrali, appena richiamate. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa ap- plicazione degli art. 1175 e 1375 c.c. , con riferimento all ’ art. 360 n.3 c.p.c. , ravvisabile nella condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] che mutando la propria linea difensiva, seppur tardivamente nella comparsa conclusionale e poi nell’atto di appello, ha so- stenuto una prospettazione giuridica opposta a quella che aveva sostenuto nel ricorso posto a base dell’atto di citazione promosso dal [OSCURATO:PERSONA], dando per presupposto l’esatto contra- rio». Ilricorrente fa presente che (come emergerebbe dagli atti del giudizio di merito) il [OSCURATO:PERSONA],nel 2005, aveva proposto, nel suo interesse, anche se unitamente ad altro difensore, un giudizio per l’annullamento della cartella di pagamento notificataglipro- prio sulla base dell’avviso di accertamento del 2003 di cui era stata omessa l’impugnazione, deducendo, a sostegno di tale domanda, i medesimi fatti e le medesime argomentazioni alle- gate nell’atto di citazione di cui al presente giudizio in ordine al buon fondamento della prima impugnazione, mai proposta. Ric. n. 24105/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 Sostieneche sarebbe contraria al principio di buona fede con- trattuale di cui agli artt. 1775 e 1375 c.c., nonché all’art. 2 Cost., la condotta del professionista che, pur avendo sostenuto le predette argomentazioni nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, aveva poi sostenuto assunti contrari nel presente giudizio, al punto che, a suo dire, «l’atto di appello doveva essere rigettato per la manifesta violazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei principi di buona fede e di correttezza, i quali per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all’inde- rogabile dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all’agire processuale nei suoi diversi profili». Il motivo è manifestamente infondato. Il fatto che nell’atto introduttivo di un giudizio proposto nell’in- teresse del proprio assistito, il professionista abbia dedotto fatti e sostenuto tesi favorevoli a quest’ultimo, non implica affatto che egli non possa, in diversa sede e a diversi effetti, in parti- colare per difendersi da una domanda di responsabilità profes- sionale avanzata nei propri confronti, sostenere fatti e tesi giu- ridiche diverse e finanche contrarie, onde corroborare l’assunto per cui la precedente domanda, pur proposta, non aveva ragio- nevoli probabilità di accoglimento; tanto meno, ciò potrebbe comportare la violazione di un principio generale di buona fede e correttezza, in termini tali da risolversi in un vero e proprio abuso dello strumento processuale. In ogni caso, la valutazione della sussistenza del nesso di causa tra inadempimento dell’obbligazione professionale e evento dannoso dedotto a sostegno della relativa richiesta di risarci- mento e, segnatamente, il giudizio prognostico sulle ragionevoli probabilità di successo della domanda giudiziale colposamente non proposta dal professionista, almeno laddove vi sia conte- stazione sul punto, come nella specie, deve certamente essere Ric. n. 24105/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 effettuata dal giudice in modo oggettivo, sulla base dell’esclu- sivo riscontro dei fatti allegati e provati: di conseguenza, a tal fine non potrebbero certamente assumere rilievo le tesi giuridi- che e di fatto sostenute dal professionista, in favore del proprio assistito, in un altro giudizio con oggetto radicalmente diffe- rente, anche a prescindere dalla buona fede e correttezza della condotta di quest’ultimo (fatta ovviamente salva la valutazione della sua possibile responsabilità professionale, nella ricorrenza di tutti i necessari presupposti, per l’eventuale omessa infor- mazione all’assistito della scarsa probabilità di successo della successiva domanda proposta, nella specie quella in opposi- zione alla cartella di pagamento, questione peraltro del tutto estranea al presente giudizio). 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zione dell’ art. 2952 c.c. comma 3 , in relazione dell ’ art. 360 c.p.c., n. 3al fine di censurare l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi della citata disposizione codicistica, avendo i giudici di merito ritenuto di far decorrere il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo dal momento in cui il resistente ha ricevuto una generica richiesta di rimborso somme». Il motivo, avente ad oggetto la domanda di garanzia, rimasta assorbita, resta a sua volta assorbito, in conseguenza del man- cato accoglimento dei primi due. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: Ric. n. 24105/2021 –Sez. 3 – A d. 6 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 - r igetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi,in complessivi € 5.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da part
Sentenza Cassazione n. 15743/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris